Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16376 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 12/07/2016, dep.04/07/2017),  n. 16376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25915-2011 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MORICONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A. – GRUPPO BANCARIO “CREDITO EMILIANO – CREDEM”

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 3 presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO TREVISAN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10294/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2011 R.G.N. 1854/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato SICARI GIORGIO per delega avvocato TREVISAN DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 13/1/2011, rigettava il gravarne interposto da M.M. avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Credito Emiliano S.p.A. nei confronti dello stesso M.. con la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 67.000.00 a titolo di restituzione di somme percepite ed indebitamente trattenute in ragione del calcolo provvigionale di cui all’art. 5, all. c) al mandato di agenzia e, comunque per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M. affidandosi ad un motivo.

Il Credito Emiliano S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, del codice di rito, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, in particolare, lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità presenterebbe una motivazione insufficiente relativamente alla asserita mancata dimostrazione. da parte del M., della sussistenza della eccepita giusta causa di recesso, in quanto la Corte di merito avrebbe valutato e riesaminato in modo palesemente viziato le risultanze probatorie, così come emerse nell’ambito del primo grado di giudizio.

1.1 Quanto al motivo articolato è da osservare che – anche prescindendo dai profili di inammissibilità della contestazione sollevata, che si risolve, in sostanza, nel tentativo di introdurre nel giudizio di legittimità il riesame del merito della vicenda sotto il profilo di una nuova valutazione delle risultanze probatorie – lo stesso, così come formulato relativamente al dedotto vizio di motivazione, non può essere accolto.

Invero, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 10551 del 2016), con carattere di decisività, che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare o rispetto al quale sussisterebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione che risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie rottone temporis, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”. Ed i “fatti” relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono “i fatti principali”. ossia i fatti costitutivi. impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati all’art. 2967 c.c., ovvero i fatti secondari” (Cass. n. 10551 del 2016, cit.); ma, in ogni caso, non può ritenersi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa “da intendersi in senso storico – naturalistico” e, dunque, appaiono irrilevanti, poichè, come è noto, il Giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni fondanti la decisione, le quali nella fattispecie, risultano ineccepibili e non scalfite dalla censura sollevata dal ricorrente che si risolve in una critica del risultato interpretativo cui sono pervenuti i giudici di seconda istanza e che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr., tra le molte, Cass. nn. 9547/2010; 20140/2009), laddove la Corte di merito, con una motivazione assolutamente scevra da lacune, sostenuta da argomentazioni logico-giuridiche ineccepibili, è pervenuta alla decisione censurata in questa sede, previa analitica valutazione delle risultanze istruttorie e delle ipotesi di recesso per giusta causa. Per tutto quanto in precedenza esposto. il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo. seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100.00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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