Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16375 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/07/2020), n.16375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1349/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

I.V.R.I. Istituti Vigilanza Riuniti d’Italia s.p.a., in liquidazione

(C.F. 083084500017), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Manferoce,

elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma piazza Vescovio

21.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 79/22/2011 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il giorno 7 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29

gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.V.R.I. Istituti Vigilanza Riuniti d’Italia s.p.a. (di seguito breviter IVRI) impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale furono ripresi a tassazione maggiore redditi ai fini IRPEG, IVA e IRAP, per l’anno d’imposta 2003, in relazione ad una consulenza resa in suo favore e dall’Amministrazione ritenuta fittizia.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dall’IVRI, in liquidazione, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2011, lo accolse annullando l’atto impugnato.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso IVRI.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria ha reso una motivazione apparente, in relazione alla questione concernente la carenza dei requisiti di certezza e definitività delle prove raccolte dall’Amministrazione.

2. Con il secondo motivo assume la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c., considerato che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto necessario che le prove offerte dall’Amministrazione avessero i requisiti di certezza e definitività, essendo invece ammessa la prova per presunzioni semplici.

2.1. I due primi motivi, connessi per l’oggetto e quindi bisognosi di trattazione congiunta, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Sono inammissibili nella parte in cui denunciano vizio di motivazione, senza neppure indicare il fatto storico decisivo per il giudizio in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente o contraddittoria – difettando persino la specifica indicazione di quale fossero gli elementi di prova trascurati dal giudice -, sollecitando in definitiva al giudice di legittimità, una nuova rivalutazione dei medesimi elementi di prova già vagliati dal giudice di merito.

Sono infondati laddove lamentano che il giudice di merito avrebbe preteso che gli elementi indiziari forniti dall’amministrazione presentassero i requisiti di certezza e definitività, avendo al contrario la commissione tributaria regionale valutato come insufficienti gli indizi emergenti dal provvedimento che dispose il rinvio a giudizio degli amministratori e sindaci della contribuente, a fronte delle risultanze contrarie fondate, principalmente, sulla circostanza che il corrispettivo pattuito per la prestazione dedotta in fattura risultò effettivamente erogato.

3. Con il terzo motivo denuncia ancora la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 33 e 41-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, e art. 63, comma 1, e dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 329 c.p.p., atteso che legittimamente l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’accertamento impugnato, gli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento penale a carico di amministratori e sindaci della contribuente.

3.1. Il motivo va respinto.

La commissione tributaria regionale ha esattamente applicato il principio a tenore del quale nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto l’atto legittimamente adottato in sede penale, poi trasmesso all’Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 (tra le tante, Cass. 05/04/2019, n. 9593).

Ciò, tuttavia, non comporta che i detti elementi indiziari, non possano poi essere sottoposti al vaglio del giudice davanti al quale risulta impugnato l’avviso di accertamento, che si fonda appunto su prove ricavate nella sede penale; e nessuno dubita che il giudice tributario possa ritenere non sufficienti i medesimi indizi, valorizzati invece in altri procedimenti anche di natura penale.

3.2. E nella vicenda all’esame, il giudice di merito ha ritenuto appunto, con accertamento in fatto qui non sindacabile, che gli elementi indiziari ricavabili dalla lettura del decreto di rinvio a giudizio, non fossero sufficienti per sostenere la natura fittizia della prestazione dedotta nella fattura a carico della contribuente.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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