Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16375 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16375 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 19735-2012 proposto da:
MBAYE DIAW, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LO
SCHIAVO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
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Ci
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PREFETTO DI CAGLIARI;
– intimato avverso l’ordinanza n. 598/2012 del GIUDICE DI PACE di
CAGLIARI del 24.6.2012, depositata il 29/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 28/06/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
1° motivo del ricorso e per l’assorbimento degli altri.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere

<<1. — Il Giudice di pace di Cagliari ha respinto il ricorso proposto dal sig. Diaw Mbaye, di nazionalità senegalese, avverso il decreto di espulsione emesso il 28 aprile 2012 dal Prefetto della stessa città ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il sig. Mbaye ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese. 2. — Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di espulsione per omissione delle dovute formalità di comunicazione, è fondato. Il Giudice di pace, infatti, ha ritenuto sufficiente la consegna all'interessato di una copia del provvedimento di espulsione trasmessa via telefax, soltanto perché il verbale di notifica dell'atto recava la firma autografa dei verbalizzanti. In tal modo, però, egli ha contraddetto la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il provvedimento prefettizio è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto trasmessa via fax e non recante l'attestazione di conformità all'originale (da ult, Cass. 17569/2010, 28884/2005), e ciò in quanto il radicale vizio della nullità del provvedimento — per difetto della sua necessaria formalità comunicatoiia — sussiste tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell'atto, non sottoscritta dal prefetto né recante Ric. 2012 n. 19735 sez. M1 - ud. 05-03-2013 -2- relatore ha riferito quanto segue: attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, venga al medesimo consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia sia poi prodotta soltanto in giudizio e al solo fine di attestare al giudice che, nell'ufficio depositario, finalità estranee a quella delineata dagli art. 13, commi 3 e 7, d.lgs. n. 286 del 1998 e 141. 4 gennaio 1968, n. 15, e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo (Cass. 1760/2004; in senso analogo, in precedenza, Cass. 8427/2004). Né rileva, infine, l'autenticazione" implicita nella consegna della copia attestata nel verbale di notifica, poiché l'autenticazione deve essere apposto sul documento autenticato. 3. — I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.>>;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata
all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato
conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato
va cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, c.p.c., con l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
Ric. 2012 n. 19735 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-3-

giace l’originale dell’atto opposto: tale produzione persegue, difatti,

e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in
motivazione; condanna l’autorità intimata al pagamento delle spese
processuali, liquidate in € 1.500,00, di cui € 1.300,00 per compensi di
avvocato, quanto al giudizio di legittimità, e in € 1.000,00, di cui €
800,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, oltre

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013
Il Presidente

accessori di legge.

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