Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16385 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/07/2017),  n. 16385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25978-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRIMA EASTERN S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE

MOSCARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato EVO TALONE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1130/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/10/2010 R.G.N. 891/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 23.9-22.10.2010 (nr. 1130/2010) la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che, accogliendo la opposizione proposta dalla società PRIMA EASTERN spa, aveva annullato la cartella esattoriale emessa per il recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla società opponente per i contratti di formazione e lavoro relativi al periodo novembre 1995 – maggio 2001 (nell’importo di Euro 495.425,32);

che avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. spa), ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese la società PRIMA EASTERN spa;

che il PG in data 3 febbraio 2017 ha chiesto l’accoglimento del ricorso; che la società PRIMA EASTERN spa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’INPS ha dedotto:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 168 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, artt. 416 e 115 c.p.c., art. 74 d.a. c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata accolto la opposizione alla cartella esattoriale sul rilievo che l’INPS non aveva contestato i documenti prodotti dalla società opponente per provare il suo diritto agli sgravi. L’ente ricorrente ha censurato la mancata verifica da parte del giudice dell’appello della intervenuta decadenza della controparte dalla produzione dei documenti, in quanto non indicati specificamente nè nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio, come disposto dall’art. 414 c.p.c., n. 5 nè nell’indice del fascicolo, ai termini dell’art. 74 d.a. c.p.c.; l’INPS, dunque, non aveva alcun onere di contestarli;

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 16, in relazione alla decisione della Commissione Europea 2000/128/CE dell’11 maggio 1999, artt. 1 e 2; con il motivo si censura la statuizione della Corte di merito secondo cui cadeva a carico dell’INPS, che eccepiva il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, l’onere di provare il proprio diritto al pagamento della contribuzione in misura piena;

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;

che, infatti, questa Corte,con orientamento consolidato e qui condiviso (per tutte: Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2016, n. 24808; Cass. n. 6671 del 2012) ha chiarito che nelle controversie per il recupero degli sgravi relativi al contratto di formazione e lavoro trova applicazione il principio generale secondo cui compete al datore di lavoro che agisca in opposizione alla pretesa dell’INPS di recuperare contributi non versati per indebita fruizione di sgravi l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010). La circostanza che le condizioni legittimanti il beneficio oggetto di causa siano state dettate anche da disposizioni comunitarie, infatti, non altera i termini di riparto dell’onere probatorio sicchè spetta comunque alla impresa dimostrare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla Commissione Europea con la decisione dell’11 maggio 1999 per poter legittimamente usufruire degli sgravi. La statuizione della sentenza gravata circa la mancata contestazione da parte dell’INPS dei documenti prodotti dalla società opponente, oggetto del primo motivo di ricorso, resta invece assorbita dall’accoglimento del secondo motivo; detta statuizione nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non configura una ratio decidendi autonoma ma è legata inscindibilmente alla erronea attribuzione all’INPS dell’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le ragioni di fatto che determinerebbero la illegittimità comunitaria dell’aiuto;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e gli atti vanno essere rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce del principio di diritto sulla ripartizione dell’onere della prova sopra esposto;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado;

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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