Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16382 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COL DI LANA 11, presso lo studio dell’avvocato D’INZILLO

CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRAMBILLA

PISONI GIOVANNI A. con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI

STEFANO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Avv. L.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato

PREVITI CARLA, che la rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso unitamente all’avvocato LEPRI FABIO quest’ultimo con

procura speciale de Notaio Dott. ARRIGO ROVEDA in MILANO il

14/05/2010 Repertorio N. 43264;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2286/2005 DELLA CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, depositata il 23/05/2005; R.G.N.9243/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato D’INZILLO CARLO;

udito l’Avvocato PREVITI CARLA (per delega Avvocato PREVITI STEFANO);

udito l’Avvocato LEPRI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il deputato on. d.P.A., ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l’onorevole S.V., chiedendone la condanna, in solido con la RTI Canale 5, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per la somma di 50 milioni, oltre interessi con la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani il (OMISSIS).

Secondo la domanda della parte offesa, nel corso della trasmissione “(OMISSIS)”, andata in onda sulla emittente televisiva RTI spa, concessionaria della rete Canale 5, in sei puntate tra il (OMISSIS), il conduttore della trasmissione avrebbe ripetutamente offeso onore e reputazione dell’onorevole d.P..

Si costituivano le controparti e contestavano il fondamento delle pretese.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 22 febbraio 2001 accertava la natura diffamatoria del contenuto della trasmissione e condannava le parti convenute in solido a risarcire alla parte lesa la somma di L. 50 milioni, oltre interessi, con la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui due soprannominati quotidiani.

3. Contro la decisione proponevano appello principale S. ed autonomo appello incidentale la Rete televisiva RTI spa, chiedendone la riforma; resisteva D.P. chiedendo la conferma della decisione e in via gradata chiedeva alla Corte di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 maggio 2005 mai notificata, in riforma della prima decisione accoglieva lo appello dell’on. S. e lo appello incidentale della RTI, dichiarando improcedibile, ai sensi dell’art. 68 Cost., rigettava le domande proposte dall’on. D.P. contro il deputato S. e dichiarava infondata la domanda verso la rete televisiva e compensava tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale il D. P., deducendo due motivi illustrati da memoria; resistono le controparti con controricorso e la RTI con ricorso incidentale condizionato. Anche le controparti hanno depositato memorie.

I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale merita accoglimento limitatamente al primo motivo, mentre risulta inammissibile il secondo; deve essere inoltre rigettato il ricorso incidentale della R.T.I. La cassazione della sentenza richiede rinvio.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi del ricorso principale ed a seguire del ricorso incidentale. Quindi verranno in esame i motivi non accolti e per ultimo il motivo accolto.

6A. SINTESI DEL RICORSO D.P..

Nel PRIMO MOTIVO si deduce “omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione del capo della sentenza in cui si esclude la responsabilita’ di Reti televisive italiane per concorso nella commissione del fatto illecito e della causazione del danno.

Violazione dello art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 595 c.p.c., commi 1, 2, 3, L. n. 223 del 1990, art. 30, L. n. 47 del 1948, artt. 11 e 13.” La tesi svolta nella censura sotto il duplice profilo dello error in iudicando e della contraddittorieta’ della motivazione, sostiene che la esenzione da responsabilita’ del parlamentare, per insindacabilita’ delle opinioni espresse, non tocca la oggettiva illiceita’ del fatto, con conseguenza che sussiste responsabilita’ civile dei terzi estranei che abbiano concorso con il parlamentare nel diffondere, nella specie per il tramite di trasmissioni televisive prolungate per tre mesi, ed in diverse fasce orarie, il contenuto di una rubrica intitolata (OMISSIS), dove il soggetto cui gli sgarbi erano dedicati con reiterate contumelie, era proprio lo onorevole D.P.. Si assume che la RTI ha agevolato la commissione e reiterazione dello illecito, traendone un vantaggio, come risulta dal contratto tra la emittente e lo S..

