Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16375 del 04/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/07/2017, (ud. 12/07/2016, dep.04/07/2017),  n. 16375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13255-2011 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

TOSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M., C.G., M.A.,

B.A., F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2347/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 9591/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato PAOLO

TOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma. con sentenza depositata il 17/5/2010, respingeva l’appello interposto dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato che la predetta società era tenuta a corrispondere a N.M., C.G.. M.A., B.A. e F.L. le differenze richieste sul trattamento di fine rapporto e. per l’effetto, aveva condannato la medesima al pagamento delle somme da ciascuno rivendicate a tale titolo, oltre accessori dalla data di cessazione dei rispettivi rapporti.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. sulla base di due motivi. ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

I dipendenti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. (vecchio e nuovo testo), art. 2121 c.c. (vecchio testo), art. 2123 c.c., L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 5, L. n. 153 del 1969, art. 12, L. n. 166 del 1991, art. 9 bis, comma 1, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 194 e D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 8; nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa o insufficiente motivazione -circa alcuni punti decisivi della controversia-. In particolare, la parte ricorrente lamenta che la Corte di merito, affermando di aderire all’orientamento espresso dalle S.U. di questa Suprema Corte con la sentenza n. 974/1997 (ribadito, secondo la detta Corte distrettuale, da Cass. nn. 13558/2001, 14591/2002, 783/2006 e 21113/2008), abbia ritenuto che “il riconoscimento della natura retributiva dei trattamenti pensionistici integrativi aziendali comporti, come logico corollario, che analoga natura deve essere attribuita ai versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamento sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell’erogazione di siffatti trattamenti”. Al riguardo, la società ricorrente osserva che, in realtà, la natura retributiva dei versamenti alla previdenza integrativa è affermata dalla sentenza n. 974 delle S.U., cit., in un senso ed in un contesto argomentativo del tutto particolari, sì da condurre ad un risultato del tutto diverso da quello cui le ulteriori sentenze (tra cui la n. 21113/2008. cit.) sono pervenute. Ed altresì deduce che la distinzione tra retribuzione in senso stretto ed in senso lato trova una conferma legislativa proprio nella disciplina del TFR che fa salve “le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse” (sent. n. 974 cit.).

2. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 74 del CCNL 11/7/2009 ed al verbale di accordo del 12/2/2005, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento al numero 5 dello stesso articolo, della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale abbia affermato la natura retributiva dei contributi versati dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. al Fondo Integrativo Pensioni (FIP). negando l’applicazione della disciplina contrattuale invocata dalla società. Mentre, in realtà, a parere della società, con l’art. 74 del CCNL 11/7/2009. le parti, dopo avere stabilito la spesa annua per misure a carattere assistenziale. precisano che devono ritenersi escluse dal computo del TFR tutte “le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale od assistenziale”; per la qual cosa, non può esservi dubbio sul pacifico intento delle parti sociali di escludere i versamenti delle aziende ai Fondi di previdenza dal calcolo del TFR.

1.1; 2.1 I mezzi di impugnazione – da trattare insieme, perchè all’evidenza, connessi, essendo, in sostanza, finalizzati a censurare il riconoscimento della natura retributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro ai Fondi di previdenza complementare e la loro computabilità ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto – sono fondati.

Invero, è da premettere che le S.U. di questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 974/1997 hanno precisato che “in tanto può parlarsi di natura retributiva del credito ad una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale, in quanto la si faccia discendere da una nozione di retribuzione che superi l’ambito della corrispettività in senso stretto tra prestazione di lavoro e compenso, in favore della corrispettività intesa in senso ampio. siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell’adempimento dell’obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore. Tale ampia nozione di retribuzione consente quindi di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro e quelle con funzione previdenziale ed assistenziale”. Le S.U. hanno, pertanto, delineato il principio di diritto alla stregua del quale “I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma. in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta – in via di interpretazione autentica della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 – dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, aggiunto dalla L. di Conversione 1 giugno 1991, n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne discende la non operatività del criterio di inderogabile proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e, più in generale – con particolare riferimento alle pensioni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio -, della garanzia dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 2099 c.c.”. E dunque, contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, la natura retributiva di un emolumento non ha valenza unitaria nè uniformità di effetti e disciplina e la funzione previdenziale può giustificare una diversa disciplina: sia l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 38 della Carta costituzionale anzichè di quelle previste dall’art. 36, sia la non computabilità nel TFR per quanto rileva nella fattispecie.

Infine, con la sentenza n. 4684/2015. le S.U. di questa Corte hanno affermato l’estraneità dei contributi datoriali alla previdenza aziendale rispetto alla base di computo dell’indennità di anzianità e del TFR.

Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto e, decidendo nel merito ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., in conformità con la pronunzia delle S.U. sopra citata, vano respinte le domande originariamente proposte dai dipendenti.

Le spese dell’intero processo, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali in precedenza insorti nella materia, possono essere compensate.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande e compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA