Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16376 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16376 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6506-2012 proposto da:
NUOVA VALIGERIA DI CAMPOSPINOSO SRL 00122730146 in
persona del legale rappresentante, pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GHEZZI MARIA ANGELA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

KEN

scarr SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2404/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 13.7.2011, depositata il 24/08/2011;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giorgio Allocca che insiste per
l’accoglimento del ricorso; in subordine chiede il rinvio del ricorso alla
pubblica udienza.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 06506 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

La Corte, rilevato :
che ,con ricorso n. 6506/12,1a Nuova Valigeria di Campospinoso
srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo

avverso la sentenza n. 2404/11 con cui la Corte d’appello di
Milano aveva rigettato sia l’impugnazione principale della Ken
Scott srl che quella incidentale della Nuova Valigeria proposte
avverso il lodo reso tra le parti e sottoscritto in data 4 aprile 2008;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva;
che il consigliere relatore con relazione ex art 380 bis cpc del
5.1.13 ha proposto il rigetto del ricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.

Osserva
Con

l’unico motivo di ricorso

la Nuova Valigeria di

Campospinoso srl censura la sentenza impugnata laddove, nel
rigettare il motivo di ricorso incidentale fondato sull’assunto che
il lodo era affetto da nullità per non essersi il Collegio
pronunciato sulla formulata domanda di condanna ed essendosi lo

/

stesso, invece, limitato ad accertare e dichiarare l’obbligo di Ken
Scott. S.r.l. di acquisire, da Nuova Valigeria di Campospinoso
s.r.L, le giacenze dietro pagamento del corrispettivo, ha ritenuto

materiale del dispositivo essendo chiaramente affermato nella
parte motivazionale del lodo che la domanda della odierna
ricorrente veniva integralmente accolta, per cui non vi era stata
alcuna omessa pronuncia sulla domanda di condanna e
conseguentemente alcuna nullità si era verificata.
Il motivo, diversamente da quanto ritenuto con la relazione ex art
380 bis cpc , appare fondato.
Risulta invero che nel giudizio arbitrale la ricorrente aveva
depositato le seguenti conclusioni.
“Dichiarare ed accertare se non sia esatto che Campospinoso,
cessato il rapporto tra le Parti di cui è causa, sia tenuta ad
acquistare l’intero magazzino di prodotti finiti marchiati “Ken
Scott” e “Ks” tuttora giacenti presso Campospinoso, quali
accertati dal CTU e di cui agli elenchi allegati alle presenti
conclusioni e di conseguenza condannare Ken Scott a pagare a

che la detta omissione desse luogo ad un semplice errore

Campospinoso, a titolo di prezzo del detto acquisto, l’importo di
Euro 418.631,00 oltre IVA o quello diverso che apparirà di
giustizia con gli interessi di legge ex art D.lgs 9 ottobre 2002 n.

dalla domanda al saldo.
Inoltre dichiarare ed accertare se non sia esatto che
Campospinoso ha ora diritto che Ken Scott acquisti l’intero
magazzino di materiali e minuterie destinati alla produzione di
prodotti finiti marchiati “Ken Scott” e “Ks” tuttora giacenti
presso Campospinoso, quali accertati dal CTU e di cui agli
elenchi allegati alle presenti conclusioni, e di conseguenza
condannare Ken Scott a pagare a Campospinoso, a titolo di
prezzo del detto acquisto, l’importo di Euro 136.039,00 oltre IVA
o quello diverso che apparirà di giustizia con gli interessi di
legge ex art. D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 ovvero in subordine
quelli legali dal 10 gennaio 2007 ovvero dalla domanda al
saldo”.

231 ovvero subordine quelli legali dal 10 gennaio 2007 ovvero

Da tali conclusioni emerge chiaramente una espressa richiesta di
condanna al pagamento delle merci che la resistente era tenuta
ad acquistare.

arbitrale leggendosi nel dispositivo del lodo per come riportato
nel ricorso : “il Collegio arbitrale: “accerta e dichiara che, in
conseguenza della cessazione degli effetti del contratto, Ken Scott
s.r.l. ha l’obbligo di acquistare da Nuova Valigeria di
Campospinoso s.r.l. le giacenze di magazzino, ai sensi dell’art. 8
del contratto medesimo, dietro pagamento del corrispettivo di
Eur 554.671,55 oltre IVA ed accessori se dovuti”. .
La pronuncia della Corte d’appello ,che ha ritenuto che tale
mancata pronuncia abbia costituito un mero errore materiale
avendo comunque il lodo affermato che “la domanda di NVC
volta ad ottenere che le giacenze di magazzino vengano rilevate
dalla licenziante deve essere pertanto accolta”,non appare
condivisibile.
Nel caso di specie non può ritenersi che si sia verificato un
errore materiale.

Su tale domanda non vi era stata pronuncia da parte del Collegio

Il lodo arbitrale si è infatti limitato ad accertare un obbligo della
Ken Scott di acquistare della merce dietro pagamento di un certo
prezzo, senza emettere alcuna condanna al detto pagamento,

dell’accertamento di un obbligo.
La mancata pronuncia di condanna al pagamento del prezzo non
può dunque ritenersi un mero errore materiale ma una violazione
di legge in quanto non si risolve in una fortuita divergenza fra il
giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o
disattenzione nella redazione della sentenza e come tale
percepibile e rilevabile “ictu oculi” ( Cass 19601/11),bensì una
vera e propria omissione che rende comunque incerto e non
chiaramente desumibile dal contesto della sentenza l’effettivo
contenuto del dispositivo e la sua rispondenza alla domanda
proposta.
Il ricorso va, pertanto, accolto . La sentenza impugnata va di
conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano ,
in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.

pronuncia quest’ultima del tutto diversa da quella

PQM
Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa

Roma 16.4.13

Ti Funzionario Giudiziario

composizione.

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