Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16381 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16381
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13849-2014 proposto da:
B.B.V. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via delle Milizie, 34, presso lo
studio dell’Avvocato PAOLO PANELLA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GIUSEPPE PISTONE giusta procura speciale estesa a
margine del ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n 464/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 4/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
3/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO
DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo
motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società B.B.V. S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 3/24/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e liquidazione con il quale era stato richiesto il pagamento della tassa di registro sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata il 12.2.2008 avente ad oggetto il trasferimento di immobili tra la ricorrente e B.F., B.L. e M.E..
La CTR, in particolare, aveva affermato che era mancata la prova dell’adempimento, a cura del Cancelliere, circa la trasmissione, nel termine di gg. 5 successivi al deposito, della sentenza e della scrittura di cui era stata omessa la registrazione, con conseguente mancato decorso del termine decadenziale alla data di notifica dell’atto impositivo il 20.5.2011.
I Giudici di appello avevano inoltre ritenuto che l’atto fosse congruamente motivato con riferimento al contenuto della sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà di cinque immobili, da ritenersi conosciuta dalle parti, e che, in assenza di dichiarazione di valore di cui erano onerate le parti, l’Ufficio finanziario avesse correttamente determinato l’imponibile sulla base del valore di commercio dei beni, secondo criteri di calcolo derivanti direttamente dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e/o erronea applicazione delle norme del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in particolare dell’art. 10, comma 1, lett. c), artt. 13, 15, 67 e 76. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, lamentando in particolare che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli era stata tempestivamente trasmessa all’Agenzia delle entrate, come attestato dalla documentazione prodotta in atti, con conseguente decorso del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, rispetto alla data di notifica dell’atto impositivo (20.5.2011).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, ” violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2964-2966 c.c. e ss. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, lamentando l’omesso rilievo, da parte della CTR, del decorso del termine decadenziale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52 e della L. 27 febbraio 2000, n. 212, art. 7. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, lamentando la ricorrente che la CTR avesse respinto le censure circa la nullità dell’avviso di accertamento per mancata indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni in esso descritti
1.4. Le prime due doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.5. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento di questa Corte, più volte ribadito, secondo cui in tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed
affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, sicchè risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 78 (cfr. Cass. nn. 23061/2015, 5966/2015, 21306/2008).
1.6. L’applicazione del suddetto principio di diritto, stante la notifica dell’atto impositivo nell’anno 2011 a fronte di sentenza depositata nell’anno 2008, assume valore dirimente rispetto alle doglianze del ricorrente, formulate nei primi due motivi, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2.1. Va parimenti disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa motivazione dell’atto impugnato circa il valore dei beni sottoposti a tassazione.
2.2. Il mezzo risulta, invero, parimenti inammissibilmente formulato senza il rispetto dell’onere di specificità del ricorso per cassazione, giacchè la ricorrente non ha trascritto, nè allegato, al ricorso l’atto impugnato al fine di consentire alla Corte di verificare il giudizio espresso dal Giudice d’appello sull’idoneità e congruità probatoria dell’atto impositivo.
3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
4. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020