Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16378 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 04/08/2016), n.16378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12286-2015 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PIETRO BORELLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI EUGENIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M.R., P.A., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 413/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 03/03/2015, depositata i124/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

necessaria ai soli fini della prova (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015, Rv. 633805);

– la Corte di Appello avrebbe dovuto, perciò, prendere in esame e statuire in ordine alla eccezione di usucapione, mentre erroneamente ha omesso di pronunziarsi su di essa;

– non ricorrono le condizioni di legge per decidere la causa nel merito;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità”;

Considerato che:

– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte controricorrrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rimette la causa alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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