Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16383 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/07/2017),  n. 16383

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 440-2012 proposto da:

T.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato REMO COLACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO LUPERTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MIRAMARE S.R.L.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 1440/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/06/2011 R.G.N. 1270/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1440/2011 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del 29.12.2008 del Tribunale di Lecce, ha rigettato la domanda, avanzata da T.B. nei confronti della Miramare srl, diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.8.2002 al 4.11.2004.

2. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) al verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 8.11.2004 e denominato “verbale di avvenuto accordo”, stipulato tra le parti, andava attribuito il valore e l’efficacia probatoria se non dell’atto pubblico, quanto meno della scrittura privata legalmente riconosciuta in quanto avente sottoscrizione autenticata; b) il suddetto verbale era stato vistato, per l’autenticità di cui all’art. 411 c.p.c., anche dal direttore della DPL di Lecce dell’1.12.2004; c) non era stata proposta, per confutare l’efficacia probatoria privilegiata del suddetto verbale, querela di falso; d) in ogni caso, quand’anche si fosse voluto attribuire al verbale il valore di scrittura privata, il comportamento della società era da intendersi diretto, sia pure implicitamente, a chiedere la verificazione della scrittura essendo vi stata la richiesta di escussione, come teste, per dimostrare la partecipazione del lavoratore alla conciliazione, del sindacalista che aveva sottoscritto il verbale medesimo; e) la firma del T. apposta in calce al verbale appariva genuina rispetto ad altre apposte e riferibili sicuramente a questi; f) andava, comunque, valorizzata la circostanza di avere il T. ricevuto e riscosso, nello stesso periodo della conciliazione, l’importo di Euro 1.500,00 a mezzo di assegno bancario tratto in suo favore dalla Miramare srl, menzionato nel verbale di conciliazione sindacale dell’8.11.2004; g) la domanda era, pertanto, inammissibile e improponibile.

3. Per la cassazione propone ricorso T.B. affidato a quattro motivi.

4. Resta intimata, senza svolgere attività difensiva, la Miramare srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 (omessa motivazione). Deduce che con l’atto di appello la società aveva avanzato richieste ed eccezioni mai fatte nel corso del giudizio di primo grado, circa la mancata proposizione della querela di falso e la possibilità d proporre una istanza di verificazione anche in modo esplicito, e che la Corte territoriale, nonostante ogni contestazione sulla tardività di tale motivo di appello, nulla aveva spiegato sul punto.

2. Con il secondo motivo si censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione degli articoli 2700, 2702 e 2703 cc, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 411 c.p.c.. Si sostiene l’erroneità della sentenza perchè il verbale di conciliazione non poteva essere considerato nè atto pubblico nè scrittura privata legalmente riconosciuta, dovendosi escludere, inoltre, ogni parallelismo degli effetti tra conciliazione sindacale e conciliazione in via amministrativa essendo l’accertamento del Direttore della DPL finalizzato ad accertare solo l’autenticità del sindacalista noto all’Ufficio amministrativo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della ulteriore violazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 424 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa motivazione quanto alla autenticità delle firme. Obietta che la richiesta di comparazione della firma, da parte della società, era stata richiesta solo in grado di appello per cui erroneamente i giudici di seconde cure avevano valutato l’istanza pronunciandosi oltre il limite di questa e omettendo ogni motivazione tecnica e logica in ordine alla riscontrata genuinità della sottoscrizione.

4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 per non avere a società di primo grado proposto alcuna richiesta di verificazione, pur avendo dichiarato di volersi avvalere del documento e, nonostante ciò, la Corte territoriale non solo aveva erroneamente ritenuto articolata una prova testimoniale, ma aveva anche proceduto ad una comparazione delle sottoscrizioni, considerando rilevante il versamento dell’assegno di Euro 1.500,00 che avrebbe potuto, invece, essere riferito al di fuori del verbale di conciliazione sindacale. Da ultimo il ricorrente ritiene inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Genova, confermata dalla Suprema Corte con pronuncia n. 15796/2010, perchè relativo ad un caso diverso.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Le questioni circa la segnalazione della mancata proposizione, ex adverso, di una querela di falso (in relazione ad un atto pubblico) o sulla possibilità che una scrittura privata possa essere stata disconosciuta anche implicitamente, non costituiscono domande o eccezioni nuove che, in quanto tali, sono precluse in appello ex art. 345 c.p.c., bensì allegazioni difensive dirette a conseguire il rigetto delle istanze avversarie. Infatti, esse non modificano gli elementi della causa petendi ma si limitano a segnalare la mancanza o la presenza di elementi processuali che incidono sull’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della controparte fondata su prove precostituite.

7. Anche il secondo, terzo e quarto motivo, per la connessione logico – giuridica che li caratterizza, possono essere scrutinati congiuntamente, non sono meritevoli di pregio.

8. Giova precisare che la gravata sentenza si fonda su due rationes decidendi in ordine alla natura del verbale di conciliazione sindacale: sia che esso rappresenti un atto pubblico o una scrittura privata autenticata sia che costituisca una mera scrittura privata.

9. Il Collegio ritiene che l’esame del motivo debba essere limitato a tale seconda ipotesi atteso che la giurisprudenza di questa Corte è orientata ad attribuire tale natura al suddetto verbale (cfr. da ultimo Cass. 6.5.2016 n. 9255) restano, pertanto, assorbite le censure riguardanti la prima opzione decisionale dei giudici di secondo grado.

10. Orbene, la Corte territoriale -nel ritenere ammissibile la istanza implicita di verificazione della scrittura privata disconosciutasi è rapportata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 24.5.2012 n. 8272; Cass. 11.10.2016 n. 20393) secondo cui siffatta istanza è ammissibile quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento e non esiga la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

11. Tale assunto si innesta in una linea conforme che non soltanto identifica la proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via implicita nell’insistenza dell’accoglimento della pretesa che si fonda sull’autenticità del documento riconosciuto, ma persegue altresì nell’eliminazione di ogni formalismo anche per quel che concerne le conseguenze dell’istanza di verificazione (tra le altre Cass. 6.6.2006 n. 13258; Cass. 17.9.2002 n. 13611).

12. L’istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta, quindi, non richiedendo formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base dell’articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. 22.1.2003 n. 890; Cass. 21.10.2003 n. 15711), come nel caso in esame ove era stata chiesta l’escussione del sindacalista F.L. sottoscrittore del verbale di conciliazione.

13. Nè, infine, appare censurabile l’operato dei giudici di seconde cure che, ritenuta ammissibile l’istanza di verificazione, hanno rilevato l’autenticità della scrittura senza disporre una consulenza tecnica, avendo desunto la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte, quali le firme apposte in calce al mandato difensivo e al verbale di interrogatorio in primo grado (cfr. in termini Cass. 19.5.2008 n. 12695).

14. L’esame delle restanti censure, attinenti al merito della controversia e agli accertamenti di fatto effettuati dai giudici di seconde cure, è inammissibile in sede di legittimità.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

16. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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