Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1638 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 18178-2012 proposto da:
PICCOLO DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3581

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 343/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 01/02/2012 R.G.N. 11426/2010.

PROC. nr . 18178/2012 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 19.1.2012-1.2.2012 (nr. 343/2012) la Corte
d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
sede ( nr. 15234/2010), che aveva respinto la domanda proposta da
DOMENICA PICCOLO per la dichiarazione della nullità del termine apposto
al contratto di lavoro subordinato stipulato con POSTE ITALIANE spa nel

D.Lgs. 368/2001;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso DOMENICA PICCOLO,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la società POSTE
ITALIANE spa con controricorso;

che le parti hanno depositato memorie;

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
-con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001,
2697 cod. civ., 6 D.Lgs. 22.7.1999 nr. 261, 115 e 116 cod.proc.civ.,
esponendo di avere allegato in entrambi i gradi di merito di essere stata
addetta ai compiti più disparati e non in via esclusiva ( come richiesto
dall’articolo 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001) a mansioni rientranti nel
servizio postale universale ( definito dal D.Igs. 261/1999,art.6); ha
censurato la sentenza per non avere dato seguito alle richieste istruttorie
articolate sul punto, peraltro in assenza della prova, a carico di POSTE
ITALIANE, del suddetto utilizzo esclusivo;
-con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nnr. 3, 4 e 5
cod.proc.civ., violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc.civ. nonché
dell’articolo 2697 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ha esposto di
avere eccepito— tanto in primo grado che nell’appello— sia l’avvenuto
superamento del limite percentuale delle assunzioni a termine di cui all’
articolo 2, comma 1 bis D.Lgs. 368/2001 che la mancata comunicazione
delle richieste di assunzione alle organizzazioni sindacali. Ha censurato la

1

periodo dal 27 gennaio al 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 2 comma lbis

PROC. nr . 18178/2012 RG

sentenza nella parte in cui assumeva la genericità della contestazione del
rispetto del limite «quantitativo previsto dal CCNL 11.7.2003» e,
comunque, l’assolvimento da parte di POSTE ITALIANE all’onere della prova
attraverso i documenti prodotti. Ha dedotto: sotto il profilo della omessa
pronunzia, che la statuizione riguardava il solo limite previsto dal CCNL e
non anche il limite di legge ( 15% dell’organico aziendale); sotto il profilo

appello contenevano precise censure. Ha censurato la mancata ammissione
dei mezzi istruttori ;
-con il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360 nr.3 e nr.5 cod.proc.civ.:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001
e dell’articolo 2697 cod.civ.; omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Il motivo ha
ad oggetto la statuizione resa dalla Corte di merito sulla prova del rispetto
del limite percentuale fissato dall’articolo 2 co.1 bis D.Lgs. 368/2001. La
ricorrente ha assunto che il documento prodotto da POSTE ITALIANE non
era idoneo alla prova perché di provenienza interna mentre sarebbe stato
necessario un documento risultante presso gli uffici pubblici nel quale
fossero enumerate le varie tipologie di contratti a termine concluse. Ha
aggiunto che la percentuale degli assunti a termine doveva essere calcolata
in riferimento ai soli dipendenti addetti al servizio universale (escludendo i
dipendenti addetti ai servizi finanziari) e computando i lavoratori in organico
non «per teste»— come calcolati da POSTE ITALIANE— ma con il criterio
del «full time equivalent»; dalla applicazione di tale criterio sarebbe
risultato il superamento del limite percentuale. Da ultimo la ricorrente ha
affermato che la documentazione prodotta da POSTE ITALIANE non
provava la avvenuta comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali
delle assunzioni ex art. 2 co.1 bis.
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che ,infatti:
– il primo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha osservato che
la allegazione dell’appellante circa lo svolgimento di mansioni diverse da
quelle di recapito, per le quali era stata assunta, era assolutamente

2

del vizio di motivazione, che tanto il ricorso introduttivo che il ricorso in

PROC. nr . 18178/2012 RG

generica perché «priva di qualsiasi riferimento concreto sul quale
interrogare i testi» sicchè correttamente nel primo grado non si era
dato corso alla attività istruttoria. La deduzione in questa sede del vizio
di violazione di norme di diritto appare inconferente rispetto a tale
statuizione: il giudice del merito non si è espresso sulla interpretazione
ed applicazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo ma,

specificità dei mezzi istruttori richiesti, con esiti censurabili in questa
sede di legittimità esclusivamente con la deduzione del vizio di
motivazione. Il motivo non supererebbe il vaglio di ammissibilità
quandanche riqualificato ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.,
poiché non evidenzia alcun elemento di fatto il cui esame sia stato
omesso o non adeguatamente compiuto dal giudice dell’appello;
– il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati
congiuntamente in quanto afferenti alla medesima statuizione, sono
infondati.

