Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16380 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato DE

GIOVANNI FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 5065/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dell’11.1.2010, depositata il 03/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Filippo De Giovanni che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il Consigliere relatore;

dott. Adelaide Amendola, esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da D.G.O. avverso l’ordinanza di questa Corte 11 gennaio/3 marzo 2010, n. 5065; premesso che:

1.1 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione ha respinto il ricorso proposto da D.G.O. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, in data 1 ottobre 2008, depositata il 10 successivo, di rigetto del reclamo contro la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del 27 marzo 2008, con la quale era stata inflitta al D.G. la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dalla professione notarile, per violazione delle norme di cui alla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, lett. a) e b), in relazione ai paragrafi 1, comma 2, artt. 22, 27, 41, 42 e 49 (ex art. 48) del Codice Deontologico, nonchè la sanzione pecuniaria di Euro 22,26 per violazione dell’art. 51, n. 5, della stessa legge, a seguito dei rilievi formulati nel verbale di ispezione in data 18 aprile 2007.

1.2 il ricorrente lamenta il seguente errore revocatorio: ha affermato la Corte che nessun rilievo poteva essere attribuito all’indicazione fornita dall’impugnante di cancellazione dall’albo notarile, non risultando pubblicato, allo stato, il relativo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, nè avendo lo stesso prodotto documentazione al riguardo.

Evidenzia il deducente, a sostegno del mezzo azionato, che l’assunto che il D.D. del Ministero della Giustizia in data 27 aprile 2009 non risultasse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contrastava con la verità positivamente stabilita dell’intervenuta pubblicazione del predetto provvedimento sulla G.U. n. 76 del 4 luglio 2009, pubblicazione indicata nella, comunicazione del 12 ottobre 2009, esistente agli atti di causa e richiamata nel l’impugnata Ordinanza, con la quale, appunto, il D.G. aveva reso noto di essere cessato dalla funzione notarile.

1.3 Manca agli atti il fascicolo di parte allegato dal D.G. al precedente ricorso; il ricorrente ha peraltro prodotto, nel presente giudizio di revocazione, sia la Gazzetta Ufficiale n. 76 del 4 luglio 2009, sia il D.D. in data 27 aprile 2009, sia una missiva, indirizzata alla Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, con la quale, in relazione al procedimento R.G. 29352 del 2008, comunica di essere cessato dalla funzione notarile in forza di provvedimento ministeriale del 27 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 4 luglio 2009, allega(to) in copia. tanto premesso, osserva:

2.1. l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza e dell’obiettività (Cass. civ., ord. 28 febbraio 2007, n. 4640).

2.2. Ora, nella fattispecie, la sussistenza del denunciato errore revocatorio sembra estremamente dubbia, nel senso che manca qualsivoglia elemento dal quale possa evincersi che la documentazione oggi prodotta fosse già stata resa ostensibile nel precedente giudizio, culminato nella pronuncia dell’ordinanza oggetto del ricorso per revocazione. E’ significativo, in proposito, che, come innanzi rilevato, non solo non è stato prodotto il fascicolo di parte colà allegato, quanto meno nell’indice, ma sulla copia dei documenti asseritamente già versati in atti non risulta alcun timbro di deposito riferibile a questa Corte. In tale contesto appare difficilmente superabile il rilievo, esplicitato nell’ordinanza, che all’indicazione fornita dal ricorrente non era in realtà seguita alcuna produzione”.

3 Ritiene il collegio di dovere far proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nella memoria difensiva in data 31 maggio 2011, non giustificano il superamento delle considerazioni colà svolte. Rimane infatti insuperabile il rilievo che sulla copia dei documenti asseritamente già versati in atti non risulta, in realtà, alcun leggibile timbro di deposito riferibile a questa Corte.

A ciò aggiungasi che la sentenza della quale si chiede la revocazione ebbe specificamente a segnalare che il provvedimento di cancellazione non risultava pubblicato, allo stato, sulla Gazzetta Ufficiale e che il ricorrente non aveva prodotto documentazione al riguardo. E in effetti da nessun elemento è dato arguire che lo stralcio di copia della Gazzetta Ufficiale allegata alla memoria sia stato prodotto già nel giudizio conclusosi con la sentenza che si chiede di revocare.

Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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