Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24420-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3916/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del

10/11/2014, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3916/21/14, depositata il 15 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta – ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. D.D.R. avverso la pronuncia della CTP di Caltanissetta, volto ad ottenere la riforma dell’impugnata pronuncia nella parte in cui essa aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento impugnata dal contribuente per l’anno 2002 relativa a tributi vari, limitatamente a recupero di credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 utilizzato per detta annualità in compensazione dal D.D..

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente Amministrazione denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione, è infondato.

Seppur scarna, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado, contiene gli elementi sufficienti per consentire il controllo sull’iter logico giuridico della decisione, avendo la CTR ritenuto che l’Amministrazione avrebbe operato per l’anno 2002 un vero e proprio disconoscimento del credito d’imposta utilizzato in compensazione dal contribuente, ciò che avrebbe necessariamente richiesto, in sede di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la previa “comunicazione dei motivi posti a base del provvedimento del credito d’imposta”.

Sennonchè, con il secondo motivo, l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sull’eccezione, riproposta come specifico motivo d’appello, secondo cui nella fattispecie in esame non vi sarebbe stato alcun disconoscimento del credito d’imposta, bensì un mero recupero dovuto ad “errore di riporto delle compensazioni utilizzate ed esposte nel quadro RU del modello UNICO”, ove veniva indicato un credito d’imposta utilizzato pari ad Euro 5.578,00, mentre, dai versamenti effettuati, risultava invece utilizzato in compensazione l’importo di Euro 11.161,00, da ciò scaturendo, secondo l’Amministrazione, l’iscrizione a ruolo della differenza, pari ad Euro 5.583,00.

Il motivo è palesemente fondato, atteso che la sentenza impugnata omette completamente di dar conto della relativa eccezione e di avere compiuto il necessario accertamento di fatto in punto di verifica dei dati esposti dall’Amministrazione, che, ove veritieri, determinerebbero altresì la fondatezza della doglianza di cui al terzo motivo, con il quale l’Amministrazione denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 388 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5394; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19033), essendosi rilevato che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso; mentre di minore portata è la previsione della comunicazione d’irregolarità (quale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis), per l’ipotesi che emerga dal controllo di cui alle citate norme “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, finalizzata ad evitare la reiterazione dì errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, la cui omissione non è sanzionata a pena di nullità.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Sicilia (sezione staccata di Caltanissetta) che, esperito il necessario accertamento di fatto sull’eccezione non esaminata nel giudizio di appello, si atterrà al succitato principio di diritto laddove verifichi che l’iscrizione a ruolo sia derivata in parte qua da una mera operazione matematica di differenza tra i dati divergenti esposti dallo stesso contribuente come sopra indicati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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