Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16378 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4410/2006 proposto da:

D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANGELETTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIRAS Stefano

con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

USL/(OMISSIS) CAGLIARI GESTIONE LIQUIDATORE in persona del

Commissario

Liquidatore Dott. G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 85, presso lo studio dell’avvocato AJELLO SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SESTU Paolo con delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 5/11/2004; depositata il 20/12/2004; R.G.N. 572/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato PAOLO SESTU;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 20 dicembre 2004 ha respinto il gravame proposto da D.R. avverso la decisine del Tribunale di quella città del 19 giugno 2003, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dispiegata nei confronti della Gestione liquidatoria USL n. (OMISSIS) di Cagliari, in conseguenza di errata diagnosi, cui era seguita la interruzione volontaria di gravidanza, da parte del Dr. M. nel reparto di ostetricia e ginecologia della USL e che aveva comportato la eliminazione del feto del tutto normale e non già anencefalo.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione la D., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria ex USL n. (OMISSIS) di Cagliari.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Osserva il Collegio che la questione centrale del ricorso verte sulla motivazione del giudice dell’appello che ha disconosciuto ogni nesso causale tra l’asserita responsabilità dei medici nella diagnosi ecografia di anencefalia del feto, rivelatasi errata a seguito di un esame effettuato venti giorni dopo la interruzione di gravidanza, cui la donna si sottopose a seguito di quella diagnosi.

La problematica è contenuta nel primo motivo, prospettato sotto il profilo di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Ritiene la Corte che la censura non meriti accoglimento.

Di vero, anche se con sintetica motivazione il giudice dell’appello ha rilevato che “gli elementi di colpa che emergevano nel primo grado del giudizio non potevano che condurre ai risultati cui è giunto il GOA presso il Tribunale di Cagliari, giacchè, avuto riguardo all’esito della CTU, deve ritenersi che le condizioni del feto non fossero tali da consentire ai medici dell’istituto di Anatomia Patologica la formulazione di un giudizio tranquillante che sarebbe potuto intervenire solo a seguito di un riscontro diagnostico”.

Lo stesso giudice, poi, ha evidenziato che “di nessuna incidenza è inoltre l’esame del liquido amniotico riportato nell’atto di citazione verosimilmente sul presupposto che avesse un qualche riferimento con la diagnosi formulata, mentre pare evidente che quell’esame non aveva pertinenza alcuna con la diagnosi di anencefalia fetale ricavabile dalle ecografie”.

A fronte di tale argomentare la ricorrente insiste sulla asserita responsabilità dei medici ecografisti, trascurando di porre in rilievo che il giudice dell’appello ha pure valutato, ritenendolo non pertinente, l’esame del liquido anni etico, che deponeva in senso contrario alla diagnosi degli ecografisti, tenuto conto che, come si ricava dal ricorso, la D. non attese per un corretto responso della cultura cromosomica i tempi tecnici necessari che la letteratura medica indica in quattro settimane, tanto è che l’esame del liquido fu effettuato il (OMISSIS), mentre l’intervento di interruzione della gravidanza è avvenuto il (OMISSIS).

In questa senso corretta risulta la valutazione fatta dal giudice dell’appello allorchè, tra l’altro, ha affermato la non pertinenza alcuna dell’esame del liquido amniotico.

2. – Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, una volta ritenuto corretto il giudizio sulla condotta non colposa dei due medici che diagnosticarono tramite le ecografie da essi eseguite la presenza della anencefalia.

Infatti, una volta diagnosticata tale deformazione i medici non potevano non informare la donna di tale situazione, comportandosi in modo corretto dal punto di vista deontologico e giuridico, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 2354/10).

In conclusione, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per la peculiarità della vicenda per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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