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del capo della sentenza di appello in cui viene dichiarata improcedibile la domanda dello attore per la applicazione della esimente di cui allo art. 68”. Nel corpo della motivazione – a ff. 12 – si assume che la Camera dei deputati ha violato la competenza della magistratura nel decidere il fatto come coperto dalla esimente soggettiva dello art. 68 Cost. e che sul punto la Corte di appello avrebbe commesso un vizio di motivazione, potendo sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Nella memoria vengono ulteriormente illustrati i motivi suddetti.

6.B. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DELLE RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA. Nel motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dello art. 68 Cost., della L. n. 233 del 1190, art. 30, e della L. n. 47 del 1948, art. 11 in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia rappresentato dalla applicabilita’ dello art. 68 anche a soggetti diversi dal parlamentare, in relazione allo art. 350 c.p.c., n. 5”.

Si assume che la Corte di appello abbia preliminarmente disatteso la richiesta della applicazione dello art. 68, formulata anche dalla societa’ RTI nel primo motivo di gravame, nella comparsa di risposta con appello incidentale, sul rilievo che la guarentigia della insindacabilita’ delle opinioni del parlamentare a norma dello art. 68 Cost. risulta esclusivamente a carattere personale,e non puo’ essere estesa ad altri soggetti. Tale assunto, apodittico, si risolve sia in un vizio di motivazione che in una errata lettura della norma costituzionale.

La memoria appare essenzialmente diretta a contrastare il ricorso principale.

Il ricorso incidentale viene proposto come condizionato.

7. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI INFONDATI, CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO PRINCIPALE ED AL MOTIVO DEL RICORSO INCIDENTALE RTI. Ritiene questa Corte che il secondo motivo del ricorso D.P. sia inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed in vero il vizio della motivazione in ordine alla adesione della delibera della Camera dei deputati, richiede da parte di chi lo deduce, da un lato la riproduzione integrale di tale delibera e da altro lato, comparativamente, i passi della motivazione che risultano insufficienti, contraddittori od omessi. TALE RILIEVO peraltro, dedotto dalla difesa del controricorrente S., si fonda su consolidata giurisprudenza di questa Corte, di cui vale questo breve cenno “Il vizio di motivazione riconducibile alla ipotesi di cui allo art. 360 c.p.c., n. 5 deve concernere esclusivamente lo accertamento e la valutazione di fatti rilevanti al fine della decisione della controversia, non anche alla applicazione delle norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade sotto la previsione dello art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di motivazione in diritto non assume rilievo di per se” vedi, tra le tante Cass. SU 2003 n. 261, 2003 n. 5595.

Il difetto di autosufficienza, impedendo alla Corte il dovuto confronto critico tra il ragionamento ed il referente documentale, rende il motivo inammissibile. Non sussistono dunque le condizioni per sollevare, in questa sede, il conflitto tra i poteri dello Stato.

La questione resta ormai preclusa.

Quanto al motivo del ricorso incidentale condizionato, ma in realta’ autonomo, si osserva che la ricorrente RTI sostanzialmente intende avvantaggiarsi della guarentigia, censurando la statuizione della Corte di appello, la quale correttamente, esclude la estensione della esimente della guarentigia costituzionale che viene considerata di natura strettamente personale,’ ma la stessa Corte statuisce in senso favorevole alla RTI, nel punto in cui – a ff. 6 e 7 della motivazione assume che “essendo esclusa la antigiuridicita’ del fatto, non puo’ ravvisarsi nel comportamento della RTI la compartecipazione nel reato di diffamazione, in danno del dr. D.P., ipotizzata dal Tribunale”.

Tale punto della decisione, censurato dal secondo motivo del ricorso D.P., non appare conforme alle recenti statuizioni di questa Corte (vedi Cass. 2010 n. 6325 per un caso simile).

Il ricorso incidentale deve pertanto rigettarsi come infondato nel punto in cui pretende una correzione della motivazione della Corte di appello circa la estensione della immunita’ alla emittente televisiva, mentre difetta lo interesse ad impugnare la statuizione circa la esclusione della compartecipazione al fatto reato”.

