Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16376 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11677/2014 R.G. proposto da

L.C.F., C.F. (OMISSIS), res. in Foligno, Via Liguria n.

14, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.

Salvatore Cataldo del Foro di Perugia, elett. dom.to presso lo

studio dell’avv. Ruggero Aulisi in Roma, P.zza S. Maria Ausiliatrice

n. 24

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 166/01/2013, depositata il 6 dicembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR dell’Umbria con la sentenza oggi impugnata ha respinto l’appello proposto da Salvatore Li Citra avverso la sentenza n. 112/02/2012 della CTP di Perugia che aveva respinto il ricorso dal medesimo appellante proposto avverso gli avvisi di accertamento N. (OMISSIS) e N(OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate della stessa città per il pagamento di IRES, IVA ed IRAP risultate dovute dal ricorrente all’esito di rettifica delle denunce Per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

Per quanto in questa fase di residuo interesse la CTR ha disatteso, in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittima sottoscrizione degli avvisi impugnati per carenza di idonea delega da parte del Direttore Prov.le dell’Agenzia, evidenziando che “lo stesso è stato correttamente sottoscritto dal funzionario delegato dal Direttore Provinciale, in conformità a quanto disposto al riguardo

dalle norme citate nel provvedimento di delega che risulta

allegato alle controdeduzioni di primo grado”; nel merito ha condiviso totalmente la statuizione della CTP, pervenendo così alla conferma della stessa.

Avverso detta pronuncia il Li Citra ha proposto ricorso, articolando unico motivo di censura.

L’Agenzia si è costituita tardivamente ai soli fini di partecipare all’eventuale discussione orale.

All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Li Citra deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. Il ricorrente rileva che gli avvisi impugnati erano sottoscritti da funzionari della carriera direttiva, senza che agli stessi fosse allegata alcuna delega o che questa vi fosse menzionata; ammette che una delega del Direttore Prov.le era stata prodotta in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ma ne sostiene l’illegittimità siccome concepita non già quale conferimento di poteri in riferimento a specifici atti o incarichi, bensì quale atto di delega generale e permanente all’esercizio di una serie di poteri e facoltà diversi a circa trenta funziona e della L. n. 145 del 2002, art. 2, in contrasto con il principio generale contenuto nel citato art. 42, che attribuisce il potere di firma al solo Direttore Prov.le; argomenta in tal senso anche sulla scorta della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 129.

Il motivo è infondato.

In primo luogo è da chiarire che la eccepita nullità sussisterebbe non già per la semplice mancata allegazione della delega all’avviso di accertamento notificato, ma per l’insussistenza dell’atto di delega, la cui prova può essere fornita anche in sede contenziosa ove venga proposta contestazione dalla parte interessata (cfr. in esatti termini Cass. Sez.V 14.06.2013 n. 14942).

Infatti l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio (salvi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a), e b)); mentre il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (cfr. in esatti termini anche Cass. Sez.V ord. 11.10.2012 n. 17400).

Tale, ormai consolidato, orientamento è stato poi di recente ribadito da Cass. Sez.V 5.09.2014 n. 18758, anche in punto di onere della prova a carico dell’Agenzia circa il corretto esercizio del potere e l’avvenuto esercizio di eventuale delega. Tale conclusione è effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale della nullità dell’avviso di accertamento, ribadita in tutte le menzionate pronunce.

Nel caso in esame l’Agenzia resistente, per come ammesso dallo stesso ricorrente, ha depositato, in allegato alle controdeduzioni in primo grado, atto di delega di conferimento di poteri ad una molteplicità di funzionari dipendenti.

Poichè il Li Citra non contesta che tra tali deleghe ne esista una conferita al funzionario direttivo che ha firmato gli avvisi, concernente la sottoscrizione di atti di accertamento che, per tipologia, materia e valore, ricomprende anche quelli oggetto dell’odierno contenzioso, deve dedursi che il funzionario abbia sottoscritto gli stessi avvisi in forza del prodotto atto di delega.

Quanto invece alle ulteriori doglianze circa il contenuto della delega (durata, molteplicità e generalità degli incarichi ecc.) il ricorso, non essendo riportati i passaggi decisivi dell’atto dai quali dovrebbe desumersi l’assenza di contenuti essenziali dello stesso o la presenza di caratteristiche incompatibili con i principi regolanti la delega ex art. 42 invocato, è privo di autosufficienza o. ed.4 inammissibile, non consentendo alla Corte di apprezzare il contenuto e la legittimità della delega medesima in relazione ai profili sollevati nel ricorso.

Questo deve quindi essere rigettato; non deve farsi luogo a statuizione sulle spese di questo giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dalla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.

Deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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