Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16384 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO

GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SURACE,

MALLUZZO LUIGI MARIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA – ETR SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1306/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO del

9.7.09, depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola;

esaminati gli atti;

osserva:

1. In data 9 luglio 2009 il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sull’appello proposto da E.Tr. Equitalia s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Badolato del 20 ottobre 2006, che aveva accolto la domanda di annullamento del preavviso di fermo amministrativo proposta da G.L., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione tributaria.

2. G.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto E.Tr. Equitalia s.p.a..

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato. Queste le ragioni.

Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. Sostiene che, dovendo la tutela azionata contro il fermo amministrativo essere qualificata come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la sentenza del Giudice di Pace di Badolato – in base al disposto degli artt. 617 e 618 (rectius, art. 615) cod. proc. civ., quest’ultimo per come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 – poteva essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

3.1 Le critiche non hanno alcun fondamento.

Il Tribunale, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria, è partito dal rilievo che l’atto impugnato dalla G. davanti al Giudice di Pace fosse un preavviso di fermo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 e non un fermo amministrativo. Di talchè, in applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nella ordinanza il maggio 2009, n. 10672, ne ha affermato l’impugnabilità innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, nella prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del destinatario una pretesa tributaria, pretesa rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse dello stesso a chiederne, in sede giurisdizionale, il controllo di legittimità.

A fronte di tale percorso argomentativo, appare evidente che la deduzione della inimpugnabilità in appello della pronuncia del Giudice di Pace è eccentrica rispetto alle argomentate ragioni della decisione, posto che parte dal rilievo, meramente assertivo, che l’atto impugnato sia una iscrizione di fermo, e non un preavviso di fermo, senza neppure contestare la diversa natura ad esso attribuita dal giudice a quo.

Ne deriva che il motivo appare destinato al rigetto.

4. Col secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., perchè la causa è stata trattenuta dal Tribunale in decisione senza assegnazione dei termini previsti per il deposito degli scritti difensivi, avendovi l’appellante rinunciato. Deduce l’illegittimità di tale modus operandi, che aveva impedito alle parti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.

4.1 Le critiche sono infondate.

E’ sufficiente al riguardo considerare che la violazione delle regole del contraddittorio è ravvisabile solo in caso di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini fissati, ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., per il deposito di comparse conclusionali e repliche (confr. Cass. civ. 24 marzo 2010 n. 7072), ovvero in caso di mancata assegnazione dei termini, malgrado l’opposizione di una parte, laddove nella fattispecie è pacifico che il difensore dell’appellata non comparve affatto all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Anche questo motivo appare pertanto destinato al rigetto”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale la ricorrente non ha del resto neppure replicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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