8. ESAME DEL MOTIVO DEL RICORSO PRINCIPALE MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO. Nel primo motivo del ricorso, l’onorevole D.P. censura la motivazione della sentenza sotto due profili autonomi, quello dello error in iudicando e quello della contraddittoria motivazione. Lo error in iudicando attiene al punto in diritto secondo cui la esenzione da responsabilita’ del parlamentare per la insidacabilita’ delle opinioni espresse non tocca la oggettivita’ del fatto, con la conseguenza che non resta precluso lo accertamento della responsabilita’ del terzo, nella specie emittente televisiva, che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione.

Lo error in motivando attiene alla contraddittorieta’ della motivazione la quale, pur escludendo la estensibilita’ dello effetto personale della guarentigia – come ribadito nel recente arresto di questa Corte in Cass. 2010 n. 6325 – esclude che le esternazioni televisive del deputato S., riconducibili alla sua funzione di parlamentare in carica, non potevano essere soggette ad alcun tipo di controllo e di censura da parte della emittente, con la conseguenza che la disponibilita’ del video o del microfono, offerta da Canale 5, non poteva costituire in alcun modo un fatto illecito, anche solo virtuale per la RTI. Quanto al primo profilo di censura, si osserva che la motivazione data dalla Corte di appello configura error in iudicando, proprio per le considerazioni date dal parlamentare oggetto degli attacchi televisivi particolarmente intensi ed offensivi, di guisa che se lo art. 68 Cost. introduce una causa soggettiva di esclusione di punibilita’ che costituisce una prerogativa costituzionale in ordine alla quale vale la ricordata preclusione circa il conflitto di poteri, resta evidente la sua non incidenza sulla illiceita’ del fatto in ordine al quale lo ente televisivo puo’ essere chiamato a rispondere nella sede civile e penale. Error in iudicando che appare evidente anche dallo apodittico contesto motivazionale, dove si nota la contraddizione tra il ritenere irresponsabile il parlamentare autore degli (OMISSIS) e insussistente la antigiuridicita’ del fatto lesivo per non avere lo ente emittente esercitato alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione, avvertendo il pubblico degli utenti, dei limiti intrinseci ad una polemica di ordine politico, che si traduce in attacchi alla persona ed alla dignita’ del parlamentare.

La valutazione della antigiuridicita’ del fatto non viene elisa dalla guarentigia, ma sussiste in relazione alla verifica del contenuto offensivo e denigratorio, nel rispetto delle regole proprie dello illecito civile e dei dieta delle SU civili, nel preambolo sistematico della sentenza n. 26972 del 2008, in punto di lesione dei diritti umani inviolabili, della persona.

Non appare dunque sufficiente la asserzione – a ff 7 della motivazione – che il Canale 5 e chi ne aveva la direzione e il controllo – acconsentisse ad una serie di sgarbi protrattisi per mesi nei confronti di un deputato sgradito al polemista.

La illiceita’ del fatto deriva dalla lesione del diritto inviolabile della dignita’ della persona, che trova la sua fonte etica e giuridica nello art. 2 Cost. e nello stesso art. 3 Cost., ed ora anche nello art. 1 della Carta di Nizza, come valore giuridico europeo, che appartiene alla tradizione costituzionale comune agli stati membri ed appare principio comune di diritto.

La verifica della lesione del diritto, o la sua esclusione, devono dunque avere un diverso accertamento ed una diversa motivazione, se si vuoi porre fine ad una consuetudine amara di aggressioni e ritorsioni politiche, nel rispetto di quella tolleranza e civilta’ giuridica che le nostre tradizioni comuni devono evidenziare come regole di una comunita’ coesa da un fascio di valori giuridici ed etici non rinunciabili.

La cassazione esige rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che si atterra’ ai principi di diritto come sopra indicati.

9. REGOLAMENTO DELLE SPESE DEL GRADO. Il regolamento delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra D.P. e RTI viene rimesso al giudice del rinvio; sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarita’ del caso, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra S. e d.

P..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi: accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo. Rigetta il ricorso incidentale di RTI. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra il ricorrente d.P. ed il resistente S.. Rimette al giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto tra D. P. e RTI. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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