Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16377 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12286-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P. e G.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ARALDO BOGGIA, giusta procura

speciale in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2014 della COME D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Costanzo Stefania Nicoletta per delega dell’Avv.

Bernardini Sveva, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– A.F. convenne in giudizio G.R. e P.P., chiedendo la determinazione del confine tra i fondi delle parti, nonchè la condanna dei convenuti a restituire il terreno illegalmente occupato, a ripristinare lo stato dei luoghi e a risarcire il danno;

– i convenuti non si opposero all’accertamento del confine, resistendo invece alle altre domande;

– il Tribunale di La Spezia determinò il confine tra i fondi delle parti e condannò i convenuti a restituire la parte di terreno indebitamente occupata e a ripristinare lo stato dei luoghi con l’esecuzione delle opere indicate dal C.T.U.;

– sul gravame proposto da G.R. e P.P., la Corte di Appello di Genova respinse la domanda di condanna dei convenuti alla riduzione in pristino, confermando nel resto la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.F. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso G.R. e P.P.; Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 950, 951, 880, 882 c.c., per avere la Corte di Appello respinto la domanda di riduzione in pristino dell’originario stato dei luoghi) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno accertato che i fenomeni franosi verificatisi non sono ascrivibili ai convenuti, nè con la censura si chiede la partecipazione dei convenuti alle spese per l’apposizione di segni esteriori indicanti il confine (richiesta – questa soltanto – che sarebbe conseguenziale all’accertamento dei confini: Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013, Rv. 628909);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce – ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., n. 5 relativamente alla ricostruzione del fatto (e non ai sensi dell’art. 360, n. 4 con riguardo ad omessa pronuncia) -l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di considerare la posizione di un cancello e la causa degli smottamenti) appare manifestamente infondato, sia quanto alla causa degli smottamenti, che è stata considerata e valutata dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (p. 5 della sentenza impugnata), sia quanto alla posizione del cancello, circostanza questa della quale il ricorrente ha peraltro omesso di indicare – come era suo onere – la “decisività” ai fini della decisione della causa in ordine alle statuizioni oggetto del ricorso;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce l’erronea statuizione in ordine alle spese della lite, parzialmente compensate tra le parti) appare inammissibile, sia perchè il ricorrente non lamenta alcuna violazione di legge in ordine alla statuizione sulle spese, sia – in ogni caso – perchè il provvedimento impugnato ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183) – e rispetto a tale giurisprudenza il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione per discostarsene (art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio, anche avuto riguardo a quanto dedotto con la memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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