Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16375 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati SURACE FRANCESCO,

MALLUZZO LUIGI MARIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA – ETR SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 13 05/2 009 del TRIBUNALE di CATANZARO del

9.7.09, depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola;

esaminati gli atti;

osserva:

1. In data 9 luglio 2009 il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sull’appello proposto da E.Tr. Equitalia s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Badolato del 19 gennaio 2005, che aveva accolto la domanda di annullamento del preavviso di fermo amministrativo proposta da L.R.F., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente commissione tributaria.

2. L.R.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto E.Tr. Equitalia s.p.a..

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato. Queste le ragioni.

Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 291, art. 330, comma 1, artt. 101 e 171 cod. proc. civ., art. 3, 24 e 111 Cost., 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, per avere il giudice di merito dichiarato la contumacia dell’appellato malgrado la nullità della notifica del gravame, avvenuta in luogo non avente alcun collegamento col destinatario dell’atto, e precisamente presso l’abitazione della madre dell’avvocato Malluzzo, laddove quest’ultimo non conviveva più con la genitrice da oltre dieci anni. Sostiene che al più, essendo stata l’elezione di domicilio effettuata fuori dal circondario del giudice adito, la notifica poteva aver luogo presso la cancelleria. Aggiunge anche che, venuto comunque a conoscenza della pendenza della lite, il difensore aveva chiesto, senza successo, la rinnovazione della citazione, ma che gli era stato addirittura impedito di estrarre copia e di costituirsi.

3.1 Ora, tali critiche, sono assolutamente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, presentando difetti di allegazione talmente gravi che neppure si riesce a comprenderne compiutamente la portata.

Valga al riguardo considerare che il ricorrente non indica nè l’indirizzo dove la notifica è stata eseguita; nè quello dello studio legale presso il quale essa doveva invece avvenire; nè, ancora, il luogo e gli altri elementi identificativi della evocata elezione di domicilio, limitandosi incongruamente a richiamare, sul punto, i verbali di causa quali atti dai quali tali circostanze dovrebbero risultare. A ciò aggiungasi che neppure precisa chi e come abbia impedito al difensore dell’appellato di costituirsi, sia pure tardivamente, pur dopo avergli irregolarmente consentito di fare deduzioni a verbale. Ne consegue che il motivo è inammissibile.

4. Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Sostiene che, dovendo la tutela azionata contro il fermo amministrativo essere qualificata come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la sentenza del Giudice di Pace di Badolato – in base al disposto degli artt. 617 e 618 (rectius, 615) cod. proc. civ., quest’ultimo per come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 – poteva essere impugnata solo con ricorso per cassazione. Le critiche non hanno alcun fondamento.

Il Tribunale, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria, è partito dal rilievo che l’atto impugnato dal L.R. davanti al Giudice di Pace era un preavviso di fermo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, e non un fermo amministrativo. Di talchè, in applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nella ordinanza 11 maggio 2009, n. 10672, ne ha affermato l’impugnabilità innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del destinatario una pretesa tributaria, pretesa rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse dello stesso a chiederne, in sede giurisdizionale, il controllo di legittimità.

A fronte di tale percorso argomentativo, appare evidente che la deduzione della inimpugnabilità in appello della pronuncia del Giudice di Pace, oltre a essere resistita dal rilievo che trattasi di sentenza emessa prima dell’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 – e dunque in un assetto normativo nel quale la sentenza resa in sede di opposizione all’esecuzione era impugnabile con l’appello – è eccentrica rispetto alle argomentate ragioni della decisione, posto che parte dal rilievo, meramente assertivo, che l’atto impugnato sia una iscrizione di fermo, e non un preavviso di fermo, senza neppure contestare la diversa natura ad esso attribuita dal giudice a quo.

Ne deriva che il motivo appare destinato al rigetto”. Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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