Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16379 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 10/06/2021), n.16379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35994/2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3981/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2018 R.G.N. 3370/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 3295/2010 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto tra le parti, la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra C.M. e Poste Italiane s.p.a. e condannato la società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora nei limiti del triennio dalla definitiva cessazione del rapporto;

2. la Corte di cassazione, adita da entrambe le parti, respinto il ricorso di Poste Italiane s.p.a. incentrato sulla legittimità del termine, in accoglimento del ricorso del lavoratore avente ad oggetto la limitazione del danno risarcibile alle retribuzioni maturate nel triennio dalla definitiva cessazione del rapporto, ha cassato la decisione demandando al giudice del rinvio di rideterminare il risarcimento del danno alla luce dello ius superveniens rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

3. la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, confermata la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato con decorrenza dal 1 febbraio al 30 aprile 2002 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2002, tutt’ora in atto, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore di C.M. della indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di pubblicazioni della sentenza della Corte d’appello n. 3295/2010 del 17 settembre 2010, facendo obbligo allo stesso, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., di restituire per differenza quanto ricevuto da Poste Italiane s.p.a. in esecuzione dell’impugnata sentenza, al lordo delle ritenute fiscali, con gli interessi dalla data del pagamento al saldo;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.M., sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. con il primo motivo di ricorso C.M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729,2702 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione con la quale aveva contestato che controparte avesse offerto la prova di avere versato all’Erario la ritenuta fiscale richiesta indietro; deduce violazione della regola dell’onere probatorio e delle disposizioni in tema di prova presuntiva; in questa prospettiva nega possa essere attribuita valenza probatoria circa l’avvenuto adempimento fiscale alla busta paga prodotta in atti da Poste Italiane in quanto documento redatto dalla parte il quale, ai sensi dell’art. 2702 c.c., poteva solo fare prova della provenienza della stessa dalla società datrice di lavoro; in ogni caso, da tale documento poteva al più evincersi che al lavoratore era stata corrisposta la somma netta di Euro 43.687,14;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., censura la sentenza impugnata per avere condannato il lavoratore alla restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali e quindi anche in relazione ad importi (corrispondenti alle somme dovute al Fisco) materialmente non erogate al lavoratore, in violazione quindi del disposto dell’art. 2033 c.c., in tema di indebito oggettivo, che consente la sola restituzione delle somme direttamente pagate e non dovute;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d bis, censurando la sentenza impugnata in quanto l’obbligo di restituzione al lordo delle ritenute fiscali era stato argomentato, tra l’altro, con riferimento inconferente alla previsione dell’art. 10 TUIR il quale lungi da rendere legittima la condanna alla restituzione di somme mai direttamente corrisposte al lavoratore, si limitava ad autorizzare quest’ultimo a portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione;

4. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto “ex tune, dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (Cass. n. 13530/2019, n. 8614/2019, n. 19735/2018, n. 1464/2012);

5. quanto ora osservato assorbe la necessità di esame della specifica questione, oggetto del primo motivo di ricorso, incentrato sulla prova dell’avvenuto versamento all’Erario delle somme pretese da Poste Italiane nel formulare richiesta di restituzione, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, delle somme versate al lavoratore sulla base della sentenza cassata;

6. a tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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