Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TRIONFALE 56 97, presso lo studio dell’avvocato ALATI BATTISTA

VERA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRAGASSO EMANUELE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

ARCHIVIO NOTARILE VERONA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA (OMISSIS), CONSIGLIO NOTARILE di VERONA, PROCURATORE

GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO VENEZIA,

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA ARCHIVI NOTARILI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

20/05/2010, depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il Notaio L.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 158 ter avverso la sentenza del 3 giugno 2010, con la quale la Corte d’Appello di Venezia, decidendo sul reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, dall’Amministrazione Autonoma Archivi Notarili e dall’Archivio Notarile di Verona avverso la decisione della Commissione Amministrativa regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto che aveva assolto esso ricorrente da un illecito disciplinare, ha dichiarato, con l’intervento del Procuratore della Repubblica presso la stessa Corte, inammissibile il reclamo del Ministero e della detta Amministrazione ed ha, invece, accolto quello dell’Archivio, irrogando al ricorrente la sanzione di Euro mille.

p. 2. Il ricorso è stato proposto contro il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, l’Archivio Notarile di Verona, il Ministero della Giustizia, l’Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili e il Consiglio Notarile di Verona.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

p. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., è stata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte la formulazione delle su conclusioni. Queste sono state proposte il 14 gennaio 2011 e sono state notificate all’avvocato della parte ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero presso la Corte ha chiesto ordinarsi il rinnovo della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti del Ministero, dell’Amministrazione Autonoma e dell’Archivio Notarile, essendo stata la notificazione invece presso l’Avvocatura Distrettuale.

p. 2. Il Collegio reputa inutile (alla stregua del principio affermato da Cass. sez. un. n. 6826 del 2010 a proposito dell’integrazione del contraddittorio, che è a maggior ragione vale per il caso di nullità della notificazione) disporre la chiesta rinnovazione della notificazione, giacchè ritiene che il ricorso presenti una causa di inammissibilità originaria, rappresentata dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero, con il primo motivo si deduce la sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 146 secondo il regime anteriore al D.Lgs. n. 249 del 2006 alla data dell’8 giugno 2010, essendo avvenuti gli illeciti cui si riferirebbe il giudizio disciplinare fra il 18 maggio e l’8 giugno 2006.

Con il secondo si lamenta omessa o comunque insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla domanda di ammissione al pagamento dell’oblazione proposta dal ricorrente.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 89 del 1913, art. 145 bis, comma 2, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 35.

p. 2.1. Tutti e tre i motivi si fondano sul contenuto della contestazione dell’illecito disciplinare che sarebbe stata effettuata nel corso di un’ispezione effettuata il 26 luglio 2007 dal Dirigente reggente dell’Archivio Notarile di Verona e dal Presidente del Consiglio Notarile di Verona sugli atti, repertori e registri del Notaio ricorrente.

Tale contestazione, per quello che si legge nel ricorso, avrebbe riguardato la L. n. 89 del 1913, artt. 64 e 138, n. 4, per non avere il Notaio “ottemperato all’obbligo di munirsi di un repertorio regolarmente tenuto nelle forme di legge”.

Senonchè, in disparte l’omessa trascrizione della parte della contestazione individuatrice delle contestate infrazioni disciplinari, il ricorso omette di indicare se e dove in questa sede il relativo verbale sia stato prodotto e sia esaminabile (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). E’, pertanto, inosservato, sia sotto l’uno che sotto l’altro aspetto, il requisito della cd. indicazione specifica di tale atto, la cui cognizione è, naturalmente, indispensabile sia per ricostruire il regime della prescrizione, sia per valutare la richiesta di oblazione, sia per valutare gli altri due motivi concernenti la richiesta di oblazione.

La specifica applicabilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6 al giudizio di cassazione sul procedimento disciplinare notarile dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (che si inserisce nel solco dell’esegesi inaugurata da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e da Cass. sez. sez. un. n. 28547 del 2008) è stata già ampiamente argomentata da Cass. n. 6937 del 2010 e, successivamente, ribadita da Cass. (ord.) n. 13927 del 2010.

E’ appena il caso di rilevare che il requisito di cui all’art. 366, n. 6, essendo previsto a pena di inammissibilità, è requisito che non può in alcun modo risultare assolto aliunde attraverso l’esame da parte della Corte di altri atti, cioè della sentenza (e dell’eventuale controricorso).

Essendo il requisito di ammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione) un requisito di ammissibilità originaria del ricorso per cassazione, la sua inosservanza impedisce il rilievo della prescrizione maturata, secondo il regime anteriore al D.Lgs. citato, nel corso del giudizio e particolarmente nella pendenza del termine per il ricorso per cassazione (si vedano, sia pure a proposito del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. Cass. n. 24350 del 2008 e Cass. (ord.) n. 5447 del 2010.

4. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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