Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 910-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

M.A.;

– ricorrente –

contro

ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO GARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 T.S. convenne dinanzi al Tribunale di Brescia la società Generali s.p.a., nella sua veste di impresa designata ai sensi dell’art. 283 cod. ass., assumendo di essere rimasto vittima di un sinistro causato da un veicolo poi allontanatosi, che aveva fatto uscire di strada il mezzo da lui condotto provocandogli lesioni personali.

2. Tanto il Tribunale (sentenza 21.1.2014 n. 135) quanto la Corte d’appello di Brescia (sentenza 23.6.2017 n. 930) rigettarono la domanda, ritenendo che non vi fu nessun coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica del sinistro, e che ciò risultava dalle sommarie informazioni raccolte dalla polizia nell’immediatezza del fatto.

La Corte d’appello aggiunge che era inutile stabilire se i testimoni intimati dall’attore (trasportati sul veicolo da lui condotto e rimasti feriti) fossero o no incapaci a deporre, perchè comunque le loro deposizioni erano inattendibili.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Stefano

T., con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la Generali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 246 c.p.c.. Sostiene che, avendo il Tribunale dichiarato incapace a deporre uno dei testimoni, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare il medesimo testimone inattendibile.

1.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, è inammissibile perchè non individua in modo chiaro il capo di decisione che intende censurare.

Il ricorrente compie una disquisizione puramente teorica sui concetti di capacità a deporre ed inattendibilità del testimone, senza indicare qual frutto intenda trarre da tale distinzione, e perchè mai il ritenere un testimone inattendibile invece che incapace, o viceversa, dovrebbe determinare un diverso esito del giudizio da lui introdotto.

1.3. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c.. Infatti, anche se tale censura per pura ipotesi venisse accolta, il risultato sarebbe pur sempre l’espunzione della testimonianza “Gilberti” dalle prove utilizzabili.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fondato la propria decisione sulle informazioni raccolte dalla polizia, nell’immediatezza del fatto, da uno dei trasportati. Sostiene che, siccome gli altri trasportati erano stati ritenuti incapaci a deporre, anche quello sentito dalla polizia si sarebbe dovuto ritenere altrettale.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti censura il giudizio la valutazione delle prove ed in particolare il giudizio di attendibilità, istituzionalmente riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede (così già Sez. 2, Sentenza n. 266 del 08/02/1962, Rv. 250416 – 01; in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 181 del 08/01/1981, Rv. 410586 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1241 del 02/04/1977, Rv. 384926 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che fu erroneo il giudizio di inattendibilità di uno dei testimoni.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile perchè censura la valutazione delle prove.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente giudicato il caso sottoposto al suo esame senza applicare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2,.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato, giacchè in mancanza di prova del coinvolgimento d’un secondo veicolo, mancava il presupposto stesso per l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 2.

5. La responsabilità aggravata.

5.1. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2018.

Al presente giudizio è dunque applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “girando pronuncia sulle spese (…) la Corte, anche d’ufficio, condanna (…) la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, e, per espressa previsione del medesimo D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

Vero è che l’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato in seguito abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58 “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi istaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4 (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) il giudizio in primo grado è iniziato il 30.3.2009, e dunque prima del 4 luglio 2009.

5.2. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte ritiene che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

In base a di tali criteri, deve ritenersi che il ricorrente nel caso di specie abbia effettivamente agito quanto meno con colpa grave.

Questi, infatti, ha proposto un ricorso per cassazione nel quale ha chiesto in sostanza a questa Corte di valutare e./- 1101)0 le prove: una censura dunque non solo inammissibile, ma per di più contrastante con un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

Deve dunque concludersi che delle due l’una: o il ricorrente (e per lui il suo difensore, del cui operato ovviamente il cliente deve rispondere nei confronti della controparte, ex art. 2049 c.c.) ignorava i suddetti principi, ed allora ha agito con colpa grave, trattandosi di ignoranza inescusabile; oppure li conosceva, ed allora ha agito addirittura con mala fede, volutamente disattendendo precetti richiesti a pena di inammissibilità.

Il ricorrente ha dunque tenuto un contegno processuale connotato quanto meno da colpa grave, e va di conseguenza condannato d’ufficio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, nel testo vigente ratione temporis, al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 2.000 attuali, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.S. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna T.S. al pagamento in favore di Generali Italia s.p.a., della somma di Euro 2.000, oltre interessi come in motivazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA