Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24658/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO BANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/04/2017 R.G.N. 358/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 21 aprile 2017, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di illegittimità del suo provvedimento del 12 settembre 2013 di assegnazione della dipendente R.G. all’ufficio di (OMISSIS), in quanto trasferimento del quale la società datrice non aveva provato le esigenze di giustificazione previste dall’art. 2103 c.c., tenuto conto del lavoro straordinario e quindi dell’inesistenza di posizioni in esubero dall’ufficio a quo;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la temporaneità del provvedimento, in assenza di un termine finale di assegnazione della lavoratrice a diverso ufficio, non essendo risultate l’impossibilità di trovare nel suo ufficio di provenienza, a (OMISSIS), una diversa sistemazione organizzativa ad esso interna di utilizzabilità di una pur ridotta capacità organizzativa, in applicazione delle misure previste dall’art. 2087 c.c.;

3. essa rilevava infine l’omessa confutazione dalla società appellante della mancanza di prova di una situazione di esubero del personale nell’ufficio a quo di (OMISSIS);

4. con atto notificato il 19 ottobre 2017, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso;

5. Poste Italiane s.p.a. comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione dell’art. 2103 c.c. e art. 38 CCNL del 14 aprile 2011, per la natura temporanea del provvedimento di assegnazione della lavoratrice ad altra sede di lavoro rispetto a quella propria (comportante anche attività esterne di proposizione di prodotti e servizi di base e recapito di prodotti specifici), in attesa di verdetto della Commissione ASL a seguito di istanza, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 5, per l’accertamento dell’idoneità fisica della lavoratrice, conseguente alla sua richiesta di esonero dalle attività esterne, essendo soggetta ad attacchi di panico e agorafobia durante la guida dell’auto soprattutto nelle ore pomeridiane e serali: provvedimento pertanto non dipendente da esigenze organizzative aziendali ma dall’interesse primario della stessa lavoratrice istante (primo motivo); violazione dell’art. 2087 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 5 e del D.Lgs. n. 81 del 2008, per l’adozione del provvedimento di assegnazione ad altra sede quale misura di protezione della lavoratrice, di cui la ASL aveva accertato l’inidoneità all’attività di portalettere, cui era addetta presso l’ufficio a quo, per tre mesi, in sede di visita periodica di sorveglianza, al cui esito era stata avviata la procedura di accertamento a sensi della L. n. 300 del 1970, art. 5 (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

2.1. la Corte territoriale ha qualificato l’assegnazione di Poste Italiane s.p.a. della lavoratrice, alla stregua di trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in quanto non temporaneo per mancanza di apposizione di un termine finale (così al quint’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza);

2.2. essa ha quindi argomentato il proprio ragionamento decisorio, ritenendo “le ragioni organizzative datoriali, alla luce del dovere di protezione ritraibile dall’art. 2087 c.c. e degli altri precetti di più specifica consistenza in materia” ben rappresentabili “dalla esigenza di ricevere proficuamente e, a latere lavoratoris, intra vires, una prestazione promanante da una ridotta capacità di lavoro” (così al quart’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), avendo “il datore il dovere di ricercare previamente, nell’ambito della propria struttura produttiva e pur sempre senza essere onerato da inesigibili modificazioni, una posizione di lavoro confacente” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza); senza tuttavia ravvisare, nella capitolazione probatoria di Poste s.p.a. “nessuno specifico riferimento alla impossibilità di ricevere proficuamente la prestazione nell’ufficio a quo di (OMISSIS) o ad una maggiore utilizzabilità del facere sub iudice, ove esplicato presso la sede ad quem di (OMISSIS)”, risultando anzi dal “ricorso a lavoro straordinario, ricavabile dalle raccolte testimonianze… non comprovata una situazione di esuberanza presso l’ufficio a quo di (OMISSIS)… non specificamente censurata” (così agli ultimi due capoversi di pg. 3 della sentenza);

2.3. appare evidente che, sia pure con motivazione estremamente concisa e a tratti criptica, la Corte territoriale abbia inteso le ragioni organizzative datoriali nella loro declinazione in funzione protettiva del lavoratore, a norma dell’art. 2087 c.c., tuttavia limitando l’accertamento, con evidente sua lacuna, alla sola non comprovata situazione di esuberanza, che non esaurisce tuttavia l’indagine giudiziale in una materia tanto delicata come l’utilizzabilità, all’interno della struttura aziendale cui addetto, del lavoratore attinto da una inidoneità fisica sopravvenuta (profilo peraltro evocato dalla locuzione, sopra citata: “esigenza di ricevere proficuamente e, a latere lavoratoris, intra vires, una prestazione promanante da una ridotta capacità di lavoro”);

2.4. al riguardo, sono noti i principi (declinati in specifico riferimento al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, ben trasponibili al caso in esame) per i quali il datore di lavoro ha l’obbligo di previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità di un eventuale recesso, in applicazione del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3 bis, di recepimento dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5 (Cass. 19 marzo 2018, n. 6798; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27243; Cass. 21 maggio 2019, n. 13649), essendo egli tenuto, pur senza modificare l’assetto organizzativo dei fattori produttivi insindacabilmente stabiliti, ad assegnare all’invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni, reperendo nell’ambito della struttura aziendale il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore (Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845);

2.5. ebbene, la ricorrente ha documentato, nell’assoluzione dell’onere di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, di avere comunicato il 12 settembre 2013 l’assegnazione temporanea della lavoratrice dal CDP di (OMISSIS) al CPD di (OMISSIS) per lo svolgimento di attività interne (debitamente trascritta a pg. 11 del ricorso), per effetto della certificazione medica 4 gennaio 2013 della sua soggezione ad attacchi di panico e agorafobia durante la guida dell’auto soprattutto nelle ore pomeridiane e serali con consiglio di non utilizzarla al lavoro per servizi esterni (debitamente trascritta a pg. 12 del ricorso) e pertanto su richiesta della lavoratrice di esonero da tali servizi; essa ha quindi attivato la procedura di accertamento dell’idoneità fisica della lavoratrice presso la Commissione ASL competente, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 5, nell’ambito di quelle soluzioni che consentano l’impiego del dipendente divenuto inidoneo presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nell’ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive (art. 81, comma 3 CCNL di Poste del 14 aprile 2011), nella prospettiva di assoluzione dell’obbligo datoriale di adozione di adattamenti organizzativi ragionevoli;

2.6. sicchè, la Corte felsinea ha del tutto trascurato di verificare, come invece avrebbe dovuto alla luce delle risultanze di causa, il profilo – coessenziale al compiuto accertamento comportato dalla questione controvertita tra le parti – di quale sia il posto di lavoro da assegnare da Poste s.p.a. alla lavoratrice compatibile con le sue condizioni di salute, in ragione della natura e del grado delle menomazioni, reperibile nell’ambito della struttura aziendale;

3. la ricorrente deduce infine violazione degli artt. 115,116 c.p.c., per la valutazione incongruente delle risultanze istruttorie, specificamente riportate, da parte della Corte territoriale (terzo motivo);

4. esso è assorbito;

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, in relazione ai primi due motivi ed assorbito il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per l’accertamento indicato al superiore punto sub 2.6. e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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