Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16378 del 04/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 30/01/2017, dep.04/07/2017),  n. 16378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3441-2014 proposto da:

M.U. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DELLA VALLE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UMBRA ZOO MANGIMI S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

UMBRA ZOO MANGIMI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MARCONI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DELLA

VALLE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3988/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/08/2013 r.g.n. 5205/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto ricorso principale,

inammissibilità e in subordine rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ROBERTO DELLA VALLE;

udito l’Avvocato ENRICO MARCONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma del 9.2.2005 M.U., già agente di commercio della società UMBRA ZOO MANGIMI srl, agiva nei confronti della società mandante per il pagamento delle provvigioni maturate, della indennità di incasso, della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità ex art. 1751 c.c..

La società chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’agente alla restituzione di provvigioni riscosse nonchè al pagamento dello star del credere relativo a forniture insolute (effettuate al cliente FLONA FARM spa nel periodo dal novembre 1994 all’agosto 1995).

Il giudice del lavoro accoglieva parzialmente la domanda dell’agente; rigettava la domanda riconvenzionale.

Con sentenza del 23.4 – 5.8.2013 (nr. 3988/2013) la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello della società, confermava la sentenza di primo grado limitatamente ai capi relativi al pagamento delle provvigioni e della indennità sostitutiva del preavviso; condannava l’appellante al pagamento della indennità suppletiva di clientela.

La Corte territoriale rilevava che, come risultava dagli atti, il mandato di agenzia era stato conferito al M. con scrittura privata dell’1.4.1994, che prevedeva una regolamentazione transitoria (con un minimo provvigionale fino al 30 settembre dello stesso anno).

La società aveva dedotto che il rapporto era stato rinegoziato con il contratto di Agenzia generale del 24 ottobre 1994 e con separato accordo in pari data relativo alle provvigioni ed alle zone di assegnazione; il contratto di Agenzia generale era andato smarrito nell’anno 2003, come da denunzia ai Carabinieri del 26 agosto 2003.

Erroneamente il giudice del primo grado non aveva ammesso la prova per testi del contenuto del contratto, come previsto dall’art. 2724 c.c., n. 3.

Tanto premesso, la necessità della suddetta prova per testi era superata dal fatto che la società nel grado di appello (alla udienza del 9 marzo 2009) aveva prodotto una copia del contratto di agenzia generale del 24.10.1994, che era stata estratta dal fascicolo di parte del giudizio promosso dal difensore del M. nei confronti del proprio cliente (nel quale la società era intervenuta con atto del 18.2.2009).

La produzione del documento era ammissibile, atteso che si trattava di documento già indicato nelle deduzioni difensive che non poteva essere prodotto in epoca anteriore.

Il documento, benchè sottoscritto soltanto dal legale rappresentante della società, aveva valenza di prova poichè si trattava della copia consegnata al M. e prodotta in causa dal suo difensore.

La disciplina stabilita nel contratto di agenzia generale rilevava ai fini del diritto dell’agente al compenso per la attività di riscossione e quanto alla domanda riconvenzionale dello star del credere.

Nel contratto si prevedeva la facoltà di riscossione dell’agente con espressa previsione di un compenso percentuale sugli incassi (0,20% per i mangimi composti; 0,10 % per i mangimi semplici).

Doveva essere pertanto riformata la sentenza di primo grado, fondata sul presupposto della omessa previsione di un compenso per la attività di riscossione, con conseguente rigetto della domanda.

Andava invece respinto il secondo motivo di appello, con il quale la società assumeva che era stato il M. a recedere dal rapporto di agenzia con lettera del 15.4.2004.

La suddetta comunicazione non esprimeva una chiara ed inequivoca volontà di recesso dall’agente, che non poteva essere desunta, contrariamente a quanto asserito dalla società, dalla mera richiesta della indennità di cui all’art. 1751 c.c..

La richiesta rispondeva all’interesse dell’agente a non incorrere in decadenze rispetto ai crediti maturati per il pregresso rapporto, stante il recente rinnovo del contratto. Era assente una espressa dichiarazione della volontà di risolvere il rapporto di agenzia ed anzi l’agente, a fronte della risposta della società del 20.10.2014, nella quale si interpretava l’atto come recesso, replicava tempestivamente (lettera del 22.12.2004), contestando la propria volontà di recesso e dichiarando che la richiesta si riferiva al riconoscimento dei meriti conseguiti nel pregresso rapporto di agenzia.

A fronte di tali rilievi non erano significative le altre circostanze di fatto addotte dalla società, quali il pensionamento dell’agente e lo svolgimento di attività per altra società.

Infondato era altresì il motivo di appello avverso la statuizione di condanna al pagamento delle provvigioni, adeguatamente fondata sulla consulenza tecnica assunta nel primo grado (rispetto alla quale le parti non avevano fatto pervenire al consulente note critiche nel termine assegnato) e sostanzialmente in linea con la consulenza svolta in appello.

Andava inoltre confermato il rigetto della domanda dello star del credere, seppur fondato nel primo grado sulla mancanza di una pattuizione scritta.

Il contratto di Agenzia generale del 24.10.1994 in effetti conteneva la relativa pattuizione, sulla base della quale la società aveva chiesto la garanzia per le forniture al cliente FLONA FARM spa; tuttavia per il credito la società si era insinuata al passivo del fallimento della società sicchè la definitiva perdita economica non era certa.

Fondato era il motivo di gravame avverso la condanna della società al pagamento della indennità ex art. 1751 c.c..

Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto sulla base delle statistiche del venduto redatte dalla società- attestanti un notevole incremento del fatturato- e dell’andamento delle provvigioni.

Tale accertamento non teneva conto degli insoluti dedotti dalla società e neppure delle testimonianze raccolte (testi B. ed A.) che evidenziavano che vi era stata una attività promozionale determinante del consulente A.G. sicchè non vi era prova della ascrivibilità dello sviluppo degli affari alla attività dell’agente.

Doveva essere riconosciuta invece la indennità suppletiva di clientela, come quantificata dal CTU.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso UGO M., affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la società UMBRA ZOO MANGIMI srl, che ha proposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.

Il M. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione dell’art. 1474 c.c., dell’art. 6, comma 3 A.E.C. 16.11.1988 come modificato dall’A.E.C. 30.10.1992, dell’art. 6 A.E.C. 20.3.2002, degli artt. 416 e 437 c.p.c..

La censura ha ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda di pagamento della indennità di incasso.

Il ricorrente ha dedotto che la statuizione era fondata sulla acquisizione nel corso del giudizio di appello del contratto di agenzia generale del 24.10.1994.

Ha lamentato che la Corte di merito aveva ritenuto ammissibile la produzione tardiva del documento sulla base delle sole allegazioni di controparte, la quale aveva asserito che il contratto le era stato sottratto in occasione di un incontro avvenuto tra le parti di causa nel primo semestre del 2003 laddove di tale evento non era stata offerta alcuna prova.

Ha aggiunto che anche le modalità di reperimento del contratto prodotto erano sfornite di prova giacchè il giudice dell’appello aveva dato credito al fatto che il documento fosse stato estratto in copia dalla produzione relativa al giudizio proposto dal precedente difensore del M. (avv. Bianchi) nei confronti del cliente per il pagamento dei compensi professionali, giudizio nel quale la società mandante era intervenuta.

Nel fascicolo prodotto dal difensore per il pagamento dei compensi professionali non vi era indicazione del contratto di agenzia generale; l’allegato num. 5 era indicato come “fascicolo di parte del processo”.

Doveva dunque supporsi che il documento fosse già in possesso della società e fosse stato tardivamente prodotto con motivazioni pretestuose.

Il documento in ogni caso non era utilizzabile, in quanto l’intervento della società nel giudizio tra il difensore ed il M. era stato dichiarato inammissibile dall’organo giudicante per difetto di interesse, restando così travolte le relative acquisizioni documentali.

Il motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente contesta la verità dei fatti storici posti a dalla Corte di merito a sostegno della affermata ammissibilità della produzione nel grado di appello (udienza del 9.3.2009) del contratto di Agenzia generale del 24.10.1994.

La decisione è sorretta dalla affermata impossibilità incolpevole per la società di produrre il documento in epoca precedente, in quanto smarrito, come da denunzia ai Carabinieri del 26 agosto 2003, per causa non imputabile alla stessa società ed acquisito soltanto in esito all’intervento spiegato dalla società in data 18.2.2009 nella causa vertente tra l’avv. Bianchi ed il M..

L’accertamento di un fatto storico avvenuto al di fuori del processo rientra nella discrezionalità del giudice del merito; il potere di questa Corte di accertare in via diretta il “fatto processuale”, come indicato dalle Sezioni Unite negli arresti nr. 8077 ed 8088 del 22 maggio 2012, riguarda l’accertamento del modo in cui il processo si è svolto e non anche i fatti storici che, pur rilevando come presupposto di atti processuali (nella specie la ammissione dei documenti), richiedono valutazioni discrezionali su vicende estranee al processo (nella specie, la perdita incolpevole del documento e le circostanze del suo successivo rinvenimento).

Le censure dunque avrebbero dovuto essere dedotte sub specie di vizio di motivazione allegando, nei sensi richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, un fatto storico non esaminato dalla Corte di merito e decisivo, nel rigoroso rispetto degli oneri di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

La censura è invece articolata in termini di mera contrapposizione alle valutazioni del giudice del merito circa la perdita incolpevole del documento ed il momento del suo ritrovamento del diverso convincimento della parte circa lo svolgimento dei fatti.

Resta da aggiungere che la circostanza della intervenuta dichiarazione del difetto di interesse della società all’intervento nel giudizio nell’ambito quale il documento veniva acquisito è priva di rilievo, in quanto l’intervento della società mandante nel giudizio tra il difensore ed il cliente M. rileva in causa non come atto processuale ma al solo fine di provare il dato storico del momento di rinvenimento del contratto di Agenzia Generale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 1742 c.c., nonchè -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente ha richiamato la previsione dell’art. 1742 c.c.,. comma 2, relativa alla forma scritta ad probationem del contratto di agenzia.

Ha esposto che il contratto di agenzia prodotto dalla società nel grado di appello non era da lui sottoscritto nè vi era stata data esecuzione quanto alla misura del compenso per la attività di incasso.

Neppure era stata provata la perdita incolpevole del documento, non emergendo tale prova dalle dichiarazioni del teste A., richiamate dalla Corte di merito e neppure da quelle del teste B. (giacchè dai capitoli sub numeri 3 e 4 della memoria difensiva della società non risultava la presenza del B. all’incontro tra il M. e l’amministratore della società in esito al quale il documento sarebbe stato smarrito).

Il motivo è inammissibile.

Va ribadito che le circostanze della perdita del documento contrattuale costituiscono accertamento di fatto sindacabile in questa sede unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il ricorrente non ha articolato la censura nel rispetto delle previsioni dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè non ha individuato nè un preciso fatto storico non esaminato in sentenza nè i modi ed i tempi della sua deduzione al giudice dell’appello nè le ragioni della sua decisività.

Ha piuttosto richiesto a questa Corte un non – consentito nuovo esame degli elementi istruttori evidenziando pretese contraddizioni ed incongruenze logiche che investono non già la sentenza ma direttamente le fonti di prova.

La censura del difetto di sottoscrizione del contratto di agenzia generale del 24.10.1994 è stata più compiutamente articolata con il terzo motivo, cui si rinvia.

3. Con il terzo motivo il ricorrente principale ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, – mancanza di prova della esecuzione del contratto di agenzia generale, sottoscritto soltanto dalla mandante nonchè violazione degli artt. 1326 e 1327 c.c..

Ha dedotto che in mancanza della apposizione della propria sottoscrizione al contratto di agenzia generale del 24.10.1994 la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto fosse stato concluso con la esecuzione della prestazione. Ha lamentato che tale indagine era stata del tutto omessa e che in mancanza della prova della esecuzione il contratto non sottoscritto non poteva avere effetto tra le parti.

Il giudice dell’appello aveva individuato un elemento di prova della avvenuta sottoscrizione del contratto di agenzia generale nella presenza tra i documenti prodotti nel primo grado del contratto concluso in pari data per la disciplina delle provvigioni e delle zone di assegnazione, che la Corte territoriale individuava come collegato a quello non sottoscritto; tale rilievo non poteva superare la mancanza della sottoscrizione dell’agente, alla quale era equivalente soltanto la spontanea esecuzione del contratto.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte (Cassazione civile, sez. 1^, 24/03/2016, n. 5919; sez. 2^, 21/08/2012, n. 14584; sez. 2^, n. 3088 del 13/02/2007; sez. 3^ n. 23966 del 23/12/2004; sez. 1^ 18/07/ 1997, n. 6629; sez. 1^ Cass. 4/05/1995, n. 4856) – nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta – ad substantiam ovvero ad probationem – non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi (ed anche cronologicamente distinti), qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.

Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha ravvisato una prova della conclusione del contratto di agenzia generale del 24.10.1994 nella scrittura in pari data sottoscritta dal M. e prodotta in causa, nella quale si faceva riferimento ad un contratto di Agenzia generale sottoscritto nel medesimo giorno.

La statuizione è dunque conforme al principio di diritto qui ribadito.

L’accertamento compiuto dal giudice del merito circa il collegamento tra la scrittura del 24.10.1994 prodotta dall’agente e il contratto di agenzia generale prodotto dalla società (in quanto reperito tra gli atti del difensore dell’agente relativi alla vicenda di causa) è invece un accertamento di fatto censurabile in questa sede nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sotto questo profilo la censura articolata è inammissibile, perchè non indica un elemento di fatto, controverso e di rilievo decisivo, non esaminato dal giudice del merito.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunziata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 1751 c.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La censura afferisce al rigetto della domanda di pagamento della indennità ex art. 1751 c.c..

Il M. ha lamentato che la Corte di merito aveva privilegiato le deposizioni dei testi introdotti da controparte, non disinteressati in quanto legati alla società da rapporti di collaborazione.

Ha dedotto che l’incremento degli affari procurato dall’agente nella zona assegnatagli trovava conferma nella CTU del primo grado e nelle allegazioni del ricorso introduttivo sulla statistica del venduto, sul punto non contestate.

La equità del riconoscimento del compenso sussisteva anche nell’ipotesi in cui parte dei clienti fossero stati effettivamente procurati da soggetti diversi dall’agente, dovendosi tenere conto della media mensile di vendita all’inizio (279 q.li) ed alla fine del rapporto (3.179 q.li), con un incremento rilevante anche a voler sottrarre i quantitativi (2.000 ql mensili) che il teste A. aveva indicato come da lui procurati.

La Corte, inoltre, non aveva tenuto conto della durata decennale del rapporto e della circostanza che l’intervento di soggetti terzi -oltre che privo di prova- era comunque irrilevante in quanto egli, come agente monomandatario, aveva diritto alle provvigioni su tutti gli affari relativi alla zona assegnatagli, ex art. 1748 c.c., comma 2.

Non giustificavano il rigetto della domanda gli insoluti, allegati dalla società mandante ma non dimostrati e, comunque, costituenti parte trascurabile del complessivo volume di affari.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito – con accertamento di fatto censurabile in questa sede ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – ha ritenuto assenti nella fattispecie di causa il presupposto dell’ incremento dei clienti o degli affari con vantaggio sostanziale del preponente, in ragione dell’importo degli insoluti, pari ad Euro 427.948,51, e del fatto che il M. aveva acquisito quattro – cinque clienti mentre gli altri erano stati acquisiti da agenti da lui coordinati e soprattutto dal consulente A..

Il ricorrente ha contestato gli indicati accertamenti evidenziando l’elevato importo delle provvigioni maturate, risultante dalla ctu del primo grado e la importante statistica del venduto, allegata nel ricorso di primo grado e documentata in causa.

Trattasi tuttavia di fatti espressamente esaminati in sentenza e ritenuti non decisivi rispetto agli altri (insoluti ed attività promozionale di terzi) valorizzati dal giudice dell’appello.

La censura dunque non denunzia un vizio di legittimità, nei termini indicati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ma, piuttosto, contesta il giudizio di merito circa la rilevanza dei mezzi istruttori a dimostrare i fatti in discussione (nella specie: incremento dei clienti o degli affari per opera della attività dell’agente/attualità del vantaggio della preponente).

L’omesso esame da parte del giudice dell’ appello della entità delle provvigioni perse dall’agente non costituisce,invece, un fatto decisivo in quanto il presupposto della equità del riconoscimento della indennità è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello dell’avvenuto incremento del fatturato e dei clienti (in termini: Cass. sez. lav. 16.5.2012 nr. 7644).

Le censure articolate sotto il profilo della violazione dell’art. 1751 c.c., appaiono invece inammissibili ex art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto il motivo non indica le statuizioni della sentenza affette dal vizio di erronea interpretazione della norma nè le ragioni della violazione.

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società UMBRA ZOOO MANGIMI srl ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Il motivo ha ad oggetto la statuizione di condanna della mandante al pagamento delle provvigioni.

La società ha dedotto che il giudice dell’appello non aveva letto nella sua completezza la consulenza del primo grado, la comunicazione trasmessa al ctu in data 7.12.2006 e le deduzioni difensive, nelle quali si allegava che tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003 erano state effettuate le verifiche circa i conguagli dovuti all’agente rispetto al minimo garantito, dalle quali era risultato un credito dell’agente per complessivi Euro 31.000; per tale importo il M. aveva emesso tre fatture di pari ammontare, regolarmente saldate.

Inoltre la Corte territoriale non aveva applicato correttamente il principio dell’onere della prova, che imponeva all’agente di provare le diverse aliquote applicabili per determinare le provvigioni sui prodotti venduti, come indicate nel contratto del 24.10.1994 (alla lettera B) nonchè di provare con atto scritto l’aliquota provvigionale da applicare ai prodotti non indicati in listino, come previsto nello stesso contratto del 24.10.1994 (alla lettera D).

La censura proposta sotto il profilo della violazione delle norme di diritto è inammissibile.

La violazione della regola dell’art. 2697 c.c., viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provato documentalmente il credito dell’agente per provvigioni sicchè non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

La violazione dell’ articolo 116 cpc è poi deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero se il giudice valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., ad esempio valutando secondo prudente apprezzamento una prova legale o attribuendo valore di prova legale ad un elemento di prova liberamente valutabile.

Nella fattispecie di causa le censure investono esclusivamente il modo di esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di apprezzamento della prova, censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Sul punto il motivo è infondato.

La società ricorrente si duole dell’omesso esame di numero tre fatture prodotte dallo stesso agente nel primo grado e di una lettera del signor A.G. trasmessa al ctu del primo grado, come documenti che dimostrerebbe che il saldo delle provvigioni maturate al 31.12.2002 era stato definito consensualmente e poi corrisposto all’agente con il pagamento delle suddette fatture.

La censura è all’evidenza priva di decisività; come già evidenziato dal ctu del primo grado, non era dimostrata in causa la sostituzione delle fatture precedentemente emesse dall’agente con le tre suddette fatture nè era rituale la trasmissione del documento dell’ A. direttamente al ctu.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente incidentale ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 9 AEC AGENTI COMMERCIO SETTORE INDUSTRIA.

La censura è relativa alla condanna della preponente al pagamento della indennità di preavviso, in ragione dell’ accertato suo recesso dal rapporto di agenzia.

La società ha dedotto l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal teste B. (il quale riferiva che più volte il M. gli aveva detto al telefono di voler interrompere il rapporto); ha assunto che la deposizione del B. aveva rilievo decisivo in ragione del contenuto della comunicazione dell’agente del 15.10.2004, nella quale questi affermava di avere dichiarato le proprie intenzioni al B..

La società mandante nella sua missiva si era limitata a rinunziare al preavviso ed anzi aveva escluso la propria volontà di recedere.

L’agente, ove non avesse inteso scogliere il contratto, avrebbe continuato, ricevuta la predetta missiva, a prestare la sua attività.

Il motivo investe la ricostruzione del fatto storico – la volontà delle parti – effettuata in sentenza sicchè la censura formulata sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile, per le ragioni già evidenziate nell’esame del precedente motivo.

Del pari inconferente è la censura di violazione dell’art. 9 dell’Accordo Economico Collettivo, non essendo dedotto alcun vizio di interpretazione o di non corretta applicazione della norma contrattuale.

Il motivo non presenta invece i requisiti di ammissibilità richiesti ai fini di una sua riqualificazione ai termini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè la società non allega un fatto storico non esaminato in sentenza e decissivo ma piuttosto si duole dell’omesso esame di elementi istruttori relativi alla volontà dell’agente, che è stata diversamente ricostruita dal giudice del merito valorizzando, nell’esercizio della sua discrezionalità, elementi istruttori diversi.

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la società ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione di prove.

Il motivo afferisce alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento dello star del credere.

La ricorrente incidentale ha dedotto l’omesso esame del documento n. 27 prodotto nel primo grado (comunicazione del curatore del fallimento della società FLONA FARM spa di esecuzione del piano di riparto) dal quale risultava il pagamento all’esito del riparto fallimentare di un importo di Euro 44.937, pari al 70% della somma attribuita nel piano di riparto, che con il residuo 30%, liquidato dopo il giudizio di primo grado, raggiungeva la somma di complessivi Euro 64.195,71 rispetto ad un credito ammesso al passivo di Euro 428.981,42 (doc. 26).

La perdita subita poteva dunque essere quantificata.

Il motivo è inammissibile.

Ferme le osservazioni già compiute in ordine alla inammissibilità delle censure sollevate sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c. il motivo neppure presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con esso non si deduce l’omesso esame di un fatto storico ma di elementi istruttori (documenti) che proverebbero, contrariamente al decisum, la entità della perdita economica subita dalla società mandante.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra tuttavia l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).

4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale la società ha riproposto le eccezioni e le istanze istruttorie non accolte dal giudice dell’appello in punto di indennità di incasso, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale sul punto.

Ha altresì riproposto le istanze istruttorie tendenti a provare la pattuizione dello star del credere, subordinatamente all’accoglimento del motivo del ricorso principale con il quale si censurava la acquisizione del contratto di agenzia generale del 24.10.1994.

L’esame del motivo è superato dal rigetto del ricorso principale; trattasi peraltro di motivo inammissibile, in quanto non diretto ad impugnare specifiche statuizioni della sentenza d’appello ma a sottoporre all’esame diretto di questa Corte questioni non esaminate dal giudice dell’appello perchè assorbite.

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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