Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16380 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 14/02/2017, dep.04/07/2017),  n. 16380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18441-2014 proposto da:

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MINUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA LAZZATI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARGO TRACTORS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

ZACCHINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/03/2014 R.G.N. 127/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. CARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LINA VITALI per delega Avvocato DANIELA LAZZATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto il ricorso proposto da C.E. nei confronti della Argo Tractors s.p.a. – rigettate le eccezioni di nullità ed inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 434 c.p.c.; accertato che era passato in giudicato il capo della decisione con il quale la società era stata condannata al pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno in relazione alla mancata attribuzione degli obiettivi negli anni dal 2008 al 2010; confermata infine la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto accertata la malattia incidente sulla capacità di rendere la prestazione lavorativa – ha quindi accertato che il licenziamento intimato al C. in data 8 febbraio 2011, esclusa l’applicabilità ai dirigenti della L. n. 604 del 1966, art. 3, trovava giustificazione nel contesto di una veritiera riorganizzazione aziendale intervenuta tra il 2008 ed il 2010.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il C. che articola due motivi cui resiste con controricorso la Argo Tractors s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. dei dirigenti delle aziende industriali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che non qualsiasi scelta organizzativa giustifica il recesso ed esclude il diritto all’indennità supplementare ma solo quella che risulti sostenuta da un motivo serio e ragionevole alla luce di un equo contemperamento di interessi contrapposti della libertà di iniziativa economica da una parte e del diritto al lavoro del dirigente dall’altra. Ove, come nel caso in esame, la scelta sia stata dettata da ragioni di mera convenienza, secondo il ricorrente, graverebbe sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere l’indennità supplementare che chiede sia riconosciuta nella misura già accertata dal giudice di primo grado di Euro 120.000,00. A maggior conferma dell’ingiustificatezza del recesso, e della conseguente spettanza dell’indennità supplementare, il C. evidenzia che il riassetto organizzativo e la ridistribuzione dei compiti a lui affidati tra altri dirigenti in servizio era una conseguenza del recesso e non, come preteso, la sua ragione presupposta. In sostanza, secondo il ricorrente, la società aveva deciso di estromettere il ricorrente per motivi estranei ad una riorganizzazione aziendale e ne aveva quindi ridistribuito i compiti senza che fosse risultato dimostrato un risparmio di costi derivanti dalla soppressione del posto e nonostante la contestuale ricerca da parte della società di altro personale con qualifica dirigenziale.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.. Sostiene il ricorrente che il comportamento datoriale, consistito nell’intimare il licenziamento senza che vi fosse stata una effettiva soppressione del posto di lavoro stante la distribuzione tra altri dipendenti dei compiti svolti dal lavoratore, violerebbe i doveri di correttezza nell’esecuzione del contratto. Evidenzia poi che lo stesso giudice di appello avrebbe dato atto del fatto che alla data del licenziamento, nel febbraio 2011, la ristrutturazione, che si era protratta dal 2008 al 2010, si era oramai conclusa in un tempo apprezzabilmente antecedente il recesso e, pertanto, il licenziamento andava dichiarato illegittimo.

5. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione sono infondate.

6. Si controverte della risoluzione del rapporto di lavoro di un dirigente in ragione di una ristrutturazione aziendale e della conseguente soppressione del posto di lavoro con ridistribuzione dei compiti tra gli altri dirigenti in servizio e, in via generale, della riconducibilità o meno di tale recesso nell’ambito della nozione di giustificatezza che esime il datore di lavoro dal corrispondere al lavoratore l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva di settore. Più nello specifico, poi, si sostiene che in concreto non sussistevano le ragioni organizzative poste a fondamento del recesso e che, piuttosto, solo per effetto del licenziamento si era proceduto alla riorganizzazione. Per altro verso si evidenzia che se riorganizzazione vi era stata questa si era conclusa ben prima del licenziamento che era stato quindi intimato con violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto e comunque in assenza di una giustificazione.

7. Questa Corte, con più sentenze, ha tracciato i confini entro i quali valutare in concreto l’esistenza di un giusto motivo di risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente ed ha riconosciuto che tale indagine può riguardare sia la persistenza del vincolo fiduciario sia la necessità dell’apporto lavorativo. Si è rilevato che la verifica della sussistenza del canone della giustificatezza del recesso, va compiuta nell’ambito di una valutazione che escluda l’arbitrarietà del licenziamento ed attribuisca rilevanza al principio della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro. In sostanza, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l’indennità supplementare, il recesso deve risultare privo di giustificatezza da intendersi sia sotto il profilo della mancanza di ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia per non essere in concreto ravvisabili quelle ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale (cfr. Cass. 07/08/2013 n. 18812 2009 15/07/2009 n. 16498). In definitiva, poichè il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali dettate dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dalla citata L. n. 604 del 1966, art. 3 e dunque non deve necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello della libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all’imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell’impresa (cfr. Cass. 14/06/2006 n. 13719, Cass. 08/03/2012 n. 3628). Ne consegue che il licenziamento del dirigente è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (Cfr. Cass. 22/10/2010 n. 21748 e già 11 giugno 2006 n. 15496, 15/05/2005 n. 7838).

8. Uniformandosi a tali principi di diritto la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto accertato in fatto, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie di cui viene dato conto nella sentenza impugnata, che il ruolo svolto dall’ingegner C. era stato soppresso e che vi era stato un accorpamento delle figure di produzione e qualità con assegnazione ai tre direttori di stabilimento delle funzioni in precedenza assegnate all’odierno ricorrente (audit di prodotto e audit fornitori). Inoltre è stato accertato che la soppressione della struttura organizzativa ritenuta antieconomica aveva comportato un risparmio di costi aderente all’esigenza già avvertita di ottimizzare le risorse del settore assicurazione della qualità. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sono state tratte in esito all’esame, a lei riservato, delle emergenze probatorie e, poichè risultano aderenti ai principi sopra enunciati, non sono censurabili davanti al giudice di legittimità cui è precluso un nuovo esame del merito. Pacifica poi l’insussistenza di un obbligo di repechage in ragione del regime di liberare cedibilità che assiste il rapporto di lavoro dei dirigenti, non è ravvisabile una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto nella condotta datoriale che, nell’esercizio della sua libera scelta imprenditoriale, aveva proceduto ad un ridimensionamento dell’organizzazione aziendale e, in esito alla ristrutturazione, non aveva ritenuto di collocare il dirigente in posizioni lavorative diverse (cfr. Cass. 19/06/2014 n. 13958 e 11/02/2013 n. 3175).

9. In conclusione, rettamente la Corte di appello ha ritenuto giustificato il recesso èd ha rigettato tutte le domande conseguentemente formulate con sentenza che deve essere integralmente confermata.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, e 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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