Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16382 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8293-2013 proposto da:

COOP CONSUMO NUOVA EUROPA SOCIETA’ COOPERATIVA PA, elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio

dell‘avvocato NATALE PERRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 1 in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/2013 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente espone di aver acquistato nell’anno 2000 un ramo d’azienda dalla Associazione Produttori Agricoli Nuova Europa s.c.a.r.l., cui nel luglio del 2003 veniva notificata cartella per omesso versamento Irap relativa all’anno 1998.

L’agente per la riscossione tentava l’escussione del debitore con infruttuoso pignoramento mobiliare, per cui si rivolgeva alla cessionaria qui ricorrente che spiegava difese in primo grado, protestando la estraneità al rapporto fiscale, sia per decadenza dal potere impositivo, sia perchè attinente a questioni estranee al ramo d’azienda acquisito, sia perchè il debito non era presente nè noto all’atto di cessione, sia -infine- perchè comunque il titolo non era motivato.

2. Il rigetto del ricorso era confermato in appello, ove la CTR riconosceva sussistere tutte le condizioni di cui alla responsabilità solidale di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, che, costituendo lex specialis in deroga al principio generale di cui all’art. 2560 c.c., richiede tre presupposti: l’indicazione del valore del ramo d’azienda, come dichiarato in atto notarile; la preventiva escussione del debitore principale, risultante dal verbale di pignoramento negativo; e le risultanze del debito fiscale agli atti dell’Ufficio, peraltro attestato dall’Agenzia fiscale. Rilevava che la cartella era stata notificata a luglio del 2003, cioè entro il quinquennio dall’anno di imposta cui si riferisce il debito, nel caso in esame, il 1998.

Avverso questa sentenza propone ricorso la Coop. Consumo Nuova Europa scpa, affidandosi a due motivi di doglianza cui replicano il patrono erariale e dell’agente della riscossione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, nella sostanza protestandosi non sussistere le condizioni di solidarietà nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, sia per non aver ricevuto prima del 2003 alcuna notizia del debito, sia perchè non attinente al ramo d’azienda acquisito, sia perchè non preceduto dal beneficio della sussidiarietà.

Con giudizio di merito il cui sindacato resta precluso a questa Corte di legittimità, la CTR ha individuato i requisiti della solidarietà per i debiti fiscali nei limiti del valore del ramo d’azienda (anche se non debiti del ramo d’azienda), con estensione a quelli sorti nei due anni fiscali precedenti all’anno di cessione, ove quest’ultima è del 2000, mentre il debito riguarda omissione Irap 1998. Analoga sorte segue il giudizio sul beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che la CTR dà per assolto con il verbale di un unico infruttuoso pignoramento immobiliare.

A questa Corte di legittimità resta inibito il controllo di merito sulla congruità di un pignoramento mobiliare negativo quale presupposto per far scattare la responsabilità sussidiaria del coobbligato, profilo che impinge pienamente nel merito.

Il motivo è quindi inammissibile.

2. Con il secondo motivo, si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per difetto di motivazione della cartella esattoriale. Come ha avuto modo di ribadire anche recentemente questa Corte di legittimità, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1, (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 1, lett. a), che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa” (Cass. V, n. 1111/2018, conf. n. 25343/18; VI – 5, n. 8224/18). Il motivo è quindi infondato e va rigettato.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro duemilatrecento/00 oltre a spese prenotate a debito, nonché a favore dell’Equitalia che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese (N.dr. testo non leggibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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