Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16381 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26492/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE, 25,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO VITALE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2017 R.G.N. 7609/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 2 maggio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da S.G. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del disposto mutamento di mansioni risoltosi in un demansionamento e la condanna della Società all’assegnazione alle originarie mansioni tecniche ed al risarcimento del danno da dequalificazione professionale;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto in effetti dequalificanti le mansioni di nuova assegnazione in ragione della professionalità tecnica del S. che non trovava riscontro nel suo impiego come operatore di sportello, non risultando pertanto conforme con l’orientamento espresso da questa Corte che pur ritenendo legittima con riferimento al contratto collettivo applicato nell’azienda la disciplina relativa alla mobilità aziendale ammissiva dell’interscambiabilità del personale tra i vari settori operativi, subordinava quel giudizio all’essere la disciplina medesima funzionale o a sopperire a contingenti esigenze aziendali o alla valorizzazione professionale di tutti i lavoratori provvisti della medesima qualifica attraverso avvicendamenti e adeguatamente provato e comunque desumibile dalle circostanze di fatto allegate, relative alla durata dell’assegnazione ed al carattere eterogeneo e meramente esecutivo delle mansioni assegnate, il pregiudizio sofferto dal S.;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il S.;

– che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2095,2103 c.c., artt. 112,115 c.p.c., art. 12 preleggi, art. 21 CCNL Poste Italiane del luglio 2007 e del verbale di accordo sindacale del 7.8.2009, lamenta da parte della Corte territoriale l’omessa considerazione, ai fini del giudizio di equivalenza delle mansioni di destinazione come lo ius variandi datoriale fosse già stato oggetto di specifica regolamentazione ed era stata valutata a monte dalle stesse parti collettive sulla base di criteri oggettivi;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1296,2697 c.c., artt. 115 e 434 c.p.c., la Società ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento da parte del S. dell’onere della prova del danno professionale subito;

– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile atteso che, muovendo la Società ricorrente, sotto il profilo della questione di diritto, dall’adesione all’orientamento espresso da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 24 novembre 2006, n. 25033 e consolidatosi nella giurisprudenza successiva non diversamente da quanto è ravvisabile con riguardo alla sentenza impugnata, sebbene di quella pronunzia il ricorso valorizzi passaggi in parte diversi da quelli riportati nella sentenza de qua, le censure qui sollevate si risolvono nella mera asserzione per cui, alla luce di quell’orientamento, la conclusione cui sarebbe dovuta approdare la Corte territoriale avrebbe dovuto essere diversa e, dunque, nella contestazione, non supportata da argomenti idonei ad evidenziarne le carenze sul piano logico e giuridico, dell’apprezzamento della situazione di fatto a quella stregua operato dalla Corte predetta, apprezzamento da ritenersi insindacabile, oltre che fondato su un passaggio della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che vale ad attestare come le affermazioni della stessa sentenza valorizzati dalla Società ricorrente in fondo provino troppo laddove si legge che pur in ipotesi di reinquadramento previsto dal contratto collettivo in un’unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte, permane il divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in maniera radicale una diversa professionalità e che non consentono una sia pur residuale utilizzazione dell’acquisita professionalità, qualora le ultime mansioni espletate non abbiano con quelle spiegate in precedenza affinità o analogia di sorta, sicchè la parte datoriale non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di un’equivalenza convenzionale tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore ai fini della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito e di una effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente;

che, di contro, infondato si rivela il secondo motivo dovendo ritenersi essersi la Corte territoriale pronunziata sulla ricorrenza, non di un danno evento rilevante in re ipsa, in base a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, ma di un danno conseguenza secondo quanto richiesto in base all’orientamento accolto da questa Corte, a sezioni unite, con la nota sentenza n. 6572/2006, ovvero sulla base di specifiche allegazioni di elementi di fatto da parte del danneggiato che, essendo, nella specie, attinenti alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione, legittimavano il giudice del merito a desumere da esse, sulla base di un processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, l’esistenza del relativo danno di natura patrimoniale e a determinarne l’entità anche in via presuntiva, restando del tutto irrilevante che le medesime circostanze non abbiano trovato nel ricorso introduttivo una esposizione specifica sul piano della richiesta di risarcimento del danno che il Giudice doveva liquidare anche in via equitativa sulla base di elementi obiettivamente risultanti dal ricorso (cfr. anche Cass. 12.7.2016, n. 14204).

che il ricorso va dunque rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA