Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1638 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso Iscritto ai n. 21893/20IS R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 403,

presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini, rappresentata e difesa

dall’avv. Ivana Carso giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Servizi e Tecnologie Innovative s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Po n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Napolitano,

rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Pagliarulo giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 350/11/15, depositata il 16 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 350/11/15 del 16/02/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha accolto l’appello di Servizi e Tecnologie Innovative s.r.l. (di seguito STI) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 02/02/13, che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di due cartelle di pagamento per IRPEG, IRAP, IVA e ritenute alla fonte relative agli anni d’imposta 2000 e 2001.

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, a seguito della notifica di un avviso di accertamento nei confronti della società contribuente veniva emessa una prima cartella di pagamento, poi oggetto di sgravio in ragione dell’annullamento del predetto avviso, regolarmente impugnato davanti alla CTP;

1.2. peraltro, a seguito dell’accoglimento parziale dell’appello davanti alla CTR e della conferma della sentenza di appello in cassazione, l’avviso di accertamento era successivamente divenuto definitivo, con conseguente nuova iscrizione a ruolo delle somme dovute ed emissione di due cartelle di pagamento: l’una per IRPEG, IRAP e IVA, l’altra per ritenute alla fonte; cartelle di pagamento impugnate davanti alla Commissione tributaria, in primo e secondo grado, ed oggi oggetto del presente giudizio;

1.3. la CTR accoglieva l’appello di STI evidenziando che le cartelle di pagamento impugnate: a) non avevano una motivazione sufficientemente chiara e determinata e dovevano, pertanto, essere annullate; b) in ogni caso, difettando di sottoscrizione ed essendo state emesse successivamente al 01/06/2008, erano altresì nulle;

2. avverso la sentenza della CTR venivano proposti due separati ricorsi: il primo, notificato da Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia), va qualificato principale ed è affidato a quattro motivi; il secondo, notificato dall’Agenzia delle entrate, va qualificato incidentale ed è affidato a tre motivi;

2.1. l’Agenzia delle entrate resisteva, altresì, con controricorso avverso il ricorso principale proposto da Equitalia e proponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi;

3. STI resisteva in giudizio depositando tre separati controricorsi avverso i ricorsi principale e incidentali proposti dalle altre parti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso principale Equitalia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’agente della riscossione in ordine al lamentato difetto di motivazione delle cartelle di pagamento;

1.1. con il secondo motivo di ricorso principale si contesta violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente condannato Equitalia al pagamento delle spese di lite;

1.2. con il terzo motivo di ricorso principale si afferma violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, del D.M. finanze 3 settembre 1999, n. 321, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento impugnate;

1.3. con il quarto motivo di ricorso principale si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.M. finanze n. 321 del 1999 e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente annullato le cartelle di pagamento impugnate per difetto di sottoscrizione;

2. con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 324 c.p.c. e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che le cartelle di pagamento non avrebbero dovuto essere motivate se non con riferimento alla sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di accertamento e che il loro annullamento violerebbe il giudicato costituito da quest’ultima sentenza, confermata dalla S.C.;

1.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità della motivazione delle cartelle di pagamento con riferimento a sanzioni, interessi e compensi di riscossione, in relazione ai quali non sarebbe mai stato proposto uno specifico motivo di ricorso;

2.2. con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, e del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il difetto di sottoscrizione delle cartelle di pagamento determinerebbe la nullità delle stesse;

3. con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riproponendo la censura già formulata con il secondo motivo di ricorso incidentale;

3.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si contesta violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, nonché violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20,24 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la responsabilità di Equitalia con riferimento alla determinazione degli interessi e dei compensi di riscossione indicati nelle cartelle di pagamento;

4. il terzo motivo di ricorso principale, nonché il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale, possono essere trattati unitariamente, involgendo la questione del difetto di motivazione delle cartelle impugnate;

4.1. i motivi sono ammissibili, riproducendo ai fini del rispetto del principio di specificità il contenuto motivazionale delle cartelle di pagamento impugnate (peraltro indicato anche dalla CTR), ed altresì fondati;

4.2. la sentenza impugnata evidenzia, in primo luogo, che le cartelle di pagamento si fondano sulla sentenza della CTR n. 34/09/09 del 09/03/2009, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate;

