Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16384 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – President – –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consiglie – –

Dott. URBAN Giancarlo – Consiglie – –

Dott. VIVALDI Roberta – Consiglie – –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ESSEMME DI VINCENZO MAYRHOFER & C. S.A.S. (OMISSIS) in persona

del socio accomandatario e legale rappresentarne p.t. Sig. M.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CIANCIO MARIO, GIAMMARINO STANISLAO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore e legale

rappresentante Sig. C.R., elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ROSIELLO GAETANO giusta delega a margine del

controricorso; CA.SA. (OMISSIS),

CA.RE. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato

CALABRESE CRISTIANA, che li rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso notificato;

R.G. (OMISSIS), R.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA

APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato VENTERELLI NURI, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3699/2005 della CORTE D’APPELLO ai NAPOLI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/12/2005, depositata il 23/12/2005,

R.G.N. 1275/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato STANISLAO GIAMMARINO;

adito l’Avvocato CRISTIANA CALABRESE per Ca. + 1 e per

R.G. + 1 per delega dell’Avvocato NURI VENTURELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Essemme di Vincenzo Mayrhofer & C- sas conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli rispettivamente La Casale srl, Sa. e Ca.Re., nonche’ G. e R. R. chiedendone la condanna al compenso per la mediazione in misura del 3% a carico della soc. il Casale e del 4% a carico dei R., in solido con i Ca..

A sostegno di tale domanda la Essemme esponeva che C.R. e T.D. – quali legali rappresentanti della Casale srl nonche’ procuratori e mandatari degli intestatari di singole unita’ immobiliari -, le avevano conferito l’incarico di reperire acquirenti per un complesso immobiliare, sia in blocco che in singole unità abitative.

Si costituiva in giudizio la Casale srl contestando di essersi avvalsa dell’opera di mediazione della Essemme.

Si costituivano altresi’ Ca.Sa. e Re., i quali contestavano anch’essi l’attivita’ di mediazione dell’attrice, asserendo di aver visionato gli immobili in questione con R. E., che li aveva messi in contatto con la soc. Casale, e di aver avuto rapporti con la Essemme solo successivamente.

Si costituivano ancora G. e R.R., eccependo la loro estraneita’ alle vicende dedotte dalla Essemme e sostenendo di aver sempre trattato solo con i Ca.. Chiedevano percio’ l’estromissione dal giudizio.

Con la sentenza n. 9232/2002 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.

Avverso tale decisione interponeva gravame la Societa’ Essemme chiedendone la riforma con condanna degli appellati al pagamento delle competenze ad essa spettanti.

Gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Riteneva in particolare che il Tribunale aveva esattamente stabilito che non era stata fornita dal mediatore la prova che l’affare fosse stato concluso proprio attraverso la sua attività.

Proponeva ricorso per cassazione la Essemme di Vincenzo Mayrhofer &

C. s.a.s..

Resistevano con controricorsi G. e R.R., Sa. e Ca.Re. nonche’ la Casale s.r.l. in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione concisa.

Si deve preliminarmente osservare che e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, sollevata dalla Casale s.r.l., in quanto il ricorso e’ stato proposto nei termini, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, n. 4/7/2002, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve essere perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario.

Con il primo ed il quinto motivo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: “a) motivazione apparente Illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”; “e) violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Essemme censura la motivazione nel punto in cui esclude l’esistenza di un nesso causale fra la sua attivita’ e la conclusione dell’affare. Sottolinea quindi che l’attivita’ da essa svolta presenta caratteri di. novita’ rispetto ad eventuali, diverse attivita’ svolte da altri mediatori ed e’ consistita nella vendita congiunta dell’intero complesso immobiliare ai due distinti gruppi familiari.

I motivi sono da rigettare. Essi sono infatti incentrati sulla valutazione delle prove testimoniali e sull’attendibilita’ o no delle stesse, anche in relazione all’esistenza del nesso causale, ma tale valutazione rientra nella discrezionalita’ dei Giudice di merito che nella specie ha adeguatamente motivato il suo convincimento, senza incorrere in alcun vizio logico o qiuridico. Va comunque rilevato che e’ stata esattamente esclusa l’esistenza del nesso di causalita’ fra l’attivita’ mediatori a e la conclusione dell’affare.

Con il secondo motivo si denuncia “b) motivazione apparente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.”.

Anche in queste motivo si contesta una pretesa, erronea valutazione, da parte della Corte d’Appello, in merito alla attendibilita’ o no delle prove testimoniali assunte, specie in relazione a quanto emerso documentalmente e in riferimento ai rapporti di parentela o affinita’ dei testi con le parti in causa.

Il motivo deve essere rigettato per le stesse ragioni sopra indicate in relazione ai primo, ossia per la discrezionalita’ dei giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e per la convincente motivazione addotta dalla Corte d’Appello a sostegno delle decisioni formulate.

Il terzo motivo e quarto motivo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, rispettivamente denunciano:

“e) motivazione apparente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5“; “d) motivazione apparente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene la ricorrente, da un lato, che non si comprende perche’ la Corte Napoletana abbia giustificato la presenza dei convenuti Ca. nella casa degli altri convenuti R.; dall’altro che o inverosimile l’ipotesi della permuta.

Neanche questi motivi possono essere accolti. La Corte ha infatti chiarito in motivazione che ai fini del riconoscimento del compenso non rileva la circostanza se i Ca. abitano o no in uno degli immobili acquistato dal R., ben potendo spiegarsi tale circostanza con un eventuale comodato o locazione e non essendo neppure adombrata l’eventualita’ di una simulazione del contratto di compravendita stipulato dagli stessi R..

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente a li e spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida per G. e R.R. in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge; per la Casale s.r.l. in liquidazione in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del e spese generali ed accessori come per legge; per Sa. e Ca.Re.

in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.600,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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