Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16378 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinta – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27066/2014 R.G. proposto da

L.S., C.F. (OMISSIS), res. in Catania, Via

Immacolata n. 57 Sc.P, rapp.to e difeso, giusta procura a margine

del ricorso, dagli avv.ti Antonino Recca e Giovanna Fiandacaro del

Foro di Catania, elett. dom.to presso lo studio dell’avv. Sergio

Tropea in Roma, Via Casetta Mattei n. 239

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 305/18/2013, depositata il 24 ottobre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR della Sicilia, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 326/09/2006 della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso di L.S. avverso la cartella di pagamento N. (OMISSIS), notificata dalla SERIT Sicilia il 30.10.2006 per il pagamento dell’IVA dovuta dal ricorrente in relazione agli anni d’imposta 1990 e 1991, il cui pagamento era rimasto sospeso in seguito al sisma del 1990.

Per quanto di residuo interesse in questa fase, la CTR, dopo aver ripercorso la vicenda delle sospensioni e proroghe degli adempimenti fiscali disposte a seguito del menzionato sisma siciliano, ha ritenuto che ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, le imposte sospese dovute e non versate entro il 15.12.2002 dovessero essere riscosse mediante iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata dovuta in base all’ultima rateazione, che nella specie andava individuata nel 31.12.2008 (in virtù della facoltà di definizione stragiudiziale derivante dall’art. 3quater D.L. n. 300 del 2006, prorogata dal D.L. n. 248 del 2007); e che, essendo tale disciplina autonoma rispetto a quella generale prevista nella L. n. 156 del 2005, la notifica della cartella doveva ritenersi tempestiva rispetto a tali scadenze.

Avverso detta pronuncia il Licciardello ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di censura.

L’Agenzia si è costituita notificando controricorso, nel quale conclude per la reiezione del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5bis, che dovrebbe essere interpretato, anche alla luce di riportata giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il nuovo termine decadenziale previsto nella L. n. 388 del 2000, art. 138, sarebbe da riferire esclusivamente alle ipotesi di omesso rispetto delle scadenze stabilite per i versamenti rateizzati per la regolarizzazione concessa ai sensi del comma 1, della stessa norma, restando ferme le decadenze stabilite in via generale dalla norma disapplicata dalla CTR Sicilia.

L’Agenzia delle Entrate controricorrente evidenzia, a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, che la possibilità della regolarizzazione mediante rateazione era concessa a tutti i debitori di tributi sospesi “per il sisma, prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsiasi istanza…”, sicchè la dilazione sarebbe riferibile a, ed opererebbe per, qualsiasi debito dilazionato dalla normativa speciale, anche senza la formale presentazione di istanze.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte ha già affermato, con le pronunce puntualmente invocate dal Licciardello (Cass. 17.01.2014 n. 956 e Cass. sez.VI-V ord. 27.03.2014 n. 7274) che “il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Tale orientamento, al quale si uniformava anche Cass. sez.VI-V ord. 14.07.2014 n. 16074, è stato recentemente ribadito e confermato, in esatti termini, da Cass. sez.V ord. 13.12.2019 n. 33116, nella quale si è fermamente ribadito che l’operatività del termine decadenziale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, è strettamente legata all’inadempimento dei versamenti operati in fase di regolarizzazione mediante rateazione dei debiti tributari rinviati o sospesi a causa del sisma.

Orbene, tale affermazione risponde implicitamente anche alla tesi dell’Agenzia secondo la quale la possibilità di rateazione prescinderebbe totalmente dalla formalità della presentazione di domande (che effettivamente il Licciardello non ha mai presentato), poichè la norma è tassativa nel riconoscere la dilazionabilità del debito soltanto a coloro che, avendone i presupposti oggettivi e soggettivi, abbiano effettuato versamenti, parziali o totali, entro il 15.12.2002, trai quali è altrettanto incontroverso non essere incluso l’odierno ricorrente.

Il ricorso deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poichè tuttavia, ai fini della decisione nel merito, è necessario verificare la tempestività dell’esercizio, da parte dell’Agenzia, della facoltà di esigere il tributo alla stregua del disposto della L. n. 156 del 2005, comma 5bis (cfr. Cass. sez.V 13.12.2017 n. 29845), il giudizio deve essere rimesso innanzi alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e per la statuizione sulle spese anche della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la statuizione sulle spese di lite anche della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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