Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5858-2015 proposto da:

P.E., P.F., P.M., nella qualità di

eredi di P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 19076/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 15/07/2014, depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.M., P.F. e P.E. quali eredi di P.F. hanno proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi contro la sentenza resa da questa Corte n. 19076/2014, depositata 10.9.2014 che, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente.

Nessuna difesa scritta hanno depositato l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è ammissibile. Ed invero, la sentenza in esame ha ritenuto che nel procedimento, nel quale si controverteva della legittimità di una pretesa fiscale correlata ad avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 e nel periodo compreso fra il 14.7.1982 ed il 15.3.1983, l’oggetto della lite aveva riguardato la legittimità dell’iscrizione a ruolo dei tributi in relazione alla sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità. Aggiungeva poi che la CTC aveva errato nell’interpretazione della nozione di pendenza dei ricorsi alla data della sentenza d’incostituzionalità resa da Corte Cost. n. 175/1986, posto che la stessa non era stata riferita all’impugnazione degli avvisi di accertamento – circostanza non oggetto di allegazione secondo la sentenza in esame -. Peraltro, chiariva la sentenza anzidetta, le difese dell’Ufficio, nel contestare la decisione di primo grado e nell’invocare l’autonomia della dichiarazione integrativa ed il superamento della valenza degli avvisi di accertamento, avevano messo in condizione la C.T.C. di coordinare la nullità degli accertamenti con quelli della successiva cartella “..solo qualora fosse stata data prova della loro tempestiva impugnazione…”.

Orbene, rispetto all’impianto motivazionale sopra sintetizzato risulta ammissibile il prospettato errore revocatorio correlato alla circostanza che gli avvisi di accertamento, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, erano stati ritualmente impugnati e che tale circostanza, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, risultava agli atti, non potendosi nemmeno disconoscere la decisività di tale fatto rispetto alla lite proprio in relazione agli effetti che la pendenza dei ricorso contro gli avvisi di accertamento avrebbe avuto rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso è ammissibile e il procedimento va rimesso all’udienza pubblica per l’ulteriore corso.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.:

Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e ne dispone la trasmissione alla sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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