Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16381 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25885-2015 proposto da:

A.R., A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G.A. GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FEGATILLI, rappresentati c difesi dagli avvocati ATTILIO DI CAMILLO,

ALBERTO BAIOCCO giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6450/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Alberto Baiocco, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso per la correzione di errore materiale da cui si prospetta essere affetta la sentenza di questa Corte n. 6450 del 31 marzo 2015, del seguente letterale tenore:

“1. – A.R. e A.C. ricorrono per la correzione dell’errore materiale da cui prospettano essere affetta la sentenza indicata in epigrafe e consistente nell’inesatta menzione, nell’intestazione della medesima, quali controricorrenti al ricorso n. 12062/09 rg (proposto da C.P. pure nei confronti del Comune di Popoli, peraltro ricorrente con separato ricorso, iscr. al n. 23580/09 r.g. e riunito al primo, con il quale è stato unitariamente deciso) anche di essi odierni ricorrenti, quali “titolari e legali rappresentanti” della sola indicata “Flli A.R. & C. snc”. Notificato il ricorso alla sola C.P., quest’ultima non espleta attività difensiva.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio:

– in via principale, ai sensi degli artt. 375 e segnatamente del n. 2 di tale norma, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per la preliminare necessità di ordinare di integrare il contraddittorio nei confronti anche del Comune di Popoli, al quale non risulta notificato – sulla base degli atti a disposizione di questo relatore – il ricorso introduttivo, per il caso possa ritenersi cointeressato alla decisione;

altrimenti, per la possibilità di rigettare l’istanza, ove si ritenga insussistente l’interesse dei ricorrenti ad un’espressa correzione, qualificando l’errore agevolmente superabile alla stregua di una lettura combinata di motivazione e dispositivo: visto che dalla prima (pag. 4, secondo periodo) risulta chiaramente che ad entrambi i ricorsi e quindi anche a quello proposto dalla C.P. resistono “con distinti controricorsi” proprio ” A.R. e A.C., in proprio e quali ex soci amministratori e liquidatori della società”;

– in subordine, per la possibilità di accogliere sic et simpliciter l’istanza, ove ritenuto dal Collegio non necessario integrare il contraddittorio e sussistente l’interesse all’esplicita correzione, ricavata la circostanza dagli atti indicati in ricorso, ove suffragati dall’addotto scioglimento della società”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore dei ricorrenti è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione in merito alla prima delle soluzioni ivi prospettate, non potendosi escludere, in astratto, un interesse della parte del giudizio di legittimità qui pretermessa ad interloquire sulla questione coinvolta dal prospettato errore materiale.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Popoli, già parte del giudizio di legittimità concluso con la sentenza oggetto del presente procedimento di correzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all’esito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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