Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16379 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9648/2006 proposto da:
I.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIETRO OTTOBONI 12, presso io studio dell’avvocato NUNZIATA
SALVATORE, che lo rappresenta e difende con delega a margine
dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V LA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 563/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima
Sezione Civile, emessa il 29/10/2004; depositata il 07/02/2005;
R.G.N. 4754/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 7 febbraio 2005 ha respinto il- gravame proposto da I.C. avverso la decisine del Tribunale di quella città del 25 ottobre 2001, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento dei danni, dispiegata nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero di Giustizia), in conseguenza di errato pagamento di un mandato, effettuato da un dipendente del Ministero stesso.
Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione lo I., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero di Giustizia.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale, in quanto, come afferma lo stesso ricorrente, essa è stata rilasciata a margine dell’atto introduttivo del giudizio di 1^ grado (Cass. n. 7181/03) e rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata (Cass. n. 18353/04).
Alla inammissibilità del ricorso segue la soccombenza nelle spese, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010