Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16385 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13808/2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO CECINATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/05/2017 R.G.N. 1729/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata accolta la domanda di L.R. volta ad ottenere la conversione a tempo indeterminato del contratto concluso con Poste Italiane dall’1/10/2001 al 31/1/2002; si trattava di contratto stipulato per l’esigenze tecniche, organizzative, e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002″.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte di legittimità che con sentenza n. 1588/2016, rilevava come il contratto inter partes fosse stato stipulato ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. 2001.

In sede di giudizio rescindente, si osservava che in base al disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, in via transitoria era stato disposto che le clausole dei contratti collettvi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001) avrebbero mantenuto la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti, stabilendo che i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, avrebbero continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

Non essendosi attenuta a tali principi, la sentenza veniva cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Il giudice del rinvio, con sentenza n. 708/2017, sul rilievo che il contratto in oggetto era stato stipulato oltre il termine del 30/4/1998 fissato dagli accordi collettivi di settore succedutisi dal 25/9/1997, dichiarava illegittimo il termine apposto al contratto de quo, ordinava la riammissione in servizio della lavoratrice e condannava la società al pagamento della indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla società Poste Italiane ò sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la pronunzia emessa dalla Corte distrettuale in sede rescissoria per aver disatteso il dictum della pronuncia rescindente. Quest’ultima invero, sul rilievo che l’apposizione del termine al contratto di lavoro inter partes era stata giustificata ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. del 2001, aveva rinviato la decisione al giudice designato ai sensi art. 384 c.p.c., comma 2, onde esaminare la legittimità del contratto intercorso fra le parti alla luce della disposizione contrattual-collettiva sopra richiamata.

Diversamente, il giudice del rinvio aveva omesso la disamina delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine in base al summenzionato art. 25 ccnl di settore, limitandosi ad esaminare la fattispecie alla luce dell’art. 8 c.c.n.l. 1994 che la Corte di legittimità non aveva dichiarato applicabile alla fattispecie in esame.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, della L. n. 230 del 1962, dell’art. 8 c.c.n.l. 1994 e dell’art. 25 c.c.n.l. 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si ribadisce l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale per non avere esaminato “la legittimità del contratto intercorso fra le parti ex art. 25 c.c.n.l. 2001 alla luce della normativa richiamata nella sentenza rescindente”, ivi compreso il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.

Per un corretto iter motivazionale, è bene premettere che il giudizio di rinvio a seguito di cassazione si caratterizza da limiti che sono segnati dalla sentenza rescindente.

L’art. 384 c.p.c., statuisce, invero, che quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso “cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto stabilito dalla Corte, così disponendo l’obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di “diritto, ma anche a quanto stabilito dalla Corte”.

La suddetta norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. Il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (ex plurimis, vedi Cass. 14/1/2020 n. 448, Cass. 6/7/2017 n. 16660, Cass. 29/9/2014 n. 20474).

Dall’applicazione del principio generale dell'”intangibilità” del decisum statuito in sede di legittimità consegue che il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti.

Nello specifico, il giudice della fase rescissoria ha disatteso la funzione a lui ascritta, disapplicando il dictum della pronuncia rescindente che aveva espressamente rimarcato come la stipula del contratto fosse avvenuta in base all’art. 25 del CCNL 2001 e anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

La Suprema Corte aveva affermato che in base al disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, in via transitoria era stato previsto che le clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 ottobre 2001) avrebbero mantenuto. la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti.

In forza della delega in bianco di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, le parti sindacali avevano individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 e, quale conseguenza di ciò, si è sostenuto che “i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988)”.

Orbene, nel pervenire all’accoglimento della domanda attorea, la Corte distrettuale ha, invece, esplicato il proprio incedere argomentativo osservando che:

i contratti a termine potevano stipularsi nelle ipotesi previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, come successivamente modificato; ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 comma 1, ulteriori ipotesi potevano essere definite dalla contrattazione collettiva; sia la L. n. 230 del 1962, sia la L. n. 56 del 1987, sono richiamate dall’art. 8, comma 1 ccnl 1994, che prevede la possibilità di assunzione di personale per eventi eccezionali o esigenze produttive particolari, periodo giugno-settembre, intensa attività stagionale; detta norma era stata integrata dall’accordo 27/9/97 con cui si estesero le ipotesi di assunzione anche per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso; le parti sindacali contraenti avevano dato atto che fino al 31/1/98 (termine poi prorogato al 30/4/98), l’impresa versava nelle condizioni di cui all’art. 8 ccnl 1994 nel testo integrato; il contratto inter partes, stipulato successivamente a tale data, era da ritenersi illegittimo.

S’impone, dunque, l’evidenza che la Corte distrettuale ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, una disposizione (art. 8 ccnl 1994) cui la pronunzia rescindente non aveva fatto alcun riferimento, omettendo nel contempo di procedere alla esegesi del disposto di cui all’art. 25 c.c.n.l. 2001, espressamente indicato dalla Corte di legittimità quale disposizione in base alla quale era stato concluso il contratto oggetto di scrutinio e che prevedeva, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi.

Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice” di appello, designato come in dispositivo, al quale si demanda di scrutinare la vicenda sottoposta al suo vaglio alla luce della normativa sopra richiamata (art. 25 c.c.n.l. 2001) secondo i principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversà composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA