Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16377 del 28/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16377 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO
ORDINANZA
sul ricorso 24425-2012 proposto da:
EDILBARTH SRL IN LIQUIDAZIONE 01316400413, in
persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO
GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GATTONI
DANIELA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA del FALLIMENTO EDILBARTH SRI, DURAZZI
CERAMICHE SRI, POLIDORI DAVIDE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 681/2011 della COR1E D’APPELLO di
ANCONA del 22/07/2011, depositata il 12/09/2011;
Data pubblicazione: 28/06/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/
05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito l’Avvocato Sebastio Giovanna (delega avvocato Daniela Gattoni)
difensore della ricorrente che insiste per raccoglimento del ricorso;
RUSSO che nulla osserva.
Ric. 2012 n. 24425 sez. M1 – ud. 14-05-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con atto notificato in data 26 ottobre 2012, la EDILBARTH s.r.L proponeva
ricorso contro la Curatela de/fallimento EDILBARTH s.rL, il Sig. Polidori Davide e
Corte di appello di Ancona, pubblicata in data 12 settembre 2011 e mai notificata.
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Il ricorso sembra, prima facie, inammissibile poiché notificato tardivamente,
non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi di
opposizione alla declaratoria di fallimento (cfr. Cass. 12625/2010, Cass.
9807/2003, SS. UU. 12156/1993).
Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso il camera di
consiglio.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata
ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
– che nell’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad
una diversa decisione;
– che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
la DURAZZI CERAMICHE s.r.L per la cassazione della sentenza n. 681/2011 della
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 14 maggio 2013