Va preliminarmente evidenziato che il vizio di omessa

pronunzia è stato denunziato

in relazione al motivo d’appello

concernente il mancato rispetto del limite percentuale ex articolo 2 co.
1 bis D.Igs. 368/2001. Il giudice dell’appello, tuttavia, ha reso
pronunzia al riguardo, precisando che il rispetto del limite percentuale,
genericamente contestato, risultava comunque «documentalmente»
provato. Orbene, il documento prodotto da POSTE ITALIANE, richiamato
nel terzo motivo di ricorso ed ivi riprodotto in copia, si riferiva al calcolo
del limite percentuale del 15% ex articolo 2 comma 1 bis D.Lgs.
368/2001 mentre non risulta altro documento riferito ad un diverso
limite percentuale previsto dal CCNL 11.7.2003.
Né era dedotto in appello, per quanto si evince dalla esposizione
dell’attuale ricorso, il superamento di un limite percentuale ulteriore e
diverso rispetto a quello fissato dall’articolo 2 comma 1 bis; tale rilievo
è confermato dalla lettura della esposizione in fatto contenuta nella
sentenza impugnata: nella indicazione delle ragioni di impugnazione
essa non fa riferimento ad un motivo di censura concernente la
violazione di percentuali indicate dal CCNL 11.7.2003 ma unicamente

3

piuttosto, ha esercitato il suo potere discrezionale di valutare la

PROC. nr . 18178/2012 RG

alla violazione della «clausola di contingentamento», che nelle
assunzioni ex art. 2 co.1 bis è il limite ( 15% dell’organico aziendale)
previsto dalla legge .
Deve dunque ritenersi meramente erroneo il richiamo in sentenza ad
un limite percentuale «previsto dal CCNL 11.7.2003», riferendosi invece
la pronunzia al motivo di appello sulla violazione della clausola di

Quanto al dedotto vizio di motivazione della medesima statuizione, si
è già detto che l’accertamento è fondato tanto sulla genericità della
contestazione del ricorrente- poi appellante— che sulla acquisizione
della prova documentale del rispetto del limite percentuale. Il ricorso—
piuttosto che denunziare l’omesso esame di un fatto o la insufficienza e
contraddittorietà del percorso motivazionale— censura la valutazione di
merito del giudice dell’appello in ordine alla idoneità alla prova del
documento prodotto da Poste Italiane. Con ciò richiede a questa Corte
un inammissibile riesame della idoneità e concludenza dei mezzi di
prova, compito estraneo alla funzione di legittimità.
La questione dei criteri di computo del personale in organico per la
verifica del rispetto del limite percentuale delle assunzioni a termine —
(dedotta in questa sede sotto il profilo della necessità di escludere
dall’organico i dipendenti addetti ai servizi finanziari nonché di
computare i dipendenti a tempo indeterminato con il criterio delle
posizioni lavorative— cd. «full time equivalent» — e non delle unità di
personale— ovvero «per teste» )— non è stata trattata nella sentenza
impugnata. Era dunque onere della ricorrente, per sfuggire al rilievo di
novità della censura, indicare in quali forme ed attraverso quali atti tale
questione era stata portata all’esame del giudice dell’appello, onere che
non è stato assolto.
Da ultimo, non è conferente ai contenuti della sentenza impugnata la
denunzia del vizio di motivazione, formulata nell’ultimo periodo del
terzo motivo, in punto di prova della avvenuta comunicazione delle
assunzioni a termine alle organizzazioni sindacali. Nella sentenza tale
questione non risulta affatto esaminata sicchè non vi è alcun

4

contingentamento.

PROC. nr . 18178/2012 RG

accertamento di fatto al quale riferire la dedotta carenza, insufficienza
o contraddittorietà del percorso motivazionale;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza
PQM
La Corte rigetta il ricorso.

C 200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali oltre spese
generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 21 settembre 2017

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA