Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22765-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 846/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 15 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena, annullava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a N.D. e le tre cartelle di pagamento presupposte.

Riteneva la CTR – per quanto rileva in questa sede – che, poichè le tre cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state notificate solo al curatore fallimentare e non anche al contribuente fallito, la notifica doveva considerarsi omessa. Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e degli artt. 43 e 44 L. Fall.. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la mancata notifica delle cartelle di pagamento al contribuente fallito comportasse la nullità delle cartelle medesime, notificate soltanto al curatore fallimentare.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo (Cass. n. 8034 del 2017). Si è tuttavia precisato che l’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poichè l’obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l’esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell’inerzia degli organi della procedura fallimentare (Cass. n. 5384 del 2016, Cass. n. 26127 del 2019). Il fallito, pertanto, conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo (Cass. n. 5392 del 2016).

Alla stregua dei suddetti principi, la mancata notifica dell’atto impositivo al contribuente fallito non determina dunque la nullità dell’atto medesimo, ma impedisce soltanto che i suoi effetti possano prodursi in via definitiva nei confronti del fallito, al quale resta la facoltà di impugnazione a decorrere dal momento dell’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La sentenza gravata, giudicando le cartelle di pagamento nulle, per essere state notificate solo al curatore fallimentare e non anche al contribuente fallito, non si è uniformata ai principi dianzi richiamati.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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