4.2.1. conseguentemente, l’Ufficio “aveva l’obbligo di informare, spiegare, motivare e provare, per ciascuna cartella e per tutte le somme iscritte a ruolo, l’an ed il quantum debeatur, avendo cura di citare le disposizioni di legge sulle quali fondava la pretesa fiscale, le imposte, le relative sanzioni, interessi e compensi di riscossione, onde consentire alla società contribuente un controllo su tali determinazioni ed eventualmente consentire il pieno diritto di difesa”;

4.2.2. come si evince dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento “non contengono i suddetti elementi di chiarezza e determinazione, indispensabili per poterne decretare la piena fondatezza e legittimità”, con conseguente annullamento delle stesse;

4.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, è sufficiente l’indicazione, sintetica e non analitica (Cass. n. 17756 del 07/08/2014; Cass. n. 6672 del 03/05/2012), di circostanze univoche che consentano l’individuazione dell’atto impositivo, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, sicché sono adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contengano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza (Cass. n. 25343 del 11/10/2018);

4.3.1. del resto, la previsione contenuta nel D.M. finanze n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato è richiesta l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”) va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma 1, lett. a), che ha modificato il D.P.R. n. 602, cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che le cartelle di pagamento contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa” (Cass. n. 1111 del 18/01/2018; Cass. n. 11466 del 25/05/2011).

4.4. nel caso di specie, è pacifico che le cartelle di pagamento siano state motivate facendo riferimento alla sentenza della CTR n. 34/09/09 che, in quanto conosciuta dalla società contribuente, costituisce motivazione sufficiente a rendere la stessa consapevole della pretesa impositiva, nel pieno rispetto dei principi di diritto sopra riportati;

4.4.1. del resto, l’elencazione specifica dei tributi richiesti con le cartelle di pagamento non pone problemi in relazione alla duplicazione dell’atto esattivo, potendo il contribuente agevolmente verificare se detti tributi trovino fondamento nella menzionata sentenza della CTR e nell’avviso di accertamento con la stessa confermato;

4.5. quanto alle sanzioni, agli interessi e ai compensi di riscossione, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, STI non ha mai fatto questione, in primo grado, della mancata menzione dei criteri di determinazione degli stessi, sicché la CTR è all’evidenza andata ultra petita partium nel fare riferimento a tali voci di credito ai fini della declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento;

5. il quarto motivo di ricorso principale e il terzo motivo di ricorso incidentale, che possono essere unitariamente trattati involgendo la medesima questione, sono fondati;

5.1. secondo il pacifico orientamento di questa Corte, “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 31605 del 04/12/2019; Cass. n. 25773 del 05/12/2014; si vedano, altresì, Cass. n. 19405 del 08/07/2021; Cass. n. 27561 del 30/10/2018);

5.2. altra cosa è l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, vizio per il quale è prevista, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate successivamente al 01/06/2008, la nullità dell’atto esattivo (Cass. n. 12687 del 13/05/2019; si vedano, altresì, Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. S.U. n. 11722 del 14/05/2010);

5.3. nel caso di specie, la CTR statuisce esclusivamente in ordine al vizio di sottoscrizione della cartella di pagamento e non anche all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, in conformità con quanto affermato da STI, che ritiene (erroneamente) la necessità della sottoscrizione del responsabile del procedimento dalla previsione della sua necessaria indicazione nel contesto della cartella;

6. l’accoglimento dei superiori motivi implica l’assorbimento del primo e del secondo motivo di ricorso principale proposto da Equitalia, nonché del ricorso m:h:1mb condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate;

7. in conclusione va accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da decidere, va decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi di STI;

7.1. tenuto conto del panorama giurisprudenziale un tempo non sempre univoco, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito del presente giudizio; STI va, invece, condannata al pagamento, in favore di entrambi i ricorrenti, delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 477.867,77; vanno, invece, compensate le spese di lite tra Equitalia ed Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale di Equitalia Sud s.p.a., nonché il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale di Equitalia Sud s.p.a. e il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi di Servizi e Tecnologie Innovative s.r.l.; condanna quest’ultima al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a, e in Euro 7.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, nei confronti dell’Agenzia delle entrate; compensa tra Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle entrate le spese le spese del presente giudizio di legittimità e tra tutte le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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