Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1638 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep .

SENTENZA
Ud .

sul ricorso proposto da:

Raffaele Tartaglia, elettivamente domiciliato in Roma,
via G. Antonelli 15, presso lo studio dell’avv.
Patrizia Marino che lo rappresenta e difende per
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro

Cristina Campanella, elettivamente domiciliata in Roma,
via G. G. Belli 39 presso lo studio dell’avv.
Alessandro Lembo che la rappresenta e difende per

14gb

mandato a margine del controricorso;

2013
– controricorrente –

10/10/13

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso la sentenza n. 1596/06 della Corte d’appello di
Roma emessa il 14 gennaio 2006 e depositata il 30 marzo
2006, R.G. n. 2897/03;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso

assorbimento degli altri motivi;

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27199/2002
del 9 luglio 2002, ha dichiarato risolto il
contratto preliminare di compravendita stipulato
da Cristina Campanella con la M.G. Costruzioni
s.a.s. a seguito del recesso ex art. 1385, comma
2, c.c. giustificato dal grave inadempimento
della MG che non aveva comunicato l’esistenza di
iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto
del preliminare di vendita e il ritardo
nell’esecuzione dei lavori. Il Tribunale ha
condannato la società e il socio accomandatario
Raffaele Tartaglia alla restituzione della somma
di 98.126,81 con interessi legali.
2. Ha proposto appello Raffaele Tartaglia assumendo
che la M.G. Costruzioni non era incorsa in alcun
inadempimento, né sotto il profilo del ritardo
colpevole nell’esecuzione dei lavori (e della
inesistente mancata informazione della Campanella
sulla causa dei ritardi) né sotto il profilo

2

per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con

della mancata cancellazione di

iscrizioni

ipotecarie e pignoramenti che erano stati
effettuati al momento in cui la Campanella era
stata invitata a stipulare il contratto
definitivo.
3. Si è costituita la Campanella che ha chiesto il

vari rinvii per la vendita definitiva, la parte
venditrice non aveva provveduto a cancellare le
ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli.
4.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato
inammissibile

l’appello

rilevando

che

il

Tribunale ha considerato il contratto preliminare
intercorso fra la Campanella e la M.G.
Costruzioni s.a.s e ha ritenuto legittima la
richiesta di risoluzione condannando in solido il
Tartaglia

nella

sua

qualità

di

socio

accomandatario. La Corte distrettuale ha
affermato che il Tartaglia non era legittimato a
impugnare il capo della sentenza relativo allo
scioglimento di un rapporto di cui non era parte.
La condanna del Tartaglia pronunciata dal
Tribunale ha riguardato – ha rilevato ancora la
Corte romana – il suo obbligo a pagare, quale
socio illimitatamente responsabile, i debiti
della società, ove i fondi di quest’ultima
risultino insufficienti, e pertanto l’appellante
è legittimato a impugnare la sentenza del
Tribunale di Roma solo con riferimento a tale

3

rigetto del gravame rilevando che, nonostante

capo della pronuncia ma nulla ha in realtà
dedotto circa l’insussistenza del suo obbligo
solidale relativamente alle obbligazioni assunte
dalla società e non adempiute.
5. Ricorre per

cassazione Raffaele

Tartaglia

affidandosi a tre motivi di impugnazione, con i

dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 75,
81, 100, 323 e 339 c.p.c.; b) nullità della
sentenza

per

mancata

integrazione

del

contraddittorio ai sensi degli artt. 101, 102,
331 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c.; c) violazione degli artt.
101, 102, 331 c.p.c. e 2313 c.c. , in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
6. Si difende con controricorso Cristina Campanella.
Ritenuto che
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce che il
socio accomandatario, condannato in primo grado
in via solidale con la società di persone, di cui
è socio illimitatamente responsabile,

alla

restituzione del prezzo percepito dalla società
in forza di un contratto preliminare di
compravendita risolto per inadempimento della
società, da lui rappresentata all’epoca dei
fatti, è legittimato a proporre appello anche in
merito alla pronuncia di risoluzione del
contratto se pure non impugnata dalla società.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la

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quali deduce: a) violazione e falsa applicazione

mancata integrazione del contraddittorio, in
appello, con la società titolare del rapporto
contrattuale dedotto in giudizio, condannata,
unitamente al socio accomandatario, dalla
sentenza di primo grado in virtù di un unico
titolo, viola l’art. 331 c.p.c. e determina la

processuali.
9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la
mancata integrazione del contraddittorio, in
appello, con la società titolare del rapporto
contrattuale dedotto in giudizio, condannata,
unitamente al

socio accomandatario,

dalla

sentenza di primo grado in virtù di un unico
titolo, viola gli artt. 101, 102 e 331 c.p.c.
10. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’odierno
ricorrente Raffaele Tartaglia, nella sua qualità
di

socio

accomandatario

della

s.a.s.

MG

Costruzioni, è stato chiamato in giudizio da
Cristina Campanella, unitamente alla società, per
ottenere la sua condanna alla restituzione delle
somme versate in esecuzione di un contratto
preliminare di compravendita intercorso fra la
società MG Costruzioni s.a.s, quale promittente
venditrice,

e la Campanella, quale promissaria

acquirente. L’accertamento dell’inadempimento del
contratto

preliminare

di

compravendita

costituisce il presupposto in base al quale è
stata chiesta la condanna del Tartaglia alla

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nullità della sentenza per violazione delle norme

restituzione del prezzo ed egli ha partecipato al
giudizio di merito in primo grado contestando la
domanda di risoluzione prima ancora che la
domanda di condanna alla restituzione del prezzo
versato in forza del contratto risolto.
L’impugnazione con appello, da parte del solo

pronuncia di risoluzione del contratto, oltre che
di quella conseguente di condanna ,non può essere
ritenuta pertanto inammissibile sul rilievo della
mancanza nel Tartaglia della qualità di parte del
contratto preliminare. L’affermazione del
passaggio in giudicato della pronuncia
sull’inadempimento e quindi sullo scioglimento
del contratto preliminare è contraddetta non solo
dall’assunzione da parte del Tartaglia della
qualità di parte processuale piena sin dal primo
grado ma anche dall’inesistenza di una pronuncia
di primo grado che abbia accertato il difetto di
legittimazione passiva del Tartaglia rispetto a
tale domanda. Per altro verso non è stata mai
affermata dalla Campanella la limitazione della
domanda proposta nei confronti del Tartaglia al
solo profilo della sua responsabilità solidale
con la società.
//. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso,
restando assorbiti i successivi motivi, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio alla Corte di appello di Roma che in

6

Tartaglia e non anche della società, della

diversa composizione deciderà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che,
in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
10 ottobre 2013.

giudizio di cassazione.

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