Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16380 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20081/2006 proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATI Giovanni con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato In ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1886/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/09/2005; depositata il

22/12/2005; R.G.N. 285/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MASSIMO GIANNUZZI;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 22 dicembre 2005 dichiarava inammissibile per difetto di specificità il gravame proposto da V.D. avverso la decisine del Tribunale di quella città del 7 ottobre 2003, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento dei danni per l’ammontare di L. 396 milioni per l’asserita illiceità di due carabinieri, i quali, pur in presenza di indizi numerosi avrebbero omesso di impedire che il reato di furto del suo trattore fosse portato a conseguenze.

Avverso siffatte sentenza propone ricorso per cassazione il V., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questione centrale sottoposta all’esame del Collegio è quando si possano ritenere specifici i motivi di appello: questione che presuppone la natura del giudizio di appello: revisio prioris instantiae, fatta propria dalla sentenza impugnata oppure come gravame avente effetto devolutive automatico pieno, che, assume il ricorrente, sarebbe stata fatta propria da giurisprudenza più recente.

Al riguardo, va affermato che sulla vexata quaestio sono intervenute le Sezioni Unite ai questa Corte, secondo le quali ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. S.U. n. 28057/08).

A questa statuizione è seguita conforme giurisprudenza, che insiste sempre sulla esigenza che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte da parte appellante quelle volte ad incriminare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass. n. 4068/09).

Ne segue che se le Sezioni Unite da un lato non hanno disconosciuto la possibilità di impugnare la sentenza nella sua interezza, dall’altro hanno insistito, come peraltro, si ricava dal sistema processuale, sulla necessità che le censure svolgano la loro funzione di evidenziare ai giudice del gravame L’erroneità del percorso argomentativo sul piano logico-giuridico cric ha seguito il primo giudice per disattendere le richieste dell’attore in primo grado.

Applicando al caso in esame il dictum delle Sezioni Unite si deve ritenere corretta ed immune da ogni profilo di censura denunciato la decisione oggi sottoposta a ricorso.

Infatti, il giudice dell’appello ha esaminato la decisione del Tribunale ed ha rilevato che il Tribunale: ha preso partitamente in esame tutti gli elementi che, secondo l’attore, avrebbero dovuto indurre i due carabinieri a trattenere la motrice; ha concluso che i controlli richiesti dalla situazione erano stati svolti e la condotta dei carabinieri, nel caso concreto, era stata conforme alle regole della diligenza e della prudenza.

Passando ai motivi dell’appello, il giudice del gravame, inoltre, ha pesto in rilievo che a fronte dell’iter argomentativo adottato dal Tribunale l’appellante, non spendendo alcuna parola per contrastare dialetticamente le tesi che sorreggono la decisione di primo grado, si limita a riproporre l’elenco degli indizi che imponevano i controlli, non contrapponendo alcuna ragione all’argomento utilizzato dal Tribunale, secondo cui, appunto, i controlli vi erano stati e non si poteva attribuire ai due carabinieri la responsabilità dell’esito negativo di essi.

Non solo, ma il giudice del gravame, dopo avere esaminato i documenti prodotti dall’appellante, ha affermato che “in sostanza, l’appellante arriva a chiedere una definizione della presente controversia diversa da quella che il Tribunale ha determinato a conclusione di un iter logico-giuridico da tale giudice regolarmente manifestato nella parte motiva della pronuncia senza per nulla indicare dove e perchè tale iter e il conseguente dictum sarebbero erronei o ingiusti”.

Per le considerazioni e le precisazioni, di cui sopra, ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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