Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16383 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 3153-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- ricorrenti contro
MONTELLA CARMINE;

– intimato –

del 19.5.2011, depositata 11 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 03153 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1199/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO

38) — R.G. n. 3153/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza di
primo grado che aveva accolto la domanda dell’utente odierno intimato,

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica
corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette
relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto
che con il Deliberato 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi,
così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come
professionista.
2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
con sei motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
2.1. Con il primo motivo, l’Ente ricorrente deduce “violazione e falsa
applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la
deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa
non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.
2.2. Con il secondo motivo, l’Enel deduce un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse
essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12,
lett. h).
2.3. Il terzo motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe
attribuito, comunque, efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4,
citato, invocando la violazione dell’art. 1339 c.c..

51(<7 il 3 intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di 2.4. Il quarto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall'obbiettiva inidoneità dell'art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo. 3. Detti motivi, da trattarsi congiuntamente data l'intima connessione, avendo tutti ad oggetto l'assetto contrattuale in contestazione tra le parti, meritano di essere accolti. fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e molte successive conformi) e che, quindi, l'art. 6, corna 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo né l'inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, né l'integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che "il potere normativo secondario dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque posta in essere dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore". Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l'atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra l'imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all'esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad 4 Il Collegio ritiene di condividere, infatti, quanto già statuito in integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all'esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell'A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie. escludersi che la prescrizione dell'art. 6, comma 4, della deliberazione dell'A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell'art. 1339 c.c., che dell'art. 1374 c.c.. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei predetti motivi, restando assorbita ogni altra censura. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originaria domanda. 5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell'efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti. Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbita ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00= di cui Euro 400,00= per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 giugn 02013. Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte

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