Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16375 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9715/2006 proposto da:

I.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPICELLI Carlo con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCIGUERRA Pietro con delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSAL COSTR SAS, D.B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1348/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, emessa il 5/05/2005; depositata il 17/06/2005; R.G.N.

2818/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.F. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caserta Universal Costruzioni s.a.s., D.B.F. e Aurora Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal suo mezzo in occasione del sinistro verificatosi il (OMISSIS), per colpa esclusiva del D.B.. Questi, al volante di un autocarro di proprietà della società in accomandita, aveva urtato in fase di sorpasso l’Honda sulla quale egli viaggiava, mandandola a sbattere contro il guard rail.

Costituitasi in giudizio, Aurora Assicurazioni s.p.a. contestò l’avversa pretesa.

Il Giudice di Pace rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 17 giugno 2005, lo ha respinto.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione I. F., formulando tre motivi e notificando l’atto a Universal Costruzioni s.a.s., a D.B.F. e ad Aurora Assicurazioni s.p.a..

Solo quest’ultima ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 2043, 2054, 2696 e 2702 cod. civ., artt. 113, 116 e 132 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito basato il suo convincimento esclusivamente sulle conclusioni del consulente tecnico, ignorando completamente gli esiti della prova orale espletata nonchè la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale deferitogli.

1.2 Col secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 113, 116 e 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale omesso qualsivoglia confutazione delle critiche formulate alla espletata consulenza tecnica d’ufficio.

1.3 Col terzo motivo deduce violazione degli artt. 13 e 15 disp. att. cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere il giudice di merito officiato dell’incarico di consulente tecnico persona non iscritta nella associazione professionale in relazione alle mansioni affidategli, laddove nella comparsa conclusionale di primo grado l’attore aveva espressamente chiesto la rinnovazione delle indagini, con nomina di un perito o di un ingegnere meccanico.

2.1 Le censure svolte nei primi due motivi, che sì prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono prive di ogni fondamento.

Il Tribunale ha invero esaustivamente esplicitato le ragioni, niente affatto implausibili, per le quali ha ritenuto inattendibile la versione del sinistro fornita dall’attore, segnatamente evidenziando che il consulente tecnico aveva escluso la compatibilità tra la dinamica del sinistro descritta in citazione e i danni riscontrati sui due veicoli.

L’espresso convincimento che i fatti costitutivi della pretesa azionata non potevano ritenersi dimostrati, lungi dal violare i criteri di apprezzamento delle prove, ne costituisce coerente e corretta applicazione.

Il giudice di merito non si è invero affatto sottratto al dovere di valutare criticamente il materiale istruttorio acquisito: piuttosto, apprezzando in chiave problematica le risultanze della denuncia del sinistro a firma congiunta delle parti, le risposte date dall’attore nel corso del libero interrogatorio e la deposizione dell’unico teste escusso, ha ritenuto che i fatti costituitivi della domanda attrice fossero rimasti indimostrati.

In realtà le critiche del ricorrente mirano a introdurre una rivalutazione del materiale istruttorio, laddove costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Regolatrice che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine all’eziologia dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (confr. Cass, civ. 3^, 23 febbraio 2006 n. 4009; Cass. civ., 3^, 10 agosto 2004, n. 15434).

2.4 Non è superfluo aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte costantemente esclude che il giudice del merito sia tenuto a esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ben potendo limitarsi a un mero richiamo alle stesse, almeno tutte le volte in cui non siano mosse alla consulenza censure precise. Resta il fatto che l’eventuale vulnus motivazionale costituito dalla omessa risposta a critiche non generiche, e quindi meritevoli di attenzione, è denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso la loro trascrizione integrale, “al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività” (Cass. civ., 3^, 6 settembre 2007, n. 18688).

Nella fattispecie le doglianze del ricorrente si sostanziano invece nella prospettazione di elementi di fatto, come la localizzazione dei punti d’urto dei veicoli coinvolti nel sinistro, già considerati dal giudice di merito. Esse finiscono pertanto per risolversi ancora una volta in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorie preclusa in sede di legittimità.

3.1 Infine è inammissibile il terzo motivo di ricorso, in ragione della novità della questione con esso prospettata. E invero, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua doglianza, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e richiami, per sostenerne l’applicabilità, elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi (confr. Cass. civ., 1^, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass. civ. 1^, 27 novembre 1999, n. 13256).

Segnatamente, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440) .

3.2 Non è peraltro superfluo ricordare che, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte Regolatrice, la scelta dell’ausiliario è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito (confr. Cass. civ. 29 gennaio 1998, n. 889; Cass. civ. 18 marzo 1987, n. 2751). In tale prospettiva la violazione delle disposizioni che disciplinano la nomina del consulente, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, non è presidiata da nullità, avendo quelle norme natura e finalità semplicemente direttive (confr. Cass. civ. 29 gennaio 1998, n. 889; Cass. civ. 18 marzo 1987, n. 2751).

Il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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