Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 26/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 952/2015 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. L’INAIL ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, nel regolamentare le spese dei giudizi di merito, ha difformemente provveduto in motivazione e in dispositivo.

3. La parte ricorrente denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2, n. 4.

4. Le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra le somme liquidate in dispositivo (Euro 6.800,00 per il primo grado ed Euro 6.900,00 per il gravame, oltre accessori, oltre spese di CTU) e quelle liquidate in motivazione (Euro 3.000,00 e Euro 3.500,00, rispettivamente per il primo ed il secondo grado).

5. Va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza, e depositato in cancelleria, ha una rilevanza autonoma, racchiude gli elementi del comando giudiziale (che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione), non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima.

6. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del gravame e del primo grado quanto alla regolamentazione delle spese e, dunque, l’adozione di un atto valido, rimettendo al Giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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