Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16379 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M., N.G., NA.GI., N.
M., N.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI
FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
DI GIOVANNI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;
– ricorrenti –
contro
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato
SFORZA PARIDE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO GALLESE,
giusta procura a margine dell’atto di citazione;
– resistente –
avverso la sentenza (parziale) n. 135/2010 del TRIBUNALE di AVEZZANO
del 26.2.2010, depositata il 10/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
G., L., Gi., N.M. e M. F. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano, in data 26 febbraio/17 marzo 2010, si è dichiarato competente a conoscere la controversia intentata da F.G. nei loro confronti, rigettando l’eccezione di incompetenza del tribunale ordinario, per essere competente la sezione specializzata agraria, avanzata dai convenuti. F.G. ha depositato memoria. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Preliminare e assorbente è il rilievo dell’inammissibilità del ricorso.
Valga al riguardo considerare che, a norma dell’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.
Nella fattispecie, come risulta dall’annotazione apposta sul fascicolo d’ufficio (foll. 23 e 25, sul retro), la sentenza non definitiva che ha rigettato l’eccezione di incompetenza è stata comunicata al F. il 17 marzo 2010. Il ricorso per regolamento è stato invece consegnato per la notifica il 19 aprile successivo, laddove il termine di trenta giorni scadeva il venerdì 16.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011