Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16381 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDO ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DE METRIO, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., PUGLIALIMENTARI SRL, B.A.,

G.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n.320/07 del TRIBUNALE di BARI – Sezione

Distaccata di MONOPOLI, depositata il 09/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. D.B.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 9 marzo 2010, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Monopoli, ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio introdotto nei suoi riguardi dalla s.r.l. Puglialimentari, per far valere la sua responsabilità professionale di direttore dei lavori nell’esecuzione di lavori edilizi su un immobile, nel presupposto che avessero cagionato danni a terzi confinanti, nonchè per chiedere il correlato risarcimento del danno. In detto giudizio, egli, costituendosi, oltre a svolgere domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo, aveva ottenuto di chiamare in causa i terzi confinanti, G. e G.M., che si costituivano, nonchè altro proprietario, B.A., che rimaneva contumace.

La sospensione è stata disposta dal Tribunale nel presupposto dell’asserita pregiudizialità di altri due giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio, l’uno pendente, con riferimento ad un’azione possessoria e di denuncia di nuova opera tra G.G., la Puglialimentari e la Cienne s.r.l. riguardo alla realizzazione dell’opificio, rispetto al quale il D.B. aveva svolto l’incarico professionale, e l’altro introdotto come azione di merito successiva ad una denunzia di nuova opera da G.G. contro la Puglialimentari e la Cienne, nel quale lo stesso D.B. era intervento volontariamente.

Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi dei tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. – L’istanza di regolamento di competenza può essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – L’istanza di regolamento di competenza appare manifestamente fondata in quanto il Tribunale ha esercitato il potere di sospensione illegittimamente.

Pendendo, infatti, i pretesi giudizi pregiudicanti dinanzi allo stesso Tribunale e presentando comunque ragioni di connessione, anche al di là della loro soltanto parziale coincidenza soggettiva (di per sè rilevante ai fini dell’effettiva individuazione di un nesso di pregiudizi al ita), il Tribunale avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’art. 274 c.p.c., comma 2, cioè rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’esercizio da parte sua dei poteri previsti da detta norma, non risultando, del resto, enunciata dal Tribunale nel provvedimento impugnato alcuna ragione ostativa al provvedere ai sensi di essa.

Tanto si giustifica alla stregua del seguente principio di diritto:

“Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni -nel caso dell’art. 274 -, l’inosservanza di tale “modus procedendi” da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui alle norme dell’art. 273, comma 2 e art. 274 cod. proc. civ., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del “modus procedendi” imposto da quelle norme” (Cass. (ord.) n. 21727 del 2006; adde: Cass. (ord.) n. 13194 del 2008, secondo cui: “Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione”; si veda, altresì, Cass. (ord.) n. 17548 del 2010, a proposito della pendenza dei giudizi connessi davanti a sezioni distinte dello stesso tribunale.).

4. – I ricordati principi di diritto (sostanzialmente evocati anche nel motivo su cui si basa l’istanza, ma comunque rilevabili d’ufficio) dovrebbero giustificare l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza e imporre di disporre la prosecuzione del giudizio”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che costituiscono giurisprudenza consolidata della Corte.

L’istanza di regolamento di competenza è, pertanto, accolta ed è disposta la prosecuzione del giudizio, che sarà riassunto davanti al giudice di merito nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Sulle spese del giudizio di regolamento deciderà il giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Monopoli, anche per le spese del giudizio di regolamento di competenza, termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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