Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16380 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 521/2016 proposto da:

KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELL’ASTRONOMIA 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO PERENO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A., F.R., F.M., tutti

nella qualità di eredi di F.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio

dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

RAFFAELE DE GIROLAMO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 5404/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2015 R.G.N. 3769/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 26 giugno 2015, la Corte d’Appello di Roma chiamata, quale giudice del rinvio a seguito della cassazione della decisione resa dalla Corte territoriale medesima nel giudizio di impugnazione del licenziamento promossa da F.C. nei confronti della Klopman International S.r.l., a pronunziarsi in conformità al principio di diritto sancito da questa Corte all’esito del giudizio di impugnazione in sede di legittimità promosso dallo stesso F., principio che, stante la conferma della statuizione relativa alla dichiarata illegittimità del licenziamento, investiva il capo della sentenza concernente la disposta riduzione del risarcimento spettante in ragione del rifiuto che il F. avrebbe opposto all’offerta di impiego alternativo avanzata dalla Società, stabilendo che il rifiuto di una offerta lavorativa deteriore non costituisca un elemento idoneo ad integrare di per sè stesso la base per operare una detrazione di quanto presumibilmente ricavatone dal lavoratore per effetto dell’adesione alla proposta lavorativa, condannava la Società al pagamento in favore del F. a titolo di risarcimento del danno dell’importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro dedotto quanto già corrisposto dalla stessa Società in esecuzione della prima sentenza d’appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in sede di valutazione dell’eccezione relativa all’aliunde percipiendum, (cui, alla stregua del decisum di questa Corte, dichiarava essere riconducibile l’offerta di assunzione alternativa sia a part time che a tempo pieno avanzata dalla Società e come tale ricompresa nel thema decidendum oggetto del rinvio) di dover escludere la rilevanza ex art. 1227 c.c., comma 2, delle offerte predette, rivestendo esse carattere deteriore e sfavorevole rispetto al contenuto del precedente rapporto, e di posta dichiarazione l’inammissibilità dell’ulteriore eccezione relativa all’aliunde perceptum in quanto insuscettibile di essere posta in sede di rinvio;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, F.C.;

che tanto la Società ricorrente quanto gli eredi di F.C., costituitisi in giudizio in luogo del de cuius, sig.ri D.P.A. e F.R. e M., hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 394,421 e 437 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla dichiarata inammissibilità dell’eccezione relativa all’aliunde perceptum che, in quanto non qualificabile come eccezione in senso stretto, è rilevabile dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano acquisite al processo;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 e del Capitolo VII CCNL per l’industria cotoniera, liniera e affini, la Società ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa il carattere deteriore delle offerte di impiego alternativo avanzate dalla stessa Società al F.;

che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione ad una superficiale considerazione del reale contenuto delle posizioni lavorative dalla Società offerte in alternativa al F., tale da inficiare il giudizio di equivalenza erroneamente approdato alla conclusione del carattere deteriore delle predette offerte;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., ed all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver ignorato la richiesta, ammissibile anche in sede di rinvio, di prova testimoniale intesa ad accertare la reale valenza delle posizioni lavorative offerte senza dar conto delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di procedervi;

che va ritenuta l’inammissibilità dei motivi secondo, terzo e quarto, tutti complessivamente intesi ad imputare alla Corte territoriale una non consentita superficialità nell’accertamento dell’effettivo contenuto delle mansioni oggetto delle posizioni lavorative offerte in alternativa al F. ed una conseguente incongruità del giudizio di equivalenza che era chiamata ad operare, alla stregua della normativa contrattuale in materia di inquadramento, al fine della valutazione circa il carattere deteriore o meno delle posizioni offerte rispetto a quella rivestita destinata ad incidere sulla rilevanza ex art. 1227 c.c., comma 2, in quanto tale censura non si misura con la reale ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, che fa leva sulle risultanze dell’istruttoria compiuta nelle pregresse fasi del giudizio, qualificate come inidonee a dare conto, non solo dell’effettiva consistenza delle offerte, rivelatesi generiche ed, a quello stato di definizione, ictu oculi svantaggiose quanto ad estensione (quella relativa all’impiego part time) ed a contenuto professionale (quella relativa all’impiego a tempo pieno ma come addetto alle pulizie in soprannumero), ma anche del “quando” e del “se” fossero state effettivamente avanzate e, come tali, insuscettibili di integrazione attraverso un attività istruttoria eccedente i limiti imposti dal carattere dispositivo del processo civile, rilievi dei quali la Società ricorrente neppure ha fatto oggetto di specifica censura;

che, di contro, il primo motivo merita accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 29.11.2013, n. 26828 puntualmente citata in ricorso) per cui il c.d. aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze siano state ritualmente acquisite al processo;

che, pertanto, rigettati i motivi dal secondo al quarto, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità0

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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