Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16382 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14596-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

BONTEMPI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 609/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

La CTR dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 609/4/14, depositata il 31 marzo 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ravenna – avverso la decisione della CTP di Ravenna, che aveva accolto il ricorso del contribuente B.G. avverso avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio aveva recuperato la maggiore imposta di registro ritenuta dovuta nella misura dell’8% su atto di acquisto, per il quale era stata applicata l’aliquota del 7%, sul presupposto che l’immobile acquistato fosse da qualificare come area fabbricabile.

Il giudice di secondo grado ritenne legittimo l’operato dell’Ufficio in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 stimando l’effettiva volontà negoziale delle parti volta a realizzare l’intervento demolitorio del fabbricato fatiscente preesistente per la realizzazione di un nuovo diverso immobile.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui è seguita la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non avendo notificato controricorso nei termini.

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso quale notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del doppio grado del giudizio di merito.

Con i primi due motivi il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 ed ancora, solo quanto al primo motivo, anche degli artt. 1345, 1346, 1362, 1367, 1372 e 1414 c.c., comma 2, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe confuso motivi irrilevanti con l’effettiva causa negoziale, in contrasto con i canoni legali ermeneutici ed in assenza di prova e di allegazione di un comune intento simulatorio; del tutto omettendo – ciò che costituisce la doglianza di cui al terzo motivo – l’esame di fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), costituito dalla pacifica destinazione agricola del terreno o. etto di compravendita assoggettata all’imposta di registro per cui è causa.

I primi due motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono incentrati su un’esegesi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 che non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia, sia in termini generali, sia con specifico riferimento a fattispecie del tutto consimile a quella oggetto del presente giudizio.

Va premesso che si è più volte avuto modo di precisare che, in tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 2 dicembre 2015, n. 24594; Cass. sez. 5, 28 giugno 2013, n. 16345) e che, in tale contesto, non contrasta con la natura d’imposta d’atto dell’imposta di registro l’attribuzione di rilevanza anche a comportamenti successivi alla formazione dell’atto stesso (tra le altre Cass. sez. 5, 14 febbraio 2014, n. 3481). Ciò posto, si è pure già avuto occasione di affermare (cfr. Cass. sez. 5, 21 novembre 2014, n. 24799), la legittimità della riqualificazione dell’atto quale vendita di terreno edificabile nel caso di vendita di terreno con sovrastante fabbricato vetusto, in forza di successiva richiesta di concessione edilizia (ora permesso a costruire) per la realizzazione di nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato preesistente.

Compito del giudice di merito, infatti, è, in tal caso, quello di accertare se la richiesta di demolizione, nel caso di specie preceduta già, prima della stipula dell’atto di compravendita, da due pareri favorevoli all’intervento poi realizzato, possa condurre alla qualificazione della causa reale o concreta dell’atto come vendita di terreno edificabile, in ragione degli effetti giuridici che essa oggettivamente produce.

Di ciò la sentenza impugnata ha dato espressamente conto, senza peraltro omettere, donde l’infondatezza anche della terza censura, la considerazione della natura agricola dell’area pertinenziale, di cui è dato atto nella parte relativa all’esposizione dello svolgimento del processo, ma ritenendo prevalente nell’interesse negoziale delle parti la valutazione dell’intervento edificatorio del fabbricato rurale fatiscente con annessi comodi.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., comma 1, con rigetto per manifesta infondatezza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e con declaratoria d’inammissibilità nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Il Cons. relatore rimette la causa al Presidente per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Il Cons. Relatore Dott. Lucio Napoletano.

Costituito il contraddittorio camerale sulla predetta relazione, a seguito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha evidenziato come in materia non vi sia un indirizzo univoco espresso dalla giurisprudenza di questa Corte;

che, infatti, all’indirizzo richiamato e fatto proprio dalla relazione, che si trova principalmente recepito in tema d’imposta di registro, come nella succitata Cass. n. 24799/14 (si veda, però, in senso conforme, di recente, anche in tema d’imposte dirette, Cass. sez. 5, 19 agosto 2015, a 16983), si contrappone altro filone, espresso principalmente nell’ambito della disciplina del TUIR, in tema di determinazione di plusvalenza da compravendita immobiliare, quanto alla determinazione dell’oggetto, allorchè si tratti di vendita di terreno con sovrastante fabbricato successivamente demolito o comunque destinato, nelle intenzioni delle parti, alla demolizione, escludendosi viceversa che possa individuarsi l’oggetto della vendita in terreno suscettibile di (ulteriore) utilizzazione edificatoria (tra le pronunce espressive di detto indirizzo cfr. Cass. sez. 5, 21 febbraio 2014, a 4150; Cass. sez. 5, nn. 15629, 15630, 15631, depositate il 9 luglio 2014; Cass. sez. 6-5, ord. 20160, 20161, 20162, 20163 depositate il 24 settembre 2014, nonchè, quantunque implicitamente, in fattispecie relativa alle condizioni per detrazione dell’IVA, Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9946);

ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ne dispone la trasmissione alla Sezione Quinta per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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