Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16382 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/07/2017),  n. 16382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1277-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

T.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI GAETANO PONZONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5919/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/01/2011 R.G.N. 4874/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che T.G., operaia agricola a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere che l’indennità di disoccupazione agricola liquidata in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2000, corrisposta ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, fosse calcolata con riferimento alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa provinciale, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato;

che rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurata, la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 13.1.2011, escluse che l’assicurata fosse decaduta dal diritto di richiedere la riliquidazione ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, ed accolse l’impugnazione, condannando l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione per l’anno di riferimento e ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori;

che ricorre per cassazione l’INPS con tre motivi; che risponde T.G. con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

a. che col primo motivo del ricorso principale, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 3, l’Inps lamenta la mancata applicazione, da parte della Corte di merito, del regime della decadenza previsto da tale norma;

b. che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito nella L. n. 111 del 2011, l’Inps si duole del fatto che la Corte di merito ha ritenuto la quota del trattamento di fine rapporto, corrisposta agli operai agricoli a tempo determinato, come componente della retribuzione dovuta a tali lavoratori e, perciò, utile ai fini della determinazione dell’indennità di disoccupazione agricola, anzichè come salario differito, escluso ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura;

c. che col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 49 e 53 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.7.1998 in relazione al D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, lett. a), ed al D.L. 14 giungo 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, nonchè in relazione agli artt. 1362 e segg., art. 2120 c.c. e alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, commi 10 e 11;

d. che attraverso quest’ultimo motivo si contesta la decisione della Corte d’appello di Bari secondo la quale l’elemento retributivo convenzionalmente denominato “quota di tfr” corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato non potrebbe considerarsi una vera e propria retribuzione differita e che, pertanto, non rientrando detto emolumento nella previsione di cui al citato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, andrebbe computato nella retribuzione contrattuale su cui far pagare i contributi alla parte datoriale e calcolare, quindi, le prestazioni;

e. che T.G. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso dell’Inps per omessa indicazione del valore della causa, in violazione di quanto stabilito dal D.L. il 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che all’art. 152 disp. att. c.p.c., ha aggiunto la previsione della necessità per la parte ricorrente di dichiarare il valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo;

f. che la medesima propone, a sua volta, ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, artt. 115 e 210 c.p.c., oltre che per vizio di motivazione, assumendo che l’Inps non aveva contestato le dedotte circostanze dello svolgimento del lavoro come operaio agricolo qualificato e della relativa paga contrattuale di Euro 52,38 per l’anno di riferimento, mentre la Corte d’appello non si era espressa in ordine a tali eccezioni, nonostante che dalla non contestazione avrebbe dovuto trarre la conseguenza che entrambe le circostanze erano state provate; che, comunque, era stata disattesa, senza alcuna motivazione, la richiesta dell’ordine di esibizione all’istituto previdenziale della documentazione e di ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante; che, infine, la Corte territoriale non aveva formulato alcuna motivazione in merito alla censura volta al riconoscimento del diritto alle spese di lite, sia pure nella stessa proporzione e nei limiti in cui era stata dichiarata la sussistenza del diritto sostanziale;

g. che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per la quale parte ricorrente avrebbe dovuto dichiarare “il valore della prestazione” ai sensi del nuovo testo dell’art. 152, disp. att. c.p.c.;

h. che, invero, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) aggiunge all’art. 152 il periodo “A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo” (art. 38).

i. che, tuttavia, si tratta di disposizione strumentale all’applicazione del periodo immediatamente precedente secondo il quale “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”, la quale è con tutta evidenza riferita all’atto introduttivo del giudizio, che non solo è richiamato esplicitamente nel testo aggiunto, ma che necessariamente è il punto di riferimento dell’intero giudizio, atteso che ad esso debbono richiamarsi (ai fini delle spese) tutte le pronunzie emanate nel corso del giudizio; che trattasi, dunque, di disposizione riferita al solo ricorso di primo grado, irrilevante ai fini del presente giudizio” (v. 18.03.14 n. 6241).

l. che il ricorso incidentale, da esaminare prioritariamente, è infondato per carenza di autosufficienza, atteso che T.G. non precisa in che termini l’INPS ha fatto acquiescenza alle sentenza di primo grado, di modo che in questa sede non è possibile acclarare se il pagamento sia avvenuto per evitare l’esecuzione della sentenza esecutiva di primo grado, oppure per acquiescenza alla decisione del giudice di primo grado (v. anche Ord. sez. 6 – L. del 17.10.12 n. 17816); che l’assicurata non dimostra in questa sede la decisività dei mezzi istruttori rispetto ai quali lamenta la mancanza di motivazione; che la Corte di merito si è avvalsa correttamente dei poteri di governo delle spese di lite nel momento in cui ha adeguatamente spiegato che la compensazione integrale delle stesse era dovuta alla complessità delle tematiche trattate ed alla obiettiva opinabilità di alcune questioni;

m. che il primo motivo del ricorso principale dell’Inps sulla decadenza è infondato in quanto deve richiamarsi la sentenza a Sezioni unite 29.05.09 n. 12720, per la quale la decadenza ivi prevista non si applica nel caso di riliquidazione di prestazioni previdenziali; che tale principio è stato ribadito dalla sentenza 8.05.12 n. 6959 la quale, alla luce del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) (conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), ha ritenuto che il legislatore – modificando con limitata efficacia retroattiva la regola preesistente, come consolidata per effetto della detta pronuncia delle Sezioni unite – conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011, ed ha pertanto ritenuto inapplicabile le disposizioni del citato art. 47 (prima delle integrazioni del D.L. n. 98 del 2011, art. 38) all’ipotesi di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali riconosciute solo parzialmente, e come tali liquidate dall’ente previdenziale.

n. che sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale dell’Inps, che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente;

o. che, deve, infatti rilevarsi che confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546 – secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione, definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4, non è comprensiva del trattamento di fine rapporto” – questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata, quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. dalla L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

p. che dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. 202 e numerose altre conformi); che tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede che il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

q. che, in conclusione, vanno rigettati il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di quest’ultimo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

r. che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda di computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione;

s. che in ragione dell’intervento della legge di interpretazione autentica, che ha sopito ogni divergenza, sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo motivo di quest’ultimo, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di computo della quota di T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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