Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16374 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA F.

SAVERIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), S.P. (OMISSIS), C.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73,

presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA, che li rappresenta e

difende, giusta procura speciale alle liti per atto notaio Riccardo

Proto di Crotone, in data 6.5.2010, n. rep. 137731, che viene

allegata in atti;

– controricorrenti –

e contro

A.D., B.M., C.C., C.

D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4 3 75/2 009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.10.09, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Gabriella Napoli (per delega

avv. Nicola Nanni) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti;

osserva:

1. C.C., C.D., C.P., C. S., S.P. e A.D. hanno proposto opposizione all’atto di precetto loro notificato da M.F. per il pagamento di L. 205.000.000, in virtù di titoli cambiari rilasciati al medesimo e a L.M.. A sostegno del mezzo hanno dedotto che il loro congiunto, C.R., aveva ricevuto una somma a prestito da C.G., il quale, a garanzia della restituzione, aveva, tra l’altro, preteso da essi il rilascio di effetti cambiari in favore del figlio M.F. e della moglie L.M.. Hanno aggiunto che R. C. aveva estinto il proprio debito con successivi versamenti, senza tuttavia mai riuscire a ottenere la restituzione dei titoli i quali, morto il mutuante, erano stati azionati dal figlio. M. F., costituitosi in giudizio, ha contestato tale versione dei fatti, assumendo che, a fronte del prestito da lui medesimo effettuato, il mutuatario aveva versato soltanto L. 35.000.000.

Con sentenza del 22 gennaio 2004 il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione, per l’effetto dichiarando la nullità del precetto.

La Corte d’appello, adita da F.M., ha rigettato l’impugnazione in data 15 ottobre 2009.

2. F.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificando l’atto a C.P., S. C., C.D., C.C., B.M., S.P. e A.D..

Solo i primi quattro hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato, in ragione delle seguenti considerazioni.

Col primo motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2721 e 2726 cod. civ. nonchè mancanza di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto provato il pagamento dei titoli cambiari, sulla base della testimonianza della sola M. L., da ritenersi, oltre che inattendibile, inammissibile, in base alle norme codicistiche richiamate.

Col secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione della Curia territoriale, secondo cui il mutuo era stato concesso da G.M. e non da F.M., affermazione relativa a questione che sarebbe estranea al thema decidendum.

Sostiene inoltre che contraddittoriamente il giudizio di integrale pagamento del debito sottostante le cambiali era stato motivato richiamando la ricevuta versata in atti, attestante la corresponsione di soli trentacinque milioni di lire.

Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., assumendo che la L. non poteva essere assunta come teste, perchè cointestataria dei titoli e, in quanto tale, portatrice di un interesse diretto nella causa. Col quarto motivo si duole della mancata indicazione delle conclusioni delle parti nella sentenza di primo grado, assumendo che dall’irregolarità sarebbe derivata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui al secondo motivo di ricorso. Col quinto mezzo denuncia violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali, in quanto il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno e delle risposte date da C.C. in sede di interrogatorio formale, e della mancata comparizione degli altri convenuti.

4. il primo e il terzo motivo di ricorso, che si prestano a essere esaminati congiuntamente nella parte in cui censurano l’ingresso dato alla deposizione di L.M., sono inammissibili in quanto introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata e quindi nuove. La novità assume un particolare valore preclusivo al loro scrutinio in ragione del fatto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivi essa dalla previsione della forma scritta ad probationem”, o dal superamento del limite di cui al comb. disp. degli artt. 2721 e 2726 cod. civ., non attiene all’ordine pubblico ma alla tutela d’interessi privati, per cui non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall’art. 157 cod. proc. civ.,, comma 2, nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi (Cass. civ., 30 marzo 2010, n. 7765); nonchè del fatto che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 24 6 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi della predetta norma (Cass. civ., 30 ottobre 2009, n. 23054). Il che significa che la parte doveva dedurre e dimostrare non solo di avere tempestivamente sollevato le relative eccezioni, ma di averle riproposte sia in sede di precisazione delle conclusioni che nei successivi atti di impugnazione.

5. Le altre censure svolte nel primo motivo, da valutarsi per ragioni di connessione insieme a quelle formulate nel secondo e nel quinto mezzo, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge e di deficienze motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. Valga al riguardo considerare che il positivo apprezzamento della estinzione del debito portato dai titoli cambiari è stato dal giudice di merito argomentato con precisi e persuasivi richiami alle deposizioni non solo di L.M., ma anche di A.M., e che il decidente ha altresì adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali, da un lato, le affermazioni rese da C.C. in ordine all’identità della persona che aveva effettuato il prestito, non potevano avere alcun rilievo decisivo;

dall’altro, doveva ritenersi ininfluente la mancata comparizione degli altri convenuti per rispondere all’interrogatorio formale, in quanto giustificata dalla lontananza del loro luogo di residenza dall’ufficio giudiziario e dalla non ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 232 cod. proc. civ..

5. A confutazione, in particolare, delle critiche svolte nel quinto motivo, è sufficiente ricordare che il nucleo argomentativo centrale della ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni asseritamente confessorie di C.C. sta nel rilievo, niente affatto implausibile, che il mutuo al quale la stessa aveva fatto riferimento era pur sempre quello oggetto del presente giudizio, mentre il mancato riconoscimento di valore confessorio alla mancata risposta degli altri intimati costituisce espressione di un apprezzamento formulato nel rispetto dei criteri di valutazione dettati dall’art. 232 cod. proc. civ..

6. Quanto poi alla pretesa estraneità alle questioni oggetto di giudizio dell’identità del mutuante, gli accertamenti compiuti sul punto dal giudice di merito sono all’evidenza strumentali allo scrutinio sulla fondatezza della ricostruzione dei fatti hinc et inde prospettata, di talchè neppure è troppo chiaro il senso e la finalità delle critiche svolte dal ricorrente nel secondo motivo.

7. L’insussistenza di qualsivoglia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato conferma, per altro verso, la correttezza della ritenuta irrilevanza della mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza di primo grado, oggetto del quarto motivo. Ne deriva che le critiche ivi svolte, resistite da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice (confr. Cass. civ. 5 maggio 2010, n. 10853), dalla quale non v’è ragione di discostarsi, sono assolutamente infondate”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale i ricorrenti non hanno del resto neppure replicato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.300,00 (di cui Euro 7.100,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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