Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16377 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27513/2006 proposto da:

D.P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato POMARICI

Romano, che lo rappresenta e difende, con procura speciale del Dott.

Notaio Massimo DE SANTIS in Roma, del 25 giugno 2009, rep. n. 18111;

– ricorrente –

contro

I.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ASMARA 58, presso lo studio dell’avvocato LOMANNO

Guglielmo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40981/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

sezione sesta, emessa 01/09/05, depositata il 07/10/2005; R.G.N.

2709/04.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato Romano POMARICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1 ottobre 2005 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile ed infondata l’opposizione a precetto proposta da P.M..

Il precetto era stato emesso sulla base di sentenza del 14 maggio 2001 notificata in forma esecutiva con la quale il Tribunale di Roma aveva stabilito il diritto di I.A., coniuge affidataria delle due figlie ad ottenere il rimborso da parte dell’ex coniuge – il P. – del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., sostenute per le figlie M. e V..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T., affidandosi a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la D.T..

Il D.P. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Il Giudice di pace, in controversia relativa ad opposizione minacciata, ha reso la sentenza impugnata in una causa da risolvere secondo le regole del giudizio di equità necessaria, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 109/99), dato che era stato intimato precetto di pagamento per l’importo di Euro 463,28.

Nel caso al specie, come risulta dalla motivazione della sentenza, il Giudice di pace, in presenza di un giudicato di condanna quanto al rimborso della metà delle spese mediche straordinarie sostenute per le cure delle figlie affidate alla madre, ha ritenuto che la pronuncia medesima non fosse da interpretare come attributiva solo del relativo diritto-insuscettibile, perciò, di essere esecutivamente attuato se non a seguito di pronuncia successiva, che avesse, a sua volta, determinato l’esatto ammontare degli esborsi a tale line sostenuti e reso il relativo credito liquido ed esigibile, ma doveva essere intesa nel senso che gli elementi per determinare l’entità dei pagamenti reclamati dalla moglie separata, seppure non fossero stati specificamente indicati nella sentenza, erano dati che la pronuncia di condanna aveva implicitamente richiamato come elementi, ad essa estrinseci, idonei e sufficienti a determinare, con l’importo complessivo della spesa, a conseguente misura del 50%, dovuta all’opposta I.A..

Così argomentando, il giudice di pace, innanzitutto, ha fatto corrispondere la regola di equità ad un principio, derivante dall’applicazione di norme di diritto, a mente della quale la sussistenza del requisito della liquidità del credito, richiamato dall’art. 474 c.p.c., va accertata procedendo all’interpretazione della sentenza, tenendo conto dei dati che, pure se non siano stati in essa puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi, acquisiti al processo, anche per implicito (tra le tante Cass. n. 6983/03).

Per il resto, quanto alla motivazione sulla sussistenza, nella specie, dei suddetti elementi integrativi della sentenza di condanna, trattandosi di giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., comma 2, va detto che il Giudice di pace nella ricerca selettiva della regola equitativa applicabile al caso concreto ha mostrato di aver cura che essa non contrastasse con i principi, preesistenti alle norme oggettivamente dettate nella specifica disciplina, come si è avuto modo di esporre per l’innanzi (v. Cass. n. 9534/09).

All’inammissibilità del ricorso nei termini di cui sopra segue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidano in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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