Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SAIMA AVANDERO AREA LAZIO SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.A. GUATTANI 14/A, presso lo studio

dell’avvocato PESIRI MICHELE, rappresentata e difese dall’avvocato

GARGANO MASSIMO giusta delega a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTINI GOFEREDO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega

.in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 19/11/2004, depositata il

10/03/2005, R.G.N. 4664/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato MICHELE PESIRI per delega dell’Avvocato MASSIMO

GARGANO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Saima Avandero spa conveniva, davanti al tribunale di Roma, P.I. chiedendone la condanna al pagamento delle proprie spettanze per l’attivita’ espletata nel trasporto internazionale di alcuni beni di proprieta’ della convenuta da (OMISSIS).

La convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.

Il tribunale, con sentenza del 25.10.2001, previa declaratoria di risoluzione del contratto, compensava i rispettivi crediti e debiti delle parti.

La Corte di Appello, davanti alla quale la Saima Avandero spa aveva proposto appello principale e la P. incidentale, con sentenza del 10.3.2005, in parziale accoglimento di quello principale, condannava la P. al pagamento della somma di Euro 374,44, rigettando l’appello incidentale.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria la Saima Avandero spa.

Resiste con controricorso la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione, proposta dalla resistente, di invalidita’ della procura ad litem.

Il sig. F.G., che ha conferito il mandato ad litem (con atto del notaio Ulderico Brambilla in data (OMISSIS)) all’avv. Massimo Gargano di rappresentare l’odierna ricorrente nel presente giudizio, risulta, infatti, dagli atti, essere stato nominato institore per l’esercizio dell’Area Lazio della Saima Avandero spa, con poteri di rappresentare la societa’ davanti a qualsiasi magistratura, in ogni stato e grado di giudizio.

Ne consegue la correttezza della procura cosi’ come conferita (v.

anche Cass. 14.10.2005 n. 19976; cass. 24.5.2004 n. 9893; Cass. 7.4.2003 n. 5425; S.U. 8.5.1998 n. 4666).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

La censura che muove l’odierna ricorrente e’ che la Corte di merito non avrebbe esaminato la domanda di simulazione – dalla stessa proposta con le note autorizzate del 30.5.1997 – in ordine alla quietanza relativa alla fattura inerente le spese di trasporto, sulla quale la ricorrente si era riservata di indicare anche testi a conferma e che, in sostanza, era stata anche avallata dalle dichiarazioni testimoniali del teste escusso M.M..

Il motivo e’ inammissibile.

A prescindere dall’esattezza della motivazione assunta dalla Corte di merito, che ha ritenuto che la ricorrente, sulla circostanza relativa al valore da attribuire alla quietanza, avrebbe dovuto proporre un’azione di simulazione, viceversa, non avanzata, deve rilevarsi che la ricorrente ha censurato la sentenza sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – come si desume dall’intestazione dei motivo – e non dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., come avrebbe dovuto (v. per tutte Cass. 10.12.09 n. 25825; cass. 17.12.2009 n. 26598).

Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Il motivo non e’ fondato.

In questo caso, sotto l’apparente censura di violazione di norme di diritto – peraltro neppure indicate – la ricorrente prospetta una inammissibile “rivisitazione” degli elementi probatori esaminati e valutati dalla Corte di Appello, che spetta al giudice del merito e che, a fronte di una corretta e puntuale motivazione, non e’ consentita in questa sode di legittimita’.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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