Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16384 del 04/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/07/2017),  n. 16384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5369-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/02/2010 R.G.N. 10924/2005.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23 febbraio 2010, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra C.R. e Poste Italiane S.p.A., dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2/7/2002;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di cinque motivi;

che l’udienza originariamente fissata è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle ordinanze di rimessione n. 14340/2015 e 15705/2015 all’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso è stata dedotta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, art. 1, comma 1 e comma 2 e art. 4, comma 2, art. 368 Prell., art. 12, artt. 1362 e ss. c.c. e artt. 1362 e ss. c.c. e artt. 1325 e ss. c.c., rilevandosi che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto generica la motivazione riguardo all’obbligo di specificazione imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, senza considerare lo specifico riferimento operato in seno al contratto ai vari accordi sindacali sulla mobilità del personale, espressamente indicati;

che con il secondo motivo è stata dedotta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), osservando che la pronuncia non ha motivato sulla possibilità di coesistenza in seno al contratto di più ragioni atte a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze temporanee ad esso sottese, nè ha spiegato la ragione per cui l’operato riferimento agli accordi sindacali sottoscritti dalle parti per la disciplina dei processi di mobilità non possa costituire elemento di specificazione delle esigenze giustificanti assunzione;

che i due motivi esposti, da trattare unitariamente in ragione dell’intima connessione, sono infondati poichè la Corte territoriale, pur ritenendo ammissibile la compresenza di più ragioni giustificative dell’apposizione del termine, ha esaminato gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, citati nel contratto, ritenendo gli stessi, pur se idonei a dimostrare l’esistenza di determinate esigenze sul piano nazionale, inidonei a provare che le esigenze suddette avessero determinato in concreto la specifica necessità di assumere il lavoratore con effettiva efficacia causale rispetto a quella determinata assunzione a termine;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 253 c.p.c., e art. 421 c.p.c., comma 2, osservando che sul datore di lavoro grava esclusivamente l’onere di provare non già la sussistenza delle ragioni legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che eventualmente legittimano la proroga dello stesso e rilevando che, in ogni caso, la società, sebbene, non onerata, aveva dato prova delle esigenze organizzative a monte dell’assunzione a tempo determinato;

che la predetta censura è priva di fondamento, in ragione della perdurante vigenza, in materia d’assunzione a termine dei lavoratori subordinati del principio di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 3, in forza del quale l’onere della prova sulle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro è posto a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. 28/06/2011, n. 14284), nonchè dell’attinenza al merito degli altri profili di doglianza, tendenti a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 28/11/2014, n. 25332);

che con il quarto motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo costituito dall’ammissibilità e rilevanza di un capitolo di prova non ammesso, nonchè l’omessa integrazione, eventualmente anche mediante l’uso del potere istruttorio attribuito al giudice dagli artt. 253, 420 e 421 c.p.c., dell’insufficienza o genericità dei capitoli di prova;

che il predetto motivo deve reputarsi inammissibile in base al principio in forza del quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, adempimenti del tutto mancanti nella specie (cfr. Cass. 30/07/2010 n. 17915), tenuto conto, altresì, che nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c., – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. 20/07/2011 n. 15899);

che l’ultimo motivo, attinente alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità del termine, è fondato in ragione della previsione contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 comma 5, e del suo carattere retroattivo, ai sensi del comma 7, ancorchè trattasi di norma emanata dopo la sentenza d’appello (“In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico” Cass. Sez. U. del 27/10/2016 n. 21691);

che, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente al suddetto motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10/07/2015 n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., per tutte, Cass. 17/02/2016 n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA