Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16384 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29841/2017 proposto da:

CONFAPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANEMILIO GENOVESI, DARIO TRAVERSO,

GABRIELE TROSSARELLO;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ALBERINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI BARBIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/10/2017 R.G.N. 632/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 2 ottobre 2017, la Corte d’appello di Genova condannava Confplast s.r.l. al pagamento, a titolo risarcitorio in favore della dipendente M.L., della somma di Euro 3.011,44, oltre rivalutazione ed interessi legali e alla rifusione alla medesima delle spese di entrambi i gradi del giudizio in misura della metà, con la compensazione tra le parti della residua metà: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato per difetto di prova le domande della lavoratrice di condanna della società datrice al risarcimento del danno per illegittima collocazione in Cassa integrazione (dal 1 agosto 2011 a giugno 2012 ordinaria e quindi straordinaria fino all’agosto 2013) sempre a zero ore e al pagamento di differenze retributive per indennità di turno dall’aprile 2001 a settembre 2013 e per festività soppresse per gli anni 2000, 2009, 2012, 2013;

2. dato preliminare atto della devoluzione della sola domanda risarcitoria (così qualificata nel suo contenuto per interpretazione della locuzione “differenze retributive afferenti la violazione del principio di rotazione della cassa”), la Corte territoriale riteneva l’effettiva inosservanza del principio in danno della lavoratrice appellante, in quanto non posta in turnazione con la collega Signoretti, unica altra dipendente addetta alla produzione, così accertando l’inadempimento della datrice e liquidando il danno risarcibile nell’importo suindicato, sulla base di conteggio concordemente determinato tra le parti (in esito ad una serie di rinvii allo scopo), pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito, nel rispetto del criterio di turnazione della Cassa, al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali;

3. tenuto infine conto della parziale soccombenza di M.L., per il rigetto in primo grado della sua domanda di condanna al pagamento di differenze retributive e l’accoglimento di quella risarcitoria in misura sensibilmente inferiore alla richiesta originaria (Euro 22.370,61), la Corte ligure liquidava le spese di entrambi i gradi di giudizio in applicazione del criterio suindicato;

4. con atto notificato il 11 dicembre 2017, la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso;

5. la causa era assegnata alla sezione prevista dall’art. 376 c.p.c., comma 1 e da questa, davanti alla quale la controricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella ravvisata insussistenza dei presupposti per la trattazione ivi, rimessa alla sezione ordinaria;

6. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, per l’erronea compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti, in ragione della metà, per giunta con la propria condanna alla rifusione in favore della lavoratrice della metà residua (cui pure avrebbero dovuto, al massimo, essere riconosciute le sole spese di introduzione del giudizio di primo grado e di assistenza alla prima udienza), anzichè di condanna della stessa al pagamento delle spese del processo successive, essendone stata la domanda accolta in misura (Euro 3.011,44, al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali) inferiore alla proposta conciliativa (Euro 4.000,00, pure al lordo, oltre a contributo spese adeguato), che essa odierna ricorrente le aveva formulato alla prima udienza ed il giudice fatto propria, ma che ella aveva rifiutato senza alcun giustificato motivo; neppure peraltro ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, espressamente salvate (primo motivo);

2. esso è fondato;

2.1. occorre avviare l’esame dalla previsione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, seconda parte, nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 10, applicabile ratione temporis (in quanto il giudizio è stato introdotto nell’anno 2015 e quindi successivamente alla sua entrata in vigore il 4 luglio 2009), secondo cui il giudice “Se accoglie la domanda in misura non inferiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dell’art. 92, comma 2”. E tale disposizione stabilisce la facoltà del giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nelle ipotesi, oltre che “di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, anche di “soccombenza reciproca” o di concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (secondo il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, conv. con mod. in L. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, appunto “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”);

2.2. nel caso di specie, la domanda della lavoratrice è stata accolta in misura (Euro 3.011,44, al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali) non superiore alla proposta conciliativa (Euro 4.000,00, parimenti al lordo, oltre ad un contributo spese adeguato) formulata alla prima udienza dalla società e fatta propria dal giudice, da lei immotivatamente rifiutata (come attestato dalla trascrizione, per la parte d’interesse, del verbale di prima udienza del 25 gennaio 2016 e dal riferimento puntuale a quanto avvenuto all’udienza del 18 aprile 2016: ai primi due capoversi, p.ti sub 5 e 6, di pg. 3 del ricorso), come riconosciuto dalla lavoratrice medesima (dal secondo al quarto alinea di pg. 6 del controricorso);

2.3. la Corte territoriale ha completamente ignorato la questione, che tuttavia le era stata devoluta, per il riferimento al “contenuto e” l’ammontare della proposta conciliativa formulata da Confplast in prima udienza, ampiamente superiore alle somme riconoscibili” (nella succinta ma adeguata trascrizione al p.to sub 11 di pg. 4 del ricorso), condannando la società alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spese di entrambi i gradi del giudizio in misura della metà, con la compensazione tra le parti della residua metà, così argomentandola (all’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza): “tenuto conto della parziale soccombenza dell’appellante” (la lavoratrice) “sia per il mancato riconoscimento delle differenze retributive rivendicate nel giudizio di primo grado sia per l’accoglimento della domanda risarcitoria per un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto: cfr., sul punto, la recente Cass. n. 21569/2017” (in punto di soccombenza reciproca);

2.4. reputa questa Corte che la delibazione di ricorrenza di taluna delle ipotesi di salvezza previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo sopra illustrato applicabile ratione temporis e tenuto conto della dichiarata illegittimità costituzionale in parte qua da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, debba essere compiuta nell’ambito del contesto normativo prefigurato dalla norma denunciata, cui la Corte territoriale non ha fatto riferimento;

2.5. ed essa merita specifica ed attenta focalizzazione, siccome integrante ipotesi eccezionalmente consentita dall’ordinamento quale evidente disincentivo alla resistenza alle liti che risulti infondata sia pure solo parzialmente, oltre che di un incentivo ad offerte conciliative che le prevengano esponendo per il residuo la controparte, pur parzialmente vittoriosa, al rischio dei costi del processo (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918);

3. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, per la non operata compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell’esito delle domande della lavoratrice o, in subordinata applicazione di un criterio di proporzionalità, in misura dei quattro quinti (con liquidazione in favore della lavoratrice di un quinto) delle spese di giudizio di primo grado con la compensazione integrale di quelle del giudizio di appello, o in ulteriore subordine di compensazione in detta misura delle spese di entrambi i gradi (secondo motivo);

4. esso è assorbito